Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

debiti riferibili alla snc cessata

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    21/11/2019 08:52

    debiti riferibili alla snc cessata

    Buongiorno
    ho il caso di una ditta individuale fallita che è diventata tale per la mancanza della pluralità dei soci; sino al 2016 era una snc. Uno dei 2 soci è uscito dalla snc e visto che non è stata ricostituita la pluralità dei soci, la snc è cessata ed è stata aperta la ditta individuale, continuando la medesima attività con i medesimi fornitori.
    Alcuni fornitori si sono insinuati al passivo della ditta individuale, ma le fatture e le prestazioni sono state rese alla società snc.
    Posso ammetterle al passivo della ditta individuale?
    Grazie
    Marta Mazzucchi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/11/2019 18:48

      RE: debiti riferibili alla snc cessata

      La risposta dipende da ciò che è stato fatto all'atto del recesso del socio e nei mesi successivi. Ossia è pacifico che, a norma dell'art. 2272, applicabile alle snc in forza del richiamo di cui all'art. 2308 c.c. "la società si scioglie: … 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine dei sei mesi questa non è ricostituita", ma le situazioni che possono determinarsi, decorso il termine semestrale previsto nell'art. 2272, n. 4, c.c. senza che la pluralità dei soci sia ricostruita, sono varie.
      In primo luogo si può verificare che il socio superstite continui di fatto ad amministrare - nonostante l'avvenuto scioglimento - la società che quindi, secondo la prevalente dottrina, rimarrà unipersonale a tempo indeterminato; in tal caso le obbligazioni assunte dalla società pluripersonali passano a quella unipersonale.
      Altra ipotesi è che venga disposto lo scioglimento della società con liquidazione della medesima e venga costituita una nuova impresa individuale, nel qual caso le due entità (la società sciolta, liquidata ed estinta) e la ditta individuale sono diverse e la seconda non risponde delle obbligazioni della prima,.
      Altra ipotesi ancora – probabilmente la più comune- è che venga disposto lo scioglimento della società e il socio superstite continui la stessa impresa di prima col patrimonio residuo della liquidazione. In tal caso la giurisprudenza ha ritenuto che non si possa parlare d trasformazione, ma di successione nell'attività. "La trasformazione di una società da uno ad altro tipo (anche se si tratti di trasformazione di una società di persone in società di capitali) non è considerata dalla legge come creazione di una nuova società, ma come modificazione dell'atto costitutivo della società, formata, che continua ad esistere in una nuova veste", senza alcun fenomeno successorio (Cass.,, sez. lav., 16 aprile 1986 n. 2697). Ma è anche vero che, invece, la cosiddetta "trasformazione" di una ditta individuale in una società o di una società in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma (Cass. 06/02/2002, n.1593; Cass., sez. I, 30 gennaio 1997, n. 965).
      Importante questa distinzione perché in caso di trasformazione troverebbe applicazione l'art. 2498 c.c. che pone il principio della continuazione dei rapporti giuridici, nel mentre se si parla di successione diventa rilevante sapere se e come è stato attuato il passaggio del patrimonio dalla estinta società alla ditta individuale, perché se si è verificata, come in genere avviene, un trasferimento dell'azienda, trova applicazione la disciplina sulla circolazione dell'azienda, tra cui la successione nei contratti e nei debiti a norma degli artt. 2558 e 2560 c.c..
      La materia, come si vede è controversa e vastissima e la sintesi fatta riassume solo in piccola parte la complessità dei problemi che si agitano. E' difficile pertanto dare una risposta precisa, che prescinda da ciò che è accaduto.
      Zucchetti Sg srl