Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

  • Studio Pavanello e Del Bianco

    Milano
    23/10/2012 17:40

    privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

    Si chiede cortesemente Vostro parere sull'ammissibilità o meno del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per impresa individuale che svolge attività di comunicazione. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2012 20:00

      RE: privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

      L'art. 2751 bis n. 2 c.c. dispone che sono assistiti da privilegio generale i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
      Su questa norma è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 29.1.98 n. 1 dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, sicchè, ora, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo. Alla luce, quindi, di questo intervento, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo.
      In sostanza, ai fini dell'attribuzione del privilegio, non è più necessario accertare che l'attività espletata rientra in una prestazione di carattere intellettuale, ma valutare:
      a-se questa sia riconducibile ad una forma di lavoro autonomo;
      b-se rientri in una figura tipica contrattuale;
      c-se sia riconducibile alla persona del prestatore o sia prestata in forma di impresa.
      Quest'ultima distinzione non è sempre agevole; l'unico criterio è quello dell'accertamento, caso per caso, della consistenza dell'organizzazione, all'ampiezza dei mezzi tecnici usati ed all'uso delle energie lavorative di altri soggetti, all'assunzione del rischio del lavoro con obbligazione di un risultato, ecc; con la conseguenza che il privilegio dovrà essere negato tutte le volte in cui l'impiego di intelligenza o del lavoro personale- pur sussistente- costituisca un fattore non prevalente rispetto all'organizzazione imprenditoriale.
      In astratto, quindi, anche una impresa individuale che svolge attività di comunicazione potrebbe usufruire del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 per le prestazioni effettuate, ma è chiaro che la valutazione va svolta in concreto, per cui compete a lei valutare se l'impresa in questione abbia i requisiti descritti.
      Zucchetti SG Srl