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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio ex art.2770 cc per ex creditore procedente
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Maura Cupellini
Ferrara12/02/2019 16:49Privilegio ex art.2770 cc per ex creditore procedente
Ho cercato ma non ho trovato nulla in merito, mi scuso in anticipo nel caso avessi aperto erroneamente una nuova discussione già esistente.
Sono stata nominata curatore di un fallimento in cui nei mesi precedenti era stata iniziata una procedura esecutiva immobiliare. Ho provveduto a comunicare al GE l'intenzione di vendere il terreno di proprietà della ditta fallita all'interno della procedura fallimentare non essendoci un creditore ipotecario.
Il creditore che aveva dato impulso alla procedura esecutiva ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento chiedendo in merito alle spese sostenute di cui all'esecuzione immobiliare il privilegio ex art 2770 cc in quanto spese di giustizia sostenute nell'interesse comune dei creditori.
A parere dello scrivente invece le spese non godono del suddetto privilegio ritenendole non propedeutiche alla procedura fallimentare, vorrei sapere in merito il vostro parere?
Nella speranza di essere stata esaustiva nell'esporre i quesito, ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2019 20:15RE: Privilegio ex art.2770 cc per ex creditore procedente
Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione.
L'art. 2770 c.c. stabilisce che "I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi". L'inciso "nell'interesse comune dei creditori" non significa che le spese dell'esecuzione devono essere propedeutiche alla procedura fallimentare, ma ha lo scopo di evidenziare che il privilegio va accordato non a tutte le spese di espropriazione e conservazione ma solo a quelle sostenute nell'interesse della massa dei creditori sia nell'esecuzione individuale che collettiva, che si sarebbe altrimenti vista privata dell'intero bene o di parte del suo valore; il pignoramento crea un vincolo di indisponibilità sul bene colpito per cui il debitore non può privarsene in quanto sarebbe inefficace la vendita successiva alla trascrizione del pignoramento, per cui l'interesse comune risulta effettivamente tutelato quando le condizioni oggettive consentono di ritenere in via astratta che, mancando l'azione conservativa o espropriativa del creditore, sarebbe mancata anche l'acquisizione.
E' irrilevante, quindi, verificare in concreto l'idoneità degli esborsi ad avvantaggiare tutti gli altri creditori (ossia accertare se gli altri creditori partecipino al valore del realizzo dei beni o questo venga assorbito interamente dal creditore procedente), perché la legge, quando fa riferimento al concetto di conservazione dei beni del debitore, considera solo l'astratta idoneità dell'iniziativa ad evitare che i cespiti patrimoniali possano uscire dalla sfera di disponibilità del suo titolare, senza che possa assumere rilevanza alcuna il fatto che, per gli altri concorrenti, non si sia verificato, in concreto, alcun vantaggio.
Naturalmente non si richiede che il creditore abbia agito a tutela di interessi diversi da quello suo personale: quel che rileva è che, oggettivamente, l'utilità conseguente agli esborsi da lui affrontati sia idonea a ridondare a vantaggio degli altri creditori); il che non si ha, ad esempio, se si tratta di pignoramento di bene già pignorato da altri, ma si ha quando il risultato ottenuto sia quello della conservazione dei beni mediante la loro indisponibilità per il debitore, il quale viene concretamente privato della possibilità di sottrarli alla garanzia patrimoniale comune alla quale sono destinati.
Zucchetti SG srl-
Maura Cupellini
Ferrara14/02/2019 11:16RE: RE: Privilegio ex art.2770 cc per ex creditore procedente
Ringrazio della puntuale e precisa risposta.
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