Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio ipotecario interessi di mora

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    17/03/2022 13:12

    privilegio ipotecario interessi di mora

    Buongiorno a mio parere se nella nota d'iscrizione ipotecaria non è specificato il tasso degli interessi di mora questi vanno degradati al chirografo.
    La banca sostiene invece che "L'art. 2855 c. III, c.p.c. statuisce però che, dopo il compimento dell'annata in corso, qualunque sia la specie dell'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, a qualsiasi titolo, a prescindere dalla data di iscrizione. La Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6403 ha precisato il punto: "Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca".
    Chiodo cortesmente il vs parere.
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2022 18:40

      RE: privilegio ipotecario interessi di mora

      Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale e fino alla vendita. (giur. costante, in termini Cass. 02/03/2018, n.4927)
      Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nell'art. 2855 c.c. trova applicazione anche per i crediti ipotecari fatti valere nella procedura fallimentare, ove deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 l. fall., alla data della dichiarazione di fallimento, di modo che si può dire che nel fallimento, gli interessi maturati dopo l'annata in corso alla data dello stesso, opera l'iscrizione preventiva purché essi siano menzionati nella stessa, ma tale operatività incontra un duplice ordine di limiti: per un verso, tali interessi sono garantiti solo nella misura legale e, per altro verso, sono garantiti solo fino alla data della vendita allo scopo di evitare il pregiudizio che agli altri creditori e al terzo acquirente potrebbe derivare dalle lungaggini della procedura esecutiva.
      A questo punto diventa del tutto superflua la qualificazione degli natura degli interessi, in quanto comunque si qualifichino essi decorrono sempre al tasso legale e fino al momento della vendita e questo doppio limite fa sì che è sufficiente che nell'iscrizione siano indicati gli interessi successivi al pignoramento, essendo superfluo indicarne il tasso, previsto dalla legge, e impossibile quantificarli in relazione alla durata non potendosi prefissare il momento della vendita.
      Zucchetti Sg srl