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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
INSINUAZIONE PASSIVO LOCATORE
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Marco Lombi
Forlì (FC)12/01/2017 21:07INSINUAZIONE PASSIVO LOCATORE
Buonasera,
mi appresto a redigere un progetto di stato passivo e mi stò imbattendo in una situazione alquanto curiosa.
Premetto che la società fallita svolgeva l'attività di bar ristorante in forza di contratto di locazione nel quale il curatore è subentrato. Il locatore presenta domanda di ammissione al passivo, oltre che per il credito ante fallimento, per i canoni matura post fallimento in prededuzione (indicando soltanto che il fallimento è debitore di tot euro mensili da pagarsi in prededuzione e non indicando ovviamente un importo globale, in quanto i canoni successivi dovranno ancora maturare ed il quantum è indeterminato). Devo ammetterlo solo per i canoni maturati sino alla data della domanda, aspettandomi poi una nuova insinuazione per i canoni maturati successivamente, oppure devo dire che lo ammetto in prededuzione per i canoni che matureranno nel corso del fallimento, senza indicare un importo preciso?
Poi viene la questione piu' spinosa.
Il locatore aveva prestato garanzia fidejussoria a favore del conduttore (società fallita) a garanzia di tre mutui accesi da quest'ultimo per un' importo complessivo di 200.000 euro. Il locatore, contestualmente, a fronte di tale credito vantato, stipulava atto costitutivo di pegno, sui beni mobili che si trovavano all'interno dei locali ove si svolgeva l'attività, la cui attivazione è condizionata al caso in cui venga escusso dalle banche in luogo del debitore principale insolvente. Ad oggi l'importo residuo dei mutui è di circa 20.000 euro. Al momento dell'insinuazione al passivo il creditore non è stato escusso e quindi il pegno non è attivo.
Pensavo di ammetterlo con riserva quale credito condizionale...ma per quale importo?
1- per il valore iniziale che ha garantito?
2- per il valore residuo del debito (20.000) euro?
3- per il valore dei beni su cui è stato costituito pegno condizionale se inferiore al valore residuo del debito?
Ritengo corretta la seconda soluzione. La terza comporterebbe infatti per il curatore l'onere di individuare, in sede di valutazione della domanda, l'esistenza di tutti i beni indicati nell'atto di pegno, cosa che sarebbe piu' opportuna in sede di riparto.
Ringrazio. Un caro saluto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/01/2017 19:55RE: INSINUAZIONE PASSIVO LOCATORE
Per quanto riguarda la prima domanda, il fallimento del conduttore è tenuto al pagamento dei canoni scaduti ante fallimento e non pagati, nonchè, a seguito della prosecuzione del rapporto di locazione ai sensi dell'art. 80 l.f., al pagamento dei canoni successivi. Questi ultimi sono dovuti in prededuzione, per cui vanno pagati man mano che scadono, come avrebbe dovuto fare il conduttore qualora non fosse stato dichiarato fallito, posto che con la prosecuzione il curatore è subentrato nei diritti ed obblighi contrattuali.
Il locatore, pertanto, può chiedere il pagamento dei canoni post fallimento che siano scaduti alla data della richiesta e poi via via attendere le varie scadenze, alle quali il curatore deve provvedere, per cui non va fatta una quantificazione dell'intero credito locativo anche futuro. Come per tutti i crediti prededucibili, il titolare può limitarsi a fare richiesta di pagamento al curatore e, in caso di contestazione sull'ammontare o sulla collocazione, deve provvedere all'insinuazione, giusto il disposto dell'art. 111bis.
Nonostante l'attuale art. 74, è preferibile l'idea che i canoni antecedenti il fallimento rimangano concorsuali pur in caso di continuazione del contratto e quindi il relativo credito gode del privilegio di cui all'art, 2764 c.c., altrimenti va ammesso in chirografo.
Quanto alla seconda domanda, non vi è dubbio che sia da preferire la soluzione sub 2), come del resto da lei anticipato, in quanto il creditore principale potrebbe escutere il fideiussore soltanto per il credito attuale del residuo credito, per cui anche il fideiussore non può che insinuarsi per questo importo che potrebbe essere tenuto a pagare; ovviamente il credito può essere ammesso con riserva della sua escussione e sempre che il creditore principale non si sia già insinuato, onde evitare la duplicazione del debito.
Zucchetti SG srl
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Marco Lombi
Forlì (FC)13/01/2017 20:13RE: RE: INSINUAZIONE PASSIVO LOCATORE
Ringrazio per le sempre celeri ed esaustive risposte.
Saluti. -
Cristina Gaffurro
Bologna09/05/2019 18:34RE: RE: INSINUAZIONE PASSIVO LOCATORE
Buonasera, oltre alla situazione espressa per insinuazione di un credito futuro indeterminato nel quantum visto ad oggi la mancata data di chiusura dell'esercizio provvisorio, la mia situazione si estende anche alla richiesta di restituzione dei beni concessi a noleggio ( in questo caso). Richiesta che non è fatta ad oggi ma che dovrà essere soddisfatta alla cessazione dell'esercizio provvisorio
inoltre i beni non sono stati ricompresi in inventario.
Come mi comporto nella redazione dello Stato Passivo?
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/05/2019 13:06RE: RE: RE: INSINUAZIONE PASSIVO LOCATORE
Il comma settimo dell'art. 104 stabilisce che "Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli", per cui , ameno che lei non abbia assunto una specifica posizione, tutti i contratti, compreso quello di noleggio, sono continuati durante l'esercizio provvisorio. Questa situazione dura fino alla cessazione dell'esercizio provvisorio, perché in quel momento, giusto il disposto del nono comma dell'art. 104 l.f., "si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II", ossia si applicano le disposizione sui contratti pendenti, sicchè alla fine dell'esercizio provvisorio lei si troverà nella condizione in cui si sarebbe trovato se al momento del fallimento non fosse stato aperto l'esercizio provvisorio, con applicazione degli artt. 72 e segg. l.f..
Nel frattempo, ai sensi del comma ottavo dell'art. 104, "I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). In tal modo, viene richiamato il sistema di accertamento e pagamento dei crediti prededucibili, per cui, a norma del terzo comma dell'art. 111bis, "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento (come sono quelli sorti nel corso dell'esercizio provvisorio) che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"; se sono contestati dal curatore, per l'ammontare o per la collocazione, tali crediti dovranno essere sottoposti al procedimento di accertamento del passivo.
Alla luce della richiamata normativa, non possiamo, quindi, che confermare quanto, più sinteticamente, avevamo detto nella risposta che precede, nel senso che il creditore potrà insinuare per intanto i crediti ante fallimento, di natura concorsuale e poi dovrà essere pagato via via che scadono i canoni, a meno che il curatore non contesti per qualche motivo tali crediti, e sempre che vi siano le disponibilità per far fronte a tutte le prededuzioni.
Le stesse norma richiamate portano alla soluzione anche della questione circa la restituzione dei beni; al momento il contratto continua e quindi i beni oggetto della locazione o del noleggio non possono essere restituiti; alla cessazione dell'esercizio provvisorio, a secondo della qualificazione del contratto in corso, si valuterà, in primo luogo se la legge ne dispone la continuazione automatica o se il contratto entra in una fase di sospensione che giustifichi la sua opzione per la continuazione e lo scioglimento. La restituzione sarà quindi una conseguenza di quella che sarà la sorte del contratto al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio, in applicazione del nono comma dell'art. 104 sopra richiamato.
Zucchetti SG srl
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Cristina Gaffurro
Bologna09/05/2019 18:35RE: RE: INSINUAZIONE PASSIVO LOCATORE
Buonasera, oltre alla situazione espressa per insinuazione di un credito futuro indeterminato nel quantum visto ad oggi la mancata data di chiusura dell'esercizio provvisorio, la mia situazione si estende anche alla richiesta di restituzione dei beni concessi a noleggio ( in questo caso). Richiesta che non è fatta ad oggi ma che dovrà essere soddisfatta alla cessazione dell'esercizio provvisorio
inoltre i beni non sono stati ricompresi in inventario.
Come mi comporto nella redazione dello Stato Passivo?
grazie
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