Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione credito ceduto

  • Matteo Saccani

    Parma
    30/01/2019 20:43

    Compensazione credito ceduto

    Spett.le Forum,
    il mio quesito riguarda la richiesta di compensazione avanzata da una banca in relazione a un credito e un debito vantanti verso la fallita e aventi natura pre-concorsuale.
    Il credito è frutto del saldo passivo di un conto corrente. Il debito deriva da un'azione giudiziale che ha visto vittoriosa l'impresa allora in bonis. La società non ha provveduto a ripianare lo scoperto di conto corrente prima del fallimento, mentre la banca non ha mai proceduto al pagamento delle somme a cui era stata condannata dal tribunale.
    La banca, a seguito della richiesta del curatore di pagamento delle somme derivanti dall'azione giudiziale vittoriosa, ha eccepito la compensazione ex art. 56 L.F., pretendendo di corrispondere la sola differenza tra il debito verso la fallita e il credito.
    Il credito, tuttavia, oggi non è più in capo alla banca, essendo stato ceduto a una società veicolo (NPL). Quest'ultima, forte della cessione, ha presentato richiesta di insinuazione al passivo per l'intero valore.
    Chiedo se, secondo Voi, la banca abbia ancora diritto alla compensazione nonostante l'intervenuta cessione del credito a un soggetto terzo. Chiedo, inoltre, se l'eventuale partecipazione al capitale sociale della società veicolo possa costituire una discriminante.
    Ringrazio anticipatamente per il riscontro.
    Tanti saluti
    Matteo Saccani
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2019 20:21

      RE: Compensazione credito ceduto

      A quanto capiamo, nel caso la banca ha effettuato una operazione di cessione mediante cartolarizzazione, secondo quanto stabilito dalla legge 130 del 1999. realizzando un'operazione finanziaria complessa. Invero, nell'ambito di un piano di riduzione degli NPL, la banca in questione ha ceduto blocchi di crediti ad un veicolo di cartolarizzazione, definito SPV o "società veicolo" che, quale cessionaria, è diventata titolare di questi crediti, anche se l'attività di gestione e di recupero di questi crediti viene svolta da una società esterna detta "service", per cui sarà il service ad entrare poi in contatto con i debitori dei relativi crediti ceduti.
      Il fatto che il cessionario sia divenuto, anche in questa modalità di cessione, titolare del credito ceduto, non esclude che il debitore ceduto possa opporre al cessionario la compensazione che poteva opporre al cedente, qualora entrambi i crediti siano anteriori alla cessione. Questo principio è contenuto nell'art. 1248 c.c. il quale, al primo comma, prevede che, in caso di accettazione della cessione, da parte del debitore ceduto, questi non possa opporre la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente; qualora invece non vi sia stata accettazione della cessione, ma semplice notifica- aggiunge il secondo comma- la compensazione non può verificarsi solo per i crediti sorti successivamente alla notifica stessa, da cui si deduce che sono esclusi da tale impossibilità i crediti già esistenti al momento della notificazione della cessione.
      Eguale principio è posto dal comma secondo dell'art. 4 della legge n. 139 del 1999, sulla cartolarizzazione, pe il quale "Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ……. in deroga ad ogni altra disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data", da cui può trarsi la stessa deduzione di cui sopra fatta rispetto al secondo comma dell'art. 1248 c.c.
      Entrambe le norme fanno riferimento al potere del debiore ceduto, ma la compensazione può essere opposta da entrambe le aprti e quindi le norme valgono anche se tale mezzo di estinzione viene esercitato dal creditore cedente, per cui riteniamo, in conclusione che la banca possa operare la compensazione richiesta.
      Zucchetti SG srl