Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

deposito cauzionale

  • Antonio Bartolomeo Della Mano

    Morbegno (SO)
    11/06/2017 11:26

    deposito cauzionale

    buongiorno. Quesito facile.
    Oggetto: fallimento del locatore e contratto di locazione in essere.
    1)Il conduttore manifesta la volontà di recedere anticipatamente ma non intende rispettare il termine di preavviso contrattualmente fissato in 6 mesi: ritengo dover pretendere i canoni per tutti i 6 mesi.
    2) il contratto prevede un deposito cauzionale a garanzia dell'integrità del bene locato. Deposito "che verrà restituito al momento della riconsegna dell'immobile": ritengo che la richiesta, ove non si riscontrino danneggiamenti, vada formulata con istanza formale di ammissione al passivo e che vada qualificata al chirografo.
    Ho visto giusto? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/06/2017 20:06

      RE: deposito cauzionale

      Il primo comma dell'art. 80 l.fall. stabilisce che "Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto"; peraltro la facoltà di recesso di cui al secondo comma è attribuita soltanto al curatore e non al conduttore in bonis, il quale, quindi, è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali. Se il contratto prevede un termine di preavviso per la disdetta di sei mesi, la disdetta fuori termine comporta comunque che il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza dei sei mesi; del resto anche l'art. 3 comma 6 della legge n. 431 del 98, stabilisce che il conduttore può recedere dal contratto di affitto prima della scadenza, qualora ricorrano gravi motivi, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
      Al momento della scadenza del contratto lei dovrà restituire la cauzione, una volta appurato che non vi siano danni nell'immobile locato; ciò significa che la restituzione della cauzione, visto che il contratto di locazione è continuato g, giusto il disposto del primo comma dell'art. 80 l. fall, sopra richiamato, concretizza un debito da pagare in prededuzione. Di conseguenza il conduttore dovrebbe chiederne a lei la restituzione e, solo in caso di sua contestazione, lo stesso dovrà proporre una domanda di insinuazione per ottenere l'ammissione in prededuzione.
      Poiché tuttavia, il conduttore non sta pagando i canoni di locazione successivi alla dichiarazione di fallimento, questi ha un debito verso il fallimento per canoni e un credito sempre verso il fallimento per la restituzione della cauzione (ovviamnete per loa parte che non è servita a coprire gli eventuali danni), sicchè tra i due controcrediti è possibile la compensazione.
      Zucchetti Sg srl