Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

fallimento del conduttore-avvenuta convalida di sfratto ante fallimento- somme spettanti al proprietario dell'immobile

  • Paolo Laurenzi

    Forlì (FC)
    03/12/2018 19:43

    fallimento del conduttore-avvenuta convalida di sfratto ante fallimento- somme spettanti al proprietario dell'immobile

    Poco prima del fallimento del conduttore il proprietario dell'immobile commerciale ove veniva svolta l'attività dell'imprenditore poi fallito aveva ottenuto ordinanza di sfratto per morosità e conseguente determinazione delle somme ad esso dovute a titolo di canoni scaduti ed a scadere sino all'esecuzione dello sfratto.
    Intervenuto il fallimento il proprietario dell'immobile ha provveduto ad insinuarsi al passivo ed ha richiesto informalmente alla curatela la restituzione dell'immobile (senza intraprendere alcuna azione nei confronti del fallimento).
    La curatela ha consegnato l'immobile dopo circa un anno dall'avvenuto fallimento.
    Si chiede se il proprietario dell'immobile abbia diritto ad un equo indennizzo per l'occupazione dell'immobile.
    Preciso che non ritengo spettino al proprietario i canoni della locazione in prededuzione per il periodo di possesso da parte del fallimento dell'immobile causa l'avvenuto scioglimento del contratto di locazione ante dichiarazione di fallimento quale conseguenza dell'avvenuta convalida dello sfratto per morosità.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/12/2018 19:03

      RE: fallimento del conduttore-avvenuta convalida di sfratto ante fallimento- somme spettanti al proprietario dell'immobile

      E' corretta l'affermazione che non spettano "al proprietario i canoni della locazione in prededuzione per il periodo di possesso da parte del fallimento dell'immobile causa l'avvenuto scioglimento del contratto di locazione ante dichiarazione di fallimento quale conseguenza dell'avvenuta convalida dello sfratto per morosità", ma questo comportava la immediata restituzione dell'immobile; invece la curatela lo ha restituito dopo un anno per cui, per questo periodo compete al proprietario un indennizzo per occupazione senza titolo da collocare in prededuzione in quanto credito sorto in occasione del fallimento.
      L'unico argomento che potrebbe opporre è che il proprietario non ha mai chiesto formalmente la restituzione dell'immobile non avendo mai presentato una domanda di rivendica e restituzione che il provvedimento di sfratto gli consentiva; argomento non peregrino ma neanche tanto forte perché poi l'immobile lo ha restituito pur senza una formale domanda, ma che comunque vale la pena di utilizzarlo principalmente nell'ottica di un eventuale accordo sul quantum dell'indennizzo.
      Per quanto riguarda la già avvenuta ammissione al passivo, presuiamo che si tratti dei canoni antecedenti lo sfratto e il fallimento del conduttore.
      Zucchetti SG srl