Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione con riserva - Urgente.

  • Cornelia Pompei

    Martinsicuro (TE)
    08/07/2014 16:37

    Ammissione con riserva - Urgente.

    Buongiorno,
    Vorrei sottoporVi questa situazione e gradirei un Vostro parere al riguardo:
    La fallita, in bonis, doveva realizzare un'opera pubblica ma, resasi conto dell'eccessiva onerosità dell'adempimento, ha chiesto la risoluzione del contratto. L'ente non ha accettato la risoluzione ed ha insistito per la consegna dei lavori che però non è avvenuta; per tale ragione l'ente ha deliberato la risoluzione del contratto per inadempimento. La fallita (all'epoca in bonis) ha instaurato un giudizio dinanzi al tribunale impugnando la delibera e citando l'ente per un risarcimento danni quantificato in circa 5 milioni di Euro. L'ente si è costituito chiedendo in riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento in capo alla società poi fallita e la sua condanna a risarcirgli danni per circa 3 milioni di Euro. La causa si è interrotta il 6 maggio 2014 (per l'intervenuto fallimento in data 10 aprile 2014), prima che fosse avviata l'istruzione probatoria.
    Ora l'ente si è insinuato al passivo chiedendo di essere ammesso (al chirografo) per la stessa somma chiesta in riconvenzionale ed in qualità di curatore ho proposto l'ammissione della domanda "con riserva condizionale ai sensi dell'art. 96 L. F. in quanto la quantificazione e la giuridica sussistenza delle ragioni di credito non sono ancora certe". Nel frattempo la curatela ha riassunto il giudizio.
    All'udienza di esame dello stato passivo l'ente ha insistito per l'ammissione piena ed il GD ha rinviato di alcuni giorni l'esame dell'istanza invitando il curatore ad approfondire la posizione del creditore.
    A questo punto ritengo di dover insistere sull'ammissione con riserva o, in subordine, intenderei respingere la domanda poiché l'ente ha elencato una serie di spese a sostegno del quantum ma non ha dimostrato il nesso di causalità tra le spese sostenute e l'eventuale inadempimento contrattuale - che ovviamente la curatela in questa sede non ha interesse a riconoscere - e il danno reclamato. L'ammissione del credito, anche parziale, potrebbe implicitamente costituire un riconoscimento dell'inadempimento della fallita, comunque da scongiurare.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Cornelia Pompei - Martinsicuro (TE)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/07/2014 20:22

      RE: Ammissione con riserva - Urgente.

      Presumibilmente l'ente, anche se lei non lo dice espressamente, ha contestato nel giudizio ordinario le pretese avanzate dell'appaltatore ora fallito negando di dovere alcunchè e avanzando esso una pretesa creditoria di 3 milioni di euro, per cui ha formulato non una eccezione riconvenzionale (con la quale con la quale fa valere il proprio credito al scopo di paralizzare, in tutto o in parte, il diritto azionato dall'altra parte, al fine di ottenere il rigetto della domanda eventualmente a mezzo compensazione), ma una vera e propria domanda riconvenzionale, che, infatti, ha riproposto in sede fallimentare, una volta aperto il concorso, per il principio della esclusività.
      Questa domanda va, quindi esaminata in sede fallimentare e non ricorre alcuna delle ipotesi di ammissione con riserva, neanche quella di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 96 (cui probabilmente lei ha inteso far riferimento) perché la causa che permane avanti al giudice ordinario è soltanto quella incentrata sulle domande della curatela. Invero, la S.Corte, con due interventi del 2003 (Cass. 10 gennaio 2003, n. 148 e Cass. 23 aprile 2003, n. 6475) cui si è adeguata la giurisprudenza successiva ha precisato che, qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, la trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall'art. 36 c.p.c., ma il giudice del giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie deve limitarsi a dichiarare la improcedibilità della riconvenzionale, perchè soggetta al rito speciale dell'accertamento del passivo fallimentare, e, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, deve dichiarare la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice per essa competente, ritualmente adito dal curatore; deve, poi, rimediarsi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all'esigenza del simultaneus processus posta dall'identità del titolo, "atteso che l'esigenza del simultaneus processus nè può derogare al rito speciale fallimentare, nè può (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare".
      In altre parole la domanda del curatore mantiene la sua strada e quella riconvenzionale dell'ente va proposta in sede di accertamento del passivo e se vi sono dipendenze, nel senso che la decisione dell'na condiziona l'altra, si procede come in tutte le cause tra cui esiste pregiudizialità, con la sospensione del processo pregiudicato. Per cui converrebbe, al momento, rigettare la pretesa dell'ente in qaunto non documentata e, cui seguirà di certo l'opposizione allo stato passivo e , a quel punto si valuterà se esistono pregiudizialità e quale delle due cause della essere sospesa.
      Zucchetti SG Srl
      • Cornelia Pompei

        Martinsicuro (TE)
        08/07/2014 20:45

        RE: RE: Ammissione con riserva - Urgente.

        Grazie infinite per la puntualità della risposta e per la celerità.
        Cornelia Pompei