Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

opponibilità alla curatela di clausola vessatoria contenuta in un contratto di locazione

  • Domenico Ruzzene

    Vicenza
    14/04/2011 09:26

    opponibilità alla curatela di clausola vessatoria contenuta in un contratto di locazione

    Il locatore ha chiesto con domanda di ammissione al passivo di un fallimento di cui sono curatore, oltre ai canoni non pagati anche una penale molto onerosa (che di fatto raddoppia i canoni impagati) in forza di una clausola prevista dal contratto regolarmente registrato e sottoscritto in data 12.05.1984. Trattandosi a parere del sottoscritto di clausola vessatoria e non essendo stata specificatamente approvata dal conduttore (ancorchè il contratto sia antecedente all'entrata in vigore della norma che prevede l'espressa apporvazione delle clausole vessatorie) chiedo se tale penale sia da ritenersi opponibile e quindi il relativo credito ammissibile al passivo.
    Ringrazio per l'attenzione.
    Domenico Ruzzene
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/04/2011 20:57

      RE: opponibilità alla curatela di clausola vessatoria contenuta in un contratto di locazione

      Data l'epoca del contratto e la presumibile formazione concordata dello stesso (ossia la mancanza di una parte che abbia predisposto il documento) abbiamo molti dubbi a considerare vessatoria la clausola penale in considerazione della sua funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno. Per questo motivo la S. C. (Cass. 17/06/2002, n. 8697) ha ritenuto che tale clausola "non era soggetta a specifica approvazione, in quanto ad essa non poteva riconoscersi il contenuto di clausola vessatoria, nel vigore della disciplina anteriore a quella introdotta, con l'art. 1469 bis c.c., l. 6 febbraio 1996 n. 52, le cui disposizioni, prive di effetto retroattivo, non si applicano ai negozi conclusi in epoca antecedente".
      Peraltro, l'art. 142 del d.lgs. 6/9/2005, n. 206 ha sostituito, con effetto dal 23 ottobre 2005, gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies (introdotti con la legge n. 52/1996) con il solo art. 1469-bis c.c, per il quale "Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".
      tuttavia conviene egualmente sollevare l'eccezione di nullità per la vessatori età della clausola dati margini di dubbio che possono sussistere e valutare, in relazione all'esatto contenuto della clausola, se vi sia spazio per sostenere che non essendo stata la stessa azionata prima della dichiarazione di fallimento, viene collegata ad un danno determinato dal fallimento, che non può essere considerato causa di danno.
      In ogni caso è opportuno contestare la eccessività dell'importo al fine di ottenerne quanto meno una riduzione anorma dell'art. 1384 c.c.
      Zucchetti SG Srl