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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
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Graziana Cala'
Modena26/10/2010 11:52Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
Un istituto di credito fa domanda di insinuazione al passivo richiedendo:
- sul saldo debitore di c/c gli interessi al 9% calcolati ad una data successiva al fallimento;
- sul finanziamento interessi al tasso euribor 3 mesi + 1,5% calcolati ad una data successiva la fallimento.
Considerando che l'art.1 della legge n.231/2002 fa riferimento alle sole transazioni commerciali vorrei sapere se per le banche esclusdo comunque la richiesta degli interessi post-fallimento e come si calcolano.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2010 16:58RE: Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
Per quanto riguarda gli interessi post fallimentari si deve far riferimento all'art. 55 l.fall., per quelli generati dai crediti chirografari e quelli generati da crediti preferenziali trovano regolamentazione negli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., giusto il richiamo fatto dall'ult. comma dell'art. 54, cui rinvia l'art. 55. Di modo che, se l'istituto in questione ha un credito chirografario non potrà vantare alcun credito per interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto, a norma dell'art. 55, la dichiarazione di fallimento sospende il decorso degli interessi convenzionali e legali, agli effetti del concorso.
Per gli interessi pre fallimentari non è necessario stabilire se nelle transazioni commerciali (che l'art. 2 Dlgs 9.10.2002 n. 231 definisce come "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo") rientri anche la prestazione di servizi bancari, perché, a norma dell'art. 1 stesso decreto, le disposizioni dello stesso "non trovano applicazione per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore".
Ciò significa che nelle insinuazioni al passivo valgono le norme ordinarie e, quindi, il tasso per gli interessi non potrà essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato.
Applicazione della normativa ordinaria comporta ancora una volta il richiamo alle regole di cui agli artt. 54 e 55 l. fall..
Nel caso il credito in questione abbia natura chirografaria ricordiamo che con l'ammissione al passivo di un credito chirografario vanno riconosciuti, sempre in via chirografaria:
a)-gli interessi corrispettivi sul capitale decorrenti dalla scadenza del credito alla data di dichiarazione di fallimento, al tasso legale o convenzionale se la misura superiore al tasso legale risulta da pattuizione scritta, sempre ce non vada okltre il limite del tasso usuraio;
b)-gli interessi moratori sul capitale dalla messa in mora e sempre fino alla dichiarazione di fallimento al tasso legale, con possibilità di un tasso superiore sotto forma di risarcimento danni ex art. 1224 comma 2° c.c. con le modalità probatorie che la giurisprudenza ha fissato; nei casi in cui è ammesso l'anatocismo, gli interessi moratori possono aggiungersi a quelli corrispettivi.
Zucchetti Sg Srl
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Donatella Perna
Foggia30/04/2017 19:14RE: RE: Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
Buonasera.
La Banca si insinua al passivo del fallimento che curo, dichiarato il 20/06/2016.
1) Nella domanda chiede l'importo x, "oltre interessi come per legge sino al soddisfo".
2) A ciò si aggiunga che il complessivo importo X insinuato al passivo, così come si evince dagli EC allegati, è il risultato del conteggio (dall'apertura del conto nel 2010 al 31/12/2016) delle seguenti voci: imposta di bollo su rendiconto (mensile)+ canone mensile + competenze di liquidazione.
3) Ho riscontrato che queste ultime corrispondono agli interessi trimestrali passivi applicati dalla Banca.
Il contratto di conto corrente bancario, sottoscritto nel 2010 dal legale rappresentante della società poi fallita, prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nel calcolo dei quali, ai fini dell'insinuazione al passivo, la Banca ha applicato sia il (contrattualmente previsto) tasso del 15,700% per operazioni oltre i limiti del fido concesso sia quello dell'8,90% circa, per gli sconfinamenti in assenza di fido (infatti era stato stipulato sia un contratto di apertura di credito su conto corrente sia un contratto di apertura affidamento sul medesimo c/c valido sino a revoca, nonché apertura di credito su anticipo fatture valido sino a revoca. Con lettera del 24/02/2014 però gli affidamenti a suo tempo concessi sono stati tutti revocati dalla Banca).
Tuttavia, almeno fino all'1/10/2016 e dall'1/1/2014 gli interessi anatocistici non erano vietati?
Pur se rientrati dalla finestra dall'1/10/2016, in calce all'EC dell'ultimo trimestre (post fallimento) 1/10/16 – 31/12/16, vi è una postilla specificante che alla data del 31/12/2016 per "l'addebito degli interessi risulta NESSUNA SCELTA FORNITA" (nessuna indicazione al riguardo per i precedenti trimestri) da parte del cliente, che, in base alla recente normativa, almeno a decorrere da ottobre 2016 dovrebbe invece autorizzare espressamente l'addebito in conto da parte della Banca degli interessi anatocistici.
Potreste suggerirmi come dovrei comportarmi ai fini dell'ammissione o meno al passivo, con riferimento a:
a)spese diverse dagli interessi (canone mensile, bollo etc); sono dovute comunque anche dopo la dichiarazione di fallimento?
b) interessi passivi (calcolati trimestralmente e non annualmente) al 31/12/16, esigibili quindi dall'1/03/2017, anche in considerazione della normativa sugli interessi anatocistici, che prima del 2014 li considerava dovuti, poi dall'1/1/2014 illeciti e infine reintrodotti da ottobre 2016, mentre la Banca li ha calcolati come dovuti dal 2010 al 31/12/2016 ed insinuati al passivo appunto per il complessivo importo X (imposta di bollo su rendiconto (mensile)+ canone mensile + competenze di liquidazione).
Potrebbero inoltre esservi profili prescrizionali da considerare…
c)E' possibile che la Banca chieda anche gli interessi "come per legge sino al soddisfo"? Cosa si intende? Da quando decorrono?
d) La Banca provvederà automaticamente ed autonomamente alla chiusura del conto? Occorre qualche comunicazione specifica da parte mia, oltre quella già fatta del dichiarato fallimento della società sua cliente?
Infine, ai sensi dell'articolo 119 TUB secondo cui l'estratto conto si intende approvato "in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi 60 giorni dal ricevimento", ho considerato che, affinché gli interessi siano concretamente "esigibili" è necessario che il correntista-cliente sia informato da parte della banca circa il loro concreto ammontare, e solo in mancanza di contestazione nei 60 giorni dalla comunicazione (successiva al 31/12 di ogni anno) che la banca abbia effettuato, questi possano essere pretesi in pagamento, e solo allo scadere dei 60 giorni ed in data successiva al 1° marzo possono essere addebitati in conto capitale.
Probabilmente quindi anche una eventuale contestazione da parte della curatela potrebbe risultare infruttuosa…
Grazie.
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Donatella Perna
Foggia30/04/2017 19:53RE: RE: RE: Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
Preciso che il credito della banca è chirografario (garantito da fideiussione di tre soggetti persone fisiche, probabillmente già inutilmente escussi).
Inoltre, ho anche ritenuto che la richiesta dell'importo insinuato al passivo (comprensivo di imposta di bollo su rendiconto (mensile)+ canone mensile + competenze di liquidazione), "oltre interessi come per legge sino al soddisfo", potrebbe essere generica con riferimento a tali ultimi interessi poichè non quantificati, senza indicazione di date precise...
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/05/2017 13:33RE: RE: RE: RE: Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
Partiamo dalla premessa che la banca che si insinua è un creditore chirografrio, per cui, a norma dell'art. 55, il suo credito non produce interessi dalla data di dichiarazione di fallimento; orbene, se si unisce questa premessa al fatto che, come lei dice nella somma X richiesta la banca ha già compreso gli interessi, dato che, come lei dice la voce competenze di liquidazione corrisponde agli interessi trimestrali passivi applicati dalla banca, ne deriva che la ulteriore richiesta "oltre interessi come per legge sino al soddisfo", è priva di significato e va rigettata, in quanto diretta ad ottenere gli interessi post fallimentari su un credito chirografario.
Bisogna allora valutare il calcolo degli interessi effettuato e compreso, come detto nella voce competenze di liquidazione, essendo tale calcolo improntato sulla capitalizzazione trimestrale. Se mancano specifiche di calcolo facilmente riscontrabili, lei potrebbe anche rigettare la domanda per interessi in considerazione, appunto, della mancanza di prova, in modo da rinviare la questione in sede di opposizione con la possibilità di espletare una consulenza.
Tuttavia, per quanto attiene al diritto, lei dice bene che dall'1.1.2014 è (era) vietata la capitalizzazione trimestrale. Invero, con l'art. l, comma 629, della legge n. 147/2013, è stato modificando, con effetti dall'1.1.2014 il secondo comma dell'art. 120 TUB, nel modo che segue: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a)nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b)gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Si è ritenuto (Trib. Milano 25/03/2015 n. 3558; Trib. Milano 03/04/2015 n. 3562; Cass. n. 9127 del 2015) che la norma fosse operativa anche prima dell'intervento del CICR, in quanto il rimando a una successiva delibera dello stesso interessava i soli criteri di calcolo, per cui la norma citata aveva già una sua portata dispositiva che stabiliva, alla lett. a), che gli interessi sia a titolo di debito che di credito andavano conteggiati con la medesima periodicità e, con la lett. b)
che gli interessi così conteggiati, e quindi annotati in conto, in ogni caso non possono produrre ulteriori interessi, che viceversa, vanno conteggiati solo sul capitale iniziale. In sostanza la norma circoscrive chiaramente la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico; così modificando la norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale).
L'art. 17-bis del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 08/04/ 2016 n. 49 ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120, consentendo, tra l'altro, che il correntista possa autorizzare preventivamente, prima cioè, della scadenza (a differenza di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi. Ma questa modifica, nel caso di specie in esame, non è rilevante perché il fallimento è stato dichiarato il 20.6.2016, che segna la data ultima del decorso degli interessi.
Crediamo, quindi, che gli interessi vadano ricalcolati, senza capitalizzazione trimestrale, fino alla data del 20.6.2016.
E' orientamento consolidato in giurisprudenza che la tacita approvazione del conto, per mancata contestazione nei 60 giorni dall'invio, non preclude al correntista la possibilità di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti sostanziali dai quali traggono origine le annotazioni riportate nel conto medesimo.
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti, recita il primo comma dell'art. 78, per cui basta la sua comunicazione alla banca dell'avvenuto fallimento perché la banca proceda materialmente alla chiusura effetto dell'automatico scioglimento.
Zucchetti SG srl
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Donatella Perna
Foggia04/05/2017 10:46RE: RE: RE: RE: RE: Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
Vi ringrazio.
Mentre con riferimento alla domanda che Vi ponevo al punto a) del quesito, vale a dire il trattamento, ai fini dell'ammissione o meno al passivo, delle spese diverse dagli interessi (canone mensile, imosta di bollo etc), sono dovute comunque anche dopo la dichiarazione di fallimento?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2017 17:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: Richiesta interessi istituto di credito post-fallimentari
Come abbiamo detto nella parte finale del precedente intervento "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti, recita il primo comma dell'art. 78, per cui basta la sua comunicazione alla banca dell'avvenuto fallimento perché la banca proceda materialmente alla chiusura effetto dell'automatico scioglimento". Ne deriva che dopo la dichiarazione di fallimento, momento in cui il rapporto di conto corrente si scioglie, nessun ulteriore spesa relativa al conto per il tempo successivo può essere richiesta.
Zucchetti SG srl
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