Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza di ammissione e rivendica di un bene ceduto con riserva di proprietà

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    23/02/2021 15:23

    Istanza di ammissione e rivendica di un bene ceduto con riserva di proprietà

    Buongiorno chiedo cortesemente un Vs parere sul contenuto di una istanza di ammissione al passivo che passo ad illustrare:.
    La società Alfa vende a Beta beni merce e – con fattura a parte - anche un bene strumentale con riserva di proprietà e pagamento in 60 rate.
    Alla data di fallimento di Beta, il creditore Alfa presenta un'unica istanza con la quale chiede
    1) l'ammissione al passivo di € 1.000 in chirografo;
    2) la rivendica del bene strumentale.
    Tale credito complessivo riguarda sia alcune fatture di vendita di merci, diciamo per euro 800, sia l'importo complessivo delle rate non pagate per il bene venduto con riserva di proprietà, pari dunque alla differenza di euro 200.
    Il creditore Alfa ha ottenuto un decreto ingiuntivo di € 1.000 definitivo (ometto interessi e spese per semplificare), titolo che accompagna l'istanza di ammissione con cui Alfa chiede, come sopra accennato, anche la restituzione del bene strumentale.
    Come noto l'art. 73 lf "Vendita con riserva di proprietà" dispone che, " .... Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'utilizzo della cosa".
    Ovviamente ho già comunicato ad Alfa la volontà della Curatela di NON subentrare nel contratto.
    Ora, con riguardo alla proposta d'ammissione, credo che sia giusto accoglierla come chiesto ma mi chiedo – e chiedo al Forum ed a Vs. esperti - come "gestire" la restituzione dei canoni già riscossi da Alfa. La domanda è la seguente:
    il credito da ammettere può (deve) essere diminuito dei canoni incassati, al netto del compenso per l'uso ovvero è più corretto ammettere "come chiesto" e poi farsi restituire i canoni incassati al netto dell'uso?
    Molte grazie, cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/02/2021 20:21

      RE: Istanza di ammissione e rivendica di un bene ceduto con riserva di proprietà

      Nella specie, al momento del fallimento dell'acquirente con riservato dominio, era ancora in corso il contratto c di vendita con riserva di proprietà (nel senso che non era stato precedentemente risolto), ed, infatti, il curatore si è sciolto dallo stesso, come consente l'art. 73 l. fall.. Orbene, lo scioglimento del contratto di vendita con riserva di proprietà comporta la restituzione delle prestazioni reciprocamente già eseguite e, quindi, il venditore ha diritto al recupero della piena disponibilità del bene, di cui ha conservato la proprietà, e l'acquirente ha diritto alla restituzione dei canoni corrisposti; l'equilibrio degli interessi delle parti contrattuali che il legislatore ha inteso tutelare con la vendita riservata, si attua, al momento dello scioglimento, attribuendo al venditore il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa, dal momento che appunto la cosa venduta è stata nel frattempo utilizzata ed ha col tempo perso valore, per cui sarebbe ingiusto per il venditore restituire tutto quanto ricevuto e riprendersi un bene che sicuramente non ha più il valore originario. In sostanza l'equo compenso sta a rappresentare la contropartita dell'uso e del naturale deterioramento della cosa dipendente dal tempo trascorso, ed il richiamo all'equità serve proprio a demandare al caso concreto la determinazione di quanto corrispondere, dato che molto dipende dal tempo decorso dall'inizio del contratto, essendo evidente che, se lo scioglimento interviene dopo tre quattro mesi dall'inizio, il bene compravenduto conserva un valore sicuramente più elevato rispetto alla cessazione del rapporto che interviene quando mancano pochi mesi alla conclusione del pagamento rateale.
      Di conseguenza, cessato il contratto, il bene oggetto dello stesso va restituito (ed infatti nel caso è stato rivendicato); a sua volta il venditore dovrebbe restituire tutti i canoni ricevuti ma dovrebbe avere un equo compenso, che funziona da correttivo dell'azzeramento delle posizioni dei contraenti. Solo dopo aver determinato l'equo compenso si può capire se le somme già corrisposte dall'acquirente (e che sarebbero da restituire) sono superiori o inferiori all'equo; nel primo caso il venditore restituisce la differenza, nel secondo insinua la differenza.
      Questa situazione, già non facile, si complica quando è contrattualmente prevista una clausola che contempli la definitiva acquisizione al compratore delle rate versate a titolo di indennità, ipotesi molto usuale in quanto si tratta di clausole standardizzate dalla modulistica. Tale patto di ritenzione è equiparabile ad una clausola penale in quanto costituisce un'attribuzione prestabilita a carico del compratore per l'eventualità del suo inadempimento; in tal caso si ritiene che anche nel fallimento sussista il potere del giudice delegato di ridurre, come consente il secondo comma dell'art. 1526 c.c., la clausola penale, ed, ovviamente, la riduzione va operata in modo da rapportarla all'equo compenso.
      Per rispondere, quindi alla sua domanda, deve prima determinare l'equo compenso (al momento, se non trova un accordo con la controparte, lo fissa lei) e sulla base di questo regola l'ammissione o meno del creditore, poi in sede di opposizione allo stato passivo si faranno i conteggi più precisi.
      Zucchetti Sg srl
      • Francesco Ferrarese Girardi

        Verona
        04/10/2021 10:55

        RE: RE: Istanza di ammissione e rivendica di un bene ceduto con riserva di proprietà

        Buongiorno, mi ricollego al precedente commento per una situazione in parte analoga. Siamo nell'ipotesi in cui il Curatore deve ancora decidere se sciogliersi dal patto di riservato dominio o subentrarvi. Il veditore/creditore con l'istanza di ammissione al passivo chiede che venga assegnato termine al curatore per decidere se subentrare o meno nel contratto di vendita e contestualmente richiede l'ammissione, in prededuzione, delle rate a scadere dalla data di fallimento sino alla prevista fine del contratto di vendita con riservato dominio. In attesa della decisione su scioglimento o subentro, riterrei necessario escludere la richiesta creditoria, dal momento che, solo in ipotesi di subentro, le rate verranno corrisposte in prededuzione, mentre viceversa alcun credito sarà dovuto al venditore che al contrario sarà obbligato ai sensi dell'art. 73.
        Non mi pare peraltro ipotizzabile un'ammissione con riserva ex art. 96 L.F.
        In caso di scioglimento, la decisione sull'equo indennizzo (controparte ha già invocato l'art. 1526 2° co. c.c.) ritengo dovrà poi essere demandata ad apposito giudizio in assenza di accordo tra le parti.
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/10/2021 18:34

          RE: RE: RE: Istanza di ammissione e rivendica di un bene ceduto con riserva di proprietà

          Indubbiamente è preliminare decidere la sorte del contratto (ricordando che nel tempo assegnato dal giudice, se non decide, il contratto si intende sciolto), posto che sono differenti le conseguenze a seconda che lei subentra nel contratto o si scioglie dallo stesso.
          In caso di subentro, deve dare esecuzione al contratto pagando le rate man mano che maturano, e proprietario riservatario può chiedere l'ammissione al passivo per le rate impagate antecedenti al fallimento; in caso di scioglimento si verificano le conseguenze descritte nella precedente risposta. In tal caso la decisione sull'equo compenso costituisce oggetto del giudizio di accertamento dei crediti, che comprende l'esame delle domande di rivendica e restituzione. Oltre alla rivendica e alla questione dell'equo compenso, il proprietario può sempre insinuare i crediti per rate impagate prima del fallimento, e non per le rate successive. Noi non sappiamo di che tipo di bene si tratti, ma una eventuale richiesta in prededuzione delle rate successive, farebbe pensare ad un uso e utilizzo da parte della curatela del bene in questione, il che comporterebbe un subentro tacito, in contraddizione con la richiesta di messa in mora per la scelta tra subentro e scioglimento. Una volta scelta questa via considerato che lo scioglimento retroagisce al momento della dichiarazione di fallimento, le rate successive non possono più essere chieste in pagamento e la questione va risolta neo limiti dettati dall'art. 1526 c.c.
          Zucchetti Sg srl
          • Filippo Pellegrino

            Tricesimo (UD)
            23/01/2024 11:12

            RE: RE: RE: RE: Istanza di ammissione e rivendica di un bene ceduto con riserva di proprietà

            Buongiorno mi allaccio a questa discussione per un Vs parere sempre in tema di riserva di proprietà.
            Liquidazione giudiziale del compratore, il venditore fa istanza di rivendica su beni (parti grezze di sedie, quindi beni fungibili trasformabili/consumabili/assemblabili) venduti con clausola di riserva di proprietà, senza previsione di pagamento rateale ma a scadenza (60 gg data fattura, termine scaduto ante L.G.).
            A comprova viene allegato un accordo firmato tra le parti (senza data certa) e le fatture elettroniche (con riportata all'interno la dicitura di vendita con riserva di proprietà), che risultano registrata nella contabilità della società in L.G.
            Tali beni risultano effettivamente ancora in possesso della società in L.G. (anche se solo in parte, in quanto la restante già assemblata).
            Ritenete a vostro parere accoglibile la rivendica, sia per la tipologia di beni, che per la presenza o meno di data certa (le fatture elettroniche e la relativa registrazione in contabilità sono sufficienti a tal fine?).
            Nel caso in cui si dovesse accogliere la rivendica, l'eventuale acconto parziale versato dalla società in L.G. ante apertura della procedura, potrebbe essere richiesta a rimborso dal curatore (chiaramente decurtato in proporzione ai beni effettivamente rinvenuti e restituiti)?
            grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              23/01/2024 20:16

              RE: RE: RE: RE: RE: Istanza di ammissione e rivendica di un bene ceduto con riserva di proprietà

              Premesso che la riserva di proprietà è compatibile con il pagamento del prezzo a termine in unica soluzione, oltre che a rate, tant'è che l'art. 178 CCII prende in considerazione entrambe queste fattispecie. La riserva di proprietà non è applicabile ai beni fungibili, ma nella specie è da dubitare che i beni oggetto della vendita riservata abbiano questa caratteristica dal momento che lei li ha identificati come i pezzi semilavorati provenienti dal venditore quali oggetto della vendita di cui si discute (perché unica vendita intercorsa tra le parti, perché sono gli unici pezzi semilavorati acquistati nel periodo di cui si tratta, ecc.) ed è riuscito ad inventariarne una parte, essendo stata la restante parte già montata. La anteriorità della data della fattura elettronica all'apertura della liquidazione giudiziale rinvenuta nella contabilità della ditta insolvente, con indicazione della vendita con riserva di proprietà, è sufficiente a dare data certa all'intera operazione di vendita riservata.
              Premessa la validità e opponibilità alla massa del contratto di vendita con riserva di proprietà, deve ritenersi che, nel caso da lei rappresentato, il contratto di vendita con riservato dominio sia ancora in corso, benchè l'acquirente non abbia pagato il prezzo, dato che il venditore non ha fatto valere la clausola risolutiva espressa eventualmente contenuta nel contratto né ha agito in risoluzione. Essendo il contratto ancora pendente, ed escluso che lei, quale curatore della liquidazione giudiziale cui è stato sottoposto l'acquirente, abbia interesse a subentrare nello stesso, non può fare altro che accogliere la domanda di rivendica e restituzione, che equivale ad implicito consenso allo scioglimento del contratto.
              L'ultima sua domanda trova risposta nell'ult. periodo del comma 1 dell'art. 178, per il quale "Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate".
              Zucchetti Sg srl