Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di insinuazione Agenzia delle Dogane

  • Jessica Silvestri

    26/01/2012 17:18

    Domanda di insinuazione Agenzia delle Dogane

    Buonasera,
    mi trovo ad esaminare una domanda di insinuazione presentata dall'Agenzia delle Dogane, per la quale non è chiaro se spetta o meno il privilegio. In particolare l'Agenzia si insinua relativamente ad un credito vantato per il "ritardo nella richiesta di rilascio di nulla osta preventivo per il trasferimento delle singole partite relative agli alcoli superiori metilico, propilico ed isopropilico, in violazione dell'art. 7 comma 4 del D.M. n. 180 del 01/08/1986."
    A seguito della summenzionata verifica l'agenzia delle dogane ha emesso atto di contestazione.

    In sostanza, quindi, l'Agenzia delle Dogane fa istanza affinché vengano ammessi gli importi per violazione delle norme in materia di Imposta erariale richiedendo l'AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA AI SENSI DELL'ART. 16 D.LGS. N. 504/95 (TUA).

    L'articolo del TUA a cui la domanda fa riferimento, ad ogni modo non chiarisce se il credito possa essere ammesso al privilegio, se il privilegio richiesto è speciale o generale e a quale grado si riferisce.

    Qualcuno, che magari ha già affrontato la questione, sa aiutarmi in merito?

    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2012 19:16

      RE: Domanda di insinuazione Agenzia delle Dogane

      L'art. 16 del D.lgs. 26/10/1995, n. 504 stabilisce quanto segue:
      1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.
      2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.
      A norma dell'ult. comma dell'art. 2777 c.c. "i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751bis". L'oggetto del privilegio è indicato nei commi richiamati del Dlgs cit., per cui si tratta di privilegio speciale che inerisce soltanto sui beni elencati e non su altri.
      nella tabella privilegi allegata inserita in FALLCOtrova tale privilegio al n. Progr. n. 19 e porta la qualifica A7.6- "altri crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro privilegio".
      Zucchetti SG Srl