Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

  • Carmine Damis

    Roma
    13/07/2010 20:40

    Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

    Una società, istituita con legge dello Stato, Ente gestore di un fondo rotativo pubblico ex art. 2 Legge 394/1981, presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per la parte del programma di finanziamento di agevolazione erogato e non coperto da fidejussione, chiedendo il riconoscimento del privilegio generale previsto dall'art. 9, c. 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 che recita "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi
    Quale causale di privilegio posso utilizzare nel programma Fallco?
    Grazie
    Carmine Damis
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/07/2010 19:43

      RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

      La categoria da utilizzare è la seguente:

      Pgr 19 Pref. A7.6 – CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO- altri crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro privilegio-

      Si tratta della voce che viene utilizzata per tutti i privilegi creati dalle innumerevoli leggi speciali che, non potendo esesre definiti uno per uno, swono tutti considerati in questa voce, che appunto comprende tutti i privilegi dichiarati preferiti ad ogni altro e che, anche s enon espressamente specificato, vanno collocati, a norma dell'ult. comma dell'art. 2777 c.c., subito dopo i privilegi per spese di giustizia e 2751 bis, e prima di quelli di cui all'art. 2753, che occupano il n. 1 nella graduatoria di cui all'art. 2778 c.c..
      Zucchetti Sg Srl

      • Cecilia Serafini

        PRATO
        12/05/2016 13:08

        RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

        Sto inserendo nella piattaforma FALLCO uno stato Passivo cartaceo dichiarato esecutivo nel 2012 e predisposto a cura del precedente curatore fallimentare che la sottoscritta ha sostituito.
        Ho inserito, tra gli altri, un credito assistito dal privilegio ex art. 9 comma 5 dlgs 123/98 di cui si parla nella discussione con codifica prg 19 pref. a7.6 come dalle indicazioni da voi suggerite.
        Il credito così inserito risulta individuato come credito con privilegio speciale (infatti viene richiesto l'abbinamento con l'inventario), anche se la natura del medesimo da un primo esame ritengo sia generale.
        Come viene gestito dalla procedura Fallco?

        serafini cecilia Prato
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/05/2016 19:38

          RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

          Lei fa riferimento ad una risposta del 2010. Da allora abbiamo continuamente affinato il programma e, tenuto conto che molti privilegi preferiti a ogni altro titolo di prelazione – tra i quali quello di cui al comma quinto dell'art. 9 del d.lgs n. 123 del 1998- non sono definiti dalla legge, né come generali né come speciale, abbiamo preferito lasciare all'utente la scelta sulla qualifica generale o speciale del privilegio ed abbiamo approntato entrambe le voci. Nella nostra tabella leiinfatti trova
          Prg. 19 Prefer. A7.6 Spe. (ossia speciale)
          CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO –altri crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro privilegio.
          ma anche
          Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen. (ossia generale)
          CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMOGRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro.
          Zucchetti SG srl
          • Stefano Mendicino

            Arezzo
            25/06/2017 20:00

            RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

            Buonasera,
            Vorrei sapere se il privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 debba essere considerato ante anche rispetto al credito ipotecario e, quindi, nel caso della vendita di un immobile con iscrizione ipotecaria, se l'Ente Pubblico che vanta il suddetto credito privilegiato ex art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 123/1998 debba essere liquidato prima del creditore ipotecario.
            Grazie,
            Stefano Mendicino
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              10/07/2017 20:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

              Il comma quinto dell'art. 9 del d.lgs n. 123 del 1998 stabilisce che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi".
              Da questa dizione, come abbiamo detto anche altre volte, si può dedurre che il legislatore abbia attribuito ai crediti in questione un privilegio generale, posto che non individua i beni su cui lo stesso dovrebbe gravare. Poiché, per definizione, i privilegi generali sono soltanto mobiliari in quanto sui beni immobili gravano solo privilegi speciali, ne consegue che il problema del rapporto con l'ipoteca non si pone, in quanto il privilegio in esame va soddisfatto col ricavo mobiliare e il credito ipotecario con il ricavo dell'immobile gravato.
              Zucchetti SG srl
              • Stefano Mendicino

                Arezzo
                11/07/2017 01:10

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                Intanto, ringrazio per la risposta.
                In merito al contenuto dello stessa, segnato che nella sentenza 08 aprile 2008 del Tribunale di Napoli (n. 7026/2007 V.G.), ripresa e commentata anche Di Bartolomeo Quatraro in "La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali", Ed. Giuffré, si afferma che:
                "Il credito per le restituzioni degli interventi di sostegno pubblico per le attività produttive di cui all'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 ha natura privilegiata e deve essere preferito anche ai crediti pignoratizi ed ipotecari, restando al di sotto soltanto di quelli privilegiati ex art. 2751 bis cod. civ. e tale trattamento privilegiato si estende anche agli interessi al tasso indicato dal citato art. 9."
                Sa dirmi se esiste giurisprudenza, o comunque autorevole dottrina, contraria rispetto a quanto è stato invece sostenuto dal Tribunale di Napoli e da Di Bartolomeo Quatraro?
                Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  12/07/2017 18:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                  In realtà la sentenza da lei citata si limita a riportare il principio generale che della prevalenza del privilegio in questione su ogni altro e che, anche se non espressamente specificato, vanno collocati, a norma dell'ult. comma dell'art. 2777 c.c., subito dopo i privilegi per spese di giustizia e 2751 bis, e prima di quelli di cui all'art. 2753, che occupano il n. 1 nella graduatoria di cui all'art. 2778 c.c.. Noi abbiamo affinato questo concetto distinguendo i privilegi preferiti ad ogni altro tra quelli che si sostanziano in un privilegio generale e quelli che riguardano un privilegio speciale, creamdo apposite voci nella nostra tabella dei privilegi e, come può vedere da una delle risposte che precedono questo dibattito, lasciamo all'utente la scelta dell'uno o dell'altro. Nel caso, noi abbiamo optato per il riconoscimento di un privilegio generale, per cui, come dicevamo non si pone il rapporto con l'ipoteca, dal momento che i privilegi generali sono tutti mobiliari e vanno quindi soddisfatti con il ricavato mobiliare.
                  Possiamo aggiungere che, qualora si volesse ritenere il privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs n. 123 del 1998 quale speciale, allora sorgerebbe un conflitto con l'ipoteca e non siamo così sicuri che prevalga il privilegio, dato che la norma citata fa "salvi i diritti preesistenti dei terzi", tra cui potrebbero rientrare anche i diritti reali di garanzia.
                  Non ci risultano approfondimenti specifici sul tema.
                  Zucchetti SG srl
                • Stefano Mendicino

                  Arezzo
                  12/07/2017 23:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                  In linea con il Vostro orientamento - che condivido - Vi segnalo:
                  - articolo su IL FALLIMENTARISTA del 03 agosto 2016 di Vincenzo Palladino
                  - sentenza del Tribunale di Rimini del 22 marzo 2016
                  Cordiali saluti
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  14/07/2017 13:20

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                  Grazie.
                  Zucchetti SG srl
                • Stefano Mendicino

                  Arezzo
                  21/09/2017 12:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                  Buongiorno,
                  Come già detto, sono d'accordo con Voi nel ritenere che il legislatore abbia attribuito ai crediti in questione un privilegio generale, posto che non individua i beni su cui lo stesso dovrebbe gravare.
                  Pertanto, potrebbe andar bene la voce Prg. 19.1, Prefer. A7.8 Gen- CREDITI ASSISTITI DA
                  PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro".
                  Però, poiché la Regione Toscana, dopo aver richiesto l'ammissione privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, mi richiede contestualmente anche la collocazione sussidiaria sulla massa immobiliare, come faccio a configurare tale richiesta nella sezione relativa alla domanda del creditore?
                  Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  21/09/2017 19:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                  I privilegi sono generali o speciali ed i primi possono essere soltanto mobiliari, ossia gravare soltanto sui beni mobili, nel mentre i secondi possono essere mobiliari o immobiliari, per cui è pacifico che non esistono privilegi generali immobiliari. Il legislatore, tuttavia, nell'intento di rafforzare la tutela di determinati creditori, ha disposto che alcuni crediti, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari (art. 2776 c.c.); ma di questa collocazione sussidiaria possono avvantaggiarsi non tutti i crediti assistiti da privilegio generale, ma soltanto quelli indicati nella norma citata dell'art. 2776 c..c, ossia i crediti previsti dagli art. 2751, 2751bis, 2753 e 2752, primo e terzo comma, c.c… Nel suo caso, quindi, la Regione Toscana gode del privilegio mobiliare generale da lei individuato, che non ha collocazione sussidiaria sugli immobili, per cui questa parte della domanda va respinta.
                  Zucchetti SG srl
                • Stefano Mendicino

                  Arezzo
                  21/09/2017 23:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                  Certo, sulla decisione degli organi della procedura sono d'accordo.
                  Ma come faccio ad inserire fedelmente la richiesta della Regione Toscana (privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, con collocazione sussidiaria sulla massa immobiliare)?
                  Ho la necessità di formalizzare all'interno della Vs. procedura questa loro richiesta (cui poi io replicherò accogliendo solo la prima parte, cioè quella relativa al privilegio, e non la seconda, quella relativa alla collocazione sussidiaria sulla massa immobiliare).
                  Il fatto che la loro richiesta non sia - almeno in parte - ammissibile, non significa che non debba essere rappresentata fedelmente...
                  Come posso fare?
                  Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  22/09/2017 19:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9, c. 5, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

                  Per le questioni attinenti l'utilizzo del programma Fallco è preferibile che si rivolga all'Assistenza Zucchetti.
                  Zucchetti SG srl