Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese di insinuazione domanda Equitalia

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    20/03/2014 12:15

    spese di insinuazione domanda Equitalia

    Nella domanda di insinuazione di Equitalia le spese di insinuazione vengono genericamente richieste in privilegio ex art. 2749 c.c.
    Si chiede se spetta l'ammissione al passivo e in caso affermativo se debbano essere ripartite in privilegio e chirografo specificando i vari gradi di privilegio al quale vengono assegnate.
    Si chiede infine la loro corretta classificazione in Fallco in base alla tabellina di classificazione dei privilegi di Equitalia che viene messa a disposizione nel programma.
    Grazie
    • Simone Mancin

      22/03/2014 18:25

      RE: spese di insinuazione domanda Equitalia

      Egregio collega,
      Consiglierei l'esclusione delle spese di insinuazione, del pari di ogni creditore, in quanto non opponibili alla massa.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        22/03/2014 20:41

        RE: RE: spese di insinuazione domanda Equitalia

        Nella risposta al dott. Fiameni siamo giunti ad una diversa conclusione.
        Zucchetti SG Srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/03/2014 20:39

      RE: spese di insinuazione domanda Equitalia

      Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDA
      Per le spese relative alla domanda di insinuazione, si pone, prima ancora della problematica circa la collocazione, quella relativa alla loro debenza dal momento che le stesse sono sostenute dopo la dichiarazione di fallimento e dovrebbero, quindi, essere non ripetibili in forza del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di fallimento. Bisogna tener conto, però, che l'art. 95 c.p.c. dispone che le spese per gli interventi nella procedura esecutiva sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e che, per il principio di esclusività, il creditore non ha altro mezzo per far valere la sua pretesa che intervenire nel concorso. Questa inevitabilità della domanda attribuisce natura accessoria al credito delle spese necessaria per presentarla, ed è questo principio che giustifica la disposizione dell'art. 95 c.p.c., che, a sua volta, trova una conferma, in sede fallimentare, nel primo comma dell'art. 54, che, implicitamente ribadendo la natura concorsuale del credito per le spese in questione, attribuisce loro lo stesso rango prelatizio del credito principale
      Dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° l.fall. si ricavano, dunque, due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono. Non vi è quindi una voce autonoma nelle tabelle di Fallco per il credito per spese domanda insinuazione, proprio perché esse vanno collocate nella stessa posizione in cui viene posto il credito principale, eventualmente anche in chirografo qualora quest'ultimo fosse chirografario.
      Benchè la questione non riguardi strettamente la domanda, va precisato, in linea generale, che il discorso fatto riguarda le spese vive ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, nel mentre le spese del legale- che non sono indispensabili per la partecipazione al concorso potendo il creditore sottoscrivere la domanda personalmente-, non costituiscono- secondo l'interpretazione per la verità risalente della Cassazione- un accessorio del credito ovvero una derivazione necessaria dello stesso, bensì un credito autonomo, sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento e come tale incapace di incidere sulla massa attiva fallimentare.
      Questa tesi, che esponiamo per completezza benchè non riguardi strettamente la domanda, però, va incontro alla facile obiezione che, data la natura giurisdizionale del procedimento di verifica, non può impedirsi al creditore di essere assistito da un avvocato qualora egli, in ragione della rilevanza tecnica delle questioni da affrontare, non sia in grado di predisporre autonomamente la domanda, sicchè, in queste condizioni l'intervento del legale diventa non più facoltativo ma necessario e comunque ricollegabile al comportamento del debitore (che non ha pagato) anteriore alla dichiarazione di fallimento. Quest'ultima soluzione è quella più diffusa nella prassi, ed è condivisibile sia perché tutela il creditore, che, diversamente sarebbe costretto a sopportare le spese necessariamente sostenute, sia perché nella rafforzata giurisdizionalizzazione del procedimento attuata con la riforma, la non obbligatorietà della difesa tecnica è una eccezione giustificata dalla presumibile semplicità della domanda che può essere contraddetta dalla realtà del caso concreto, sia perché nei procedimenti ordinari nei quali lo jus postulandi appartiene alla parte personalmente, a questi compete, in caso di vittoria, la ripetizione delle spese di causa, compresi diritti ed onorari, qualora si sia servito di un legale.
      Zucchetti Sg Srl