Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rivendica di bene - contratto di locazione operativa non registrato

  • Emanuela Rossana Gozzi

    SORBOLO (PR)
    02/07/2013 11:19

    rivendica di bene - contratto di locazione operativa non registrato

    Una società di Leasing chiede la rivendica dei contratti di locazione operativa riguardanti computer, fotocopiatrici ecc...(BENI MOBILI informatici).La sottoscritta non ha accolto la rivendica in quanto i contratti non sono stati registrati.In virtù della non registrazione dei contratti è possibile accogliere la rivendica? Detta società contesta il provvedimento adottato in quanto sostiene che i contratti di locazione operativa di beni MOBILI NON debbano essere registarti,ma solo i contratti di locazione di BENI IMMOBILI DEBBANO essere registrati. L. 449/97, art. 21 co.18
    • Emanuela Rossana Gozzi

      SORBOLO (PR)
      02/07/2013 15:53

      RE: rivendica di bene - contratto di locazione operativa non registrato

      DEVE INTENDERSI CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVO.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        02/07/2013 20:36

        RE: RE: rivendica di bene - contratto di locazione operativa non registrato

        Cfr. risposta precedente.
        Zucchetti Sg srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2013 20:36

      RE: rivendica di bene - contratto di locazione operativa non registrato

      In primo luogo la norma da lei richiamata riguarda la locazione di immobili e non la locazione finanziaria, anche se il riferimento che lei fa alla locazione operativa lascia presumere che nella specie si sia trattato non di leasing ma di una ordinaria locazione di beni mobili, avente ad oggetto il godimento degli stessi in cambio del pagamento di un canone.
      Ad ogni modo la questione è poco rilevante ai fini che qui interessano, perché la previsione legislativa richiamata stabilisce l'obbligo della registrazione delle locazioni immobiliari, determinandone la tassa da pagare nelle varie fattispecie, ma questo non significa che i contratti che contengano locazioni di beni mobili non possano essere registrati. La obbligatorietà o facoltatività della registrazione riguarda il Fisco, nel mentre, nella specie, l'avvenuta registrazione o meno interessa soltanto ai fini della data certa opponibile alla curatela.
      Ossia non è la mancanza di registrazione del contratto da cui deriva il credito insinuato che può giustificare il rigetto della domanda, ma il fatto che la mancanza di registrazione priva quel documento della data certa anteriore al fallimento per cui lo stesso diventa inopponibile alla massa rappresentata dal curatore, che è terzo rispetto al rapporto intercorso tra le parti. Orbene, nei confronti dei terzi, a norma dell'art. 2704, comma primo, c.c., "la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
      Ne consegue che un contratto registrato (sia perché la registrazione è obbligatoriamente richiesta dalla legge, sia perché effettuata volontariamente) è fornito di data certa, per cui il curatore non può eccepire la inopponibilità del documento alla massa; cosa che invece può fare se è in presenza di un contratto o atto non registrato, fermo restando che la precisazione contenuta alla fine della norma riportata consente al creditore interessato di far leva su altri elementi (oltre alla registrazione) per giustificare la certezza della data, che nel caso di fallimento vuol dire prova della antecedenza della formazione del contratto alla data di fallimento.
      La questione della mancata registrazione è tutta qui.
      Zucchetti Sg Srl