Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

atto di desistenza e istanza di ammissione al passivo

  • FABIO VERRE

    Tiriolo (CZ)
    13/09/2022 19:00

    atto di desistenza e istanza di ammissione al passivo

    Buonasera,
    espongo il seguente caso: i creditori, unici istanti, hanno proposto istanza di fallimento, ma vogliono rinunciarvi depositando atto di desistenza avendo raggiunto un accordo di pagamento dell'intero debito. I debitori provvederebbero al pagamento nel momento dell'effettiva estinzione della procedura fallimentare, (forse) condizionata dalla presenza di ingenti debiti con Agenzia delle Entrate, pur non essendo ancora iniziata l'istruttoria prefallimentare.
    E' ovvio che il pagamento del debito da parte dei debitori ai creditori istanti ed il successivo fallimento dei soggetti, unitamente alla snc di cui sono titolari, sarebbe ancora più pregiudizievole.
    Il dubbio è, sebbene in base ai più generali orientamenti giurisprudenziali il deposito dell'atto di desistenza, ancora prima dell'avvio dell'istruttoria fallimentare, comunque prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ha quale effetto l'estinzione della procedura ed impedisca in fallimento, la presenza di consistenti debiti con l'Ente potrebbe, comunque, determinare la dichiarazione di fallimento.
    Ed ancora, qualora i ricorrenti decidessero di depositare l'atto di desistenza accettando che vengano loro corrisposte le somme solo ad avvenuta estinzione della procedura fallimentare, qualora il tribunale dichiarasse comunque il fallimento dei soggetti per via degli ulteriori debiti con Agenzia delle Entrate, potranno depositare l'istanza di ammissione al passivo per gli stessi crediti oggetto del ricorso.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2022 16:30

      RE: atto di desistenza e istanza di ammissione al passivo

      Se i creditori istanti la dichiarazione di fallimento presentano desistenza, il tribunale non può dichiarare il fallimento in quanto con la riforma del 2006/2007 è stato abolito il fallimento d'ufficio e tale divieto è stato mantenuto nel codice della crisi.
      Tuttavia (a parte una eventuale istanza dell'Agenzia delle Entrate) la situazione di insolvenza potrebbe essere rilevata dal Pubblico Ministero, che potrebbe presentare, nonostante la desistenza degli altri creditori, una propria istanza di fallimento e, sotto questo profilo il nuovo codice amplia di molto i poteri del P.M.. Per la legge fallimentare, infatti, quest'organo poteva prendere detta iniziativa o quando l'insolvenza risultava nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore ecc. oppure quando l'insolvenza risultava dalla segnalazione proveniente dal giudice rilevata nel corso di un procedimento civile (art. 7 l. fall.); pertanto in casi di insolvenza emersa nel corso di una procedimento prefallimentare, il giudice dell'istruttoria comunicava la situazione al P.M., che poi aveva libertà di chiedere o meno il fallimento, secondo una prassi avallata dalla S. Corte. L'art. 38, co. 1, del nuovo codice prevede che il P.M. possa presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale "in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno st5tao di insolvenza", da chiunque, cioè provenga la notizia, anche se non da altro giudice di un procedimento civile.
      Qualora venisse dichiarato, dopo la desistenza, il fallimento del debitore, su istanza di altro creditore del P.M., o degli organi di vigilanza, i creditorii desistenti, fin quando non sono pagati dei loro crediti, rimangono creditori in quanto la desistenza è solo una rinuncia ad insistere nella dichiarazione di fallimento e non una rinuncia ai propri crediti, salvo diversi accordi tra le parti.
      Zucchetti SG srl