Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese legali x dichiarazione di fallimento

  • Andrea Volpato

    Mestre (VE)
    10/01/2011 17:59

    Spese legali x dichiarazione di fallimento

    Le spese legali sostenute dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento devono essere ammesse in privilegio ex artt. 2755 e 2770 quali spese di giudizio, così come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6787 del 24 maggio 2000.
    Tuttavia, trattandosi di privilegio speciale, su quali beni deve essere concesso e, quindi, come deve essere trattato in sede di ammissione con ilò programma Fallco?
    Grazie
    dott. Andrea Volpato
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/01/2011 17:20

      RE: Spese legali x dichiarazione di fallimento

      Lei ha colto il cuore del problema, che porta a dover necessariamente superare la soluzione data dalla Corte per la inapplicabilità alla fattispecie gli artt. 2755 e 2770 c.c.. Questi, infatti, concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale (del resto quello immobiliare non potrebbe essere che speciale) sui beni oggetto dell'espropriazione, sicchè, poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe il suo ubi consistam nei singoli beni, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria. Aggiungasi che gli artt. 2755 e 2770- i quali, come tutte le norme in materia di privilegi, sono di stretta interpretazione- affermano in modo inequivoco la natura speciale del privilegio concesso, per cui non possono essere oggetto neanche di una interpretazione estensiva a fattispecie, che, anche se rette dalla stessa ratio, presuppongono un diverso tipo di privilegio.
      Questo aspetto è soltanto sfiorato nella citata sentenza della S.Corte, che fonda le sue argomentazioni su una insostenibile affinità tra la questione in esame e quella delle spese del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (questioni completamente diverse) e sul rilievo che la dichiarazione di fallimento è equiparabile ad un pignoramento generale, con conseguenziale applicabilità dell'art. 95 c.p.c., secondo cui le spese sostenute nel processo di esecuzione da parte del creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
      Anche questa argomentazione non è condivisibile per due motivi:
      a-il principio posto dall'art. 95c.p.c. è indubbiamente utilizzabile, ma solo per risolvere positivamente il problema della stessa ripetibilità, nel fallimento, del credito per le spese in esame, non potendosi ravvisare ostacoli alla sua operatività anche nell'esecuzione collettiva. Tale norma, però, non è autonoma fonte di un privilegio , tant'è che essa espressamente rinvia, quanto alla prelazione che assiste il credito, alle previsioni del codice civile, che, appunto, sono quelle degli artt. 2755 e 2770 c.c., inapplicabilii nell'esecuzione collettiva.
      b-è vero che la dichiarazione di fallimento equivale ad un pignoramento generale, ma, poiché il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. è attribuito a soltanto agli atti esecutivi o conservativi, bisogna vedere se la domanda di fallimento abbia questa natura (per la verità se abbia natura conservativa dei beni del debitore, perché quella esecutiva è fuori luogo) rispetto al la dichiarazione di fallimento. A parere della dottrina va la domanda di fallimento non ha natura conservativa, perché le relativei spese non hanno diretta efficacia conservativa dei beni del fallito, come se si concretizzassero in un pignoramento, avendo invece una funzione meramente preparatoria (come la notifica del titolo esecutivo e del precetto nell'esecuzione individuale) (in tal senso anche Trib. Padova 28/05/2001).
      In conclusione secondo noi, le spese riguardanti la domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento vanno collocate in chirografo e non in via privilegiata per la incompatibilità dei privilegi applicabili con l'esecuzione collettiva. Stante l'abenormità di un superprivilegio speciale sull'intero patrimonio del debitore (mobiliare e immobiliare), il programma Fallco non può prevedere né gestire la situazione che si determinerebbe applicando la sentenza della cassazione da lei citata..
      Zucchetti Sg Srl