Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

grado d privilegio per bollo auto

  • Maria Teresa Scerbo

    Isola di Capo Rizzuto (KR)
    05/11/2009 18:18

    grado d privilegio per bollo auto

    a proposito dell'ammissione di un credito privilegiato per bollo auto ho i seguenti dubbi:
    1)risalendo il bollo ai primi anni 1990(quindi prima del passaggio della competenza dallo Stato alle Regioni)devo considerarlo un credito dello Stato o un credito dell'Ente locale?
    2) si tratta di privilegio speciale mobiliare o di privilegio generale?
    ) qual'è il grado di privilegio da attribuire mell'uno o nell'altro caso?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/11/2009 17:46

      RE: grado d privilegio per bollo auto

      Credito bollo auto
      Mentre in base alla normativa di cui al d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 oggetto della tassa auto era la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli, ora in base all'art. 5 l. 28 febbraio 1983 n. 53 oggetto della tassa è il possesso di un autoveicolo iscritto al Pra. Conseguentemente il tributo, originariamente configurato come tassa per l'utilizzo di strade ed aree pubbliche, va ora qualificato come imposta diretta reale sul patrimonio, dovuta dal proprietario indipendentemente dalla circolazione del veicolo.
      Secondo la Corte Appello di Milano "La predetta imposta, non appartenendo al novero dei tributi indiretti, non gode del privilegio per l'ammissione al passivo fallimentare di cui all'art. 2758 c.c., e neppure di quello previsto per le sole imposte sul reddito dall'art. 2759 stesso cod." (App. Milano, 19 gennaio 1996).
      A nostro parere, invece, per il periodo da lei indicato il credito in questione, dello Stato, gode del privilegio speciale di grado settimo sull'autoveicolo interessato (se l'auto non c'è, il credito passa in chirografo) a norma del primo comma dell'art. 2758 c.c..
      Zucchetti SG Srl
      • Umberto Canovese

        Piazzola sul Brenta (PD)
        12/11/2015 18:27

        RE: RE: grado d privilegio per bollo auto

        Chiedo solo una conferma di quanto indicato sopra e cioè che in base a quanto indicato dalla corte di appello di Milano del 1996 i bolli auto non pagati, ad esempio nel 2011 - 2012, da società successivamente in concordato ove gli autoveicoli interessati sono stati rinvenuti non sono da ammettersi in privilegio 2778 n. 7/2758 non essendo tributi indiretti ?.
        Cordialmente
        Umberto Canovese
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/11/2015 20:19

          RE: RE: RE: grado d privilegio per bollo auto

          Si confermiamo quanto detto nel 2009 che il credito per bollo auto non è una imposta indiretta che goda del privilegio speciale di grado settimo di cui all'art. 2758 c.c., ma questo non significa l'automatico declassamento in chirografo, perché bisogna verificare se sono applicabili altri privilegi, e qui si versa nella più ampia incertezza, perché il bollo non è una imposta statale, per cui non rientra strettamente tra quelle di cui al primo comma dell'art. 2752 c.c.; non è una imposta comunale o provinciale tale da rientrare nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c.; non è una imposta indiretta ex art. 2758 c.c..
          Noi, come abbiamo detto altre volte, preferiamo aderire alla tesi che sia una imposta regionale che, sebbene, non espressamente contemplata nell'ult. comma dell'art. 2752 c.c., sia equiparabile alle altre imposte locali ivi previste, specie dopo l'ampliamento di tale disposizione, ed anche perché in alcune zone, come nel trentino, l'imposta è provinciale, per cui abbiamo detto che è preferibile attribuire al relativo credito il privilegio di grado ventesimo di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c.
          Zucchetti Sg Srl
          • Fabio Mora

            Porto S.Giorgio (FM)
            29/01/2016 16:58

            RE: RE: RE: RE: grado d privilegio per bollo auto

            Con riguardo al credito vantato dalla Regione per l'omesso pagamento del bollo credo sia pacifico ammetterlo in via privilegiata ex art. 2752 co. 3 c.c.
            Ma il privilegio va riconosciuto anche qualora:
            a) l'autoveicolo non è stato rinvenuto;
            b) la notifica dell'avviso di accertamento(21/06/2014)riporta data successiva alla data di dichiarazione del fallimento(6/12/2013)?
            Grazie