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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda insinuazione di ente garante di finanziamenti bancari
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Giacomo Traisci
Mantova17/03/2014 19:18domanda insinuazione di ente garante di finanziamenti bancari
La Confidi XXXXXXX aveva garantito dei finanziamenti erogati dalla Cassa Rurale YYYYYYYY ed ha pagato la banca per certi importi dovuti dalla fallita. Adesso Confidi si insinua per quanto ha pagato, chiedendo un privilegio particolare, come da seguente motivazione indicata nella domanda
"Fa presente che la natura pubblicistica del credito deriva da una serie di normative e circostanze fra le quali
1. La Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera A e regolata dai Decreti Ministero dell'industria del 31/5/1999 e 3/12/1999 nonché dal Decreto Ministero attività produttive del 23/09/2005
2. Art. 11 parte III Legge 662 art. 2 c. 1000 lettera A ove si prevede che l'intervenuto in parola va ad incidere sul cd " de minimis" e pertanto deve essere considerate aiuto di Stato fin dalla concessione del finanziamento con la conseguenza che la Banca ha erogato denaro " pubblico".
3. Art. 2 c.4 DM 20/06/2005 n. 18456 nella parrte in cui si stabilisce che "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di Gestione, il gestore applica, così come previsto dall'Art. 9 c.5 D.Lgs 31/3/98 n. 123 la procedura esattoriale di cui all'art. 67 DPR 28/1/88 n. 43 così come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs 26/2/99 n. 46. Inoltre l'art.2 richiama l'art.9 c.5 D.lgs 31/3/1998 n. 123 il quale prevede che " per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del previlegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"
4. La Circolare MCC n. 620/2012 nella quale si impartiscono precise e dettagliate istruzioni ai Gestori su come procedere nel recupero del credito privilegiato proprio in forza dell'art 9 c.5 D.lgs 31/3/98
5. Che trattasi di aiuto di Stato fin dalla erogazione del finanziamento risulta evidente anche dal tenore letterale riportato nella lettera A " caratteristiche della garanzia " Legge 662/96 art 2 c.100"
E' ammissibile il privilegio richiesto? ed in quale categoria?
Altro quesito:
La Cassa Rurale YYYYYY si insinua a sua volta per quanto non era garantito da Confidi, ma chiede di ottenere la quota del futuro riparto che dovesse essere assegnata a Confidi a seguito di autonoma insinuazione di quest'ultima.
Questa domanda ha qualche fondamento? A mio avviso Confidi ha diritto di ottenere la sua quota di riparto per quanto versato alla banca garantita, mentre la banca ha diritto di ottenere la quota di riparto per il residuo direttamente versato e non rimborsato da Confidi.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/03/2014 20:13RE: domanda insinuazione di ente garante di finanziamenti bancari
Classificazione: SOLIDARIETA'Per quanto riguarda il privilegio richiesto- che sarebbe quello che trova collocazione dopo i privilegi di cui all'art. 2751bis c.c.e prima di quelli che occupano il n. 1 nella graduatoria di cui all'art. 2778 c.c. e che corrisponde alla voce A7.8 della nostra tabella- riteniamo che nella specie non possa essere riconosciuto, perché le norme richiamate riguardano il privilegio che assiste i crediti per la restituzione di determinati finanziamenti, nel mentre , nel caso, la Confidi non ha effettuato alcun finanziamento, ma ha garantito il finanziamento fatto dalla Cassa Rurale; e non ci sembra- anche se la marea di norme speciali non lascia mai sicuri di ciò che si afferma- che sia attribuito un privilegio al credito per il rimborso per il regresso del garante verso l'obbligato principale.
Per quanto attiene al secondo quesito, la domanda della Cassa è fondata in quanto si basa sul terzo comma dell'art. 62, per il quale il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Questa disposizione si spiega con le previsioni di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, per i quali, il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa e il coobbligato o fideiussore che chi ha pagato parzialmente il creditore principale ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata. In questo modo, però, si corre il pericolo- che il legislatore ha inteso evitare- che il coobbligato o il fideiussore sia soddisfatto, in tutto o in parte, prima della soddisfazione integrale del creditore e, per evitare questo pericolo è stato consentito al creditore di farsi assegnare la quota di riparto che spetterebbe al coobbligato o fideiussore per il regresso anticipato.
Un esempio serve a meglio chiarire il concetto e l'esempio piu' semplice è quello del fallimento del debitore principale e del fideiussore che abbia pagato, prima del fallimento, 50 dell'intero credito di 100, per cui sia il creditore principale che il fideiussore possono partecipare al passivo per 50 ciascuno; supponendo che nel fallimento del debitore principale i crediti siano soddisfatti al 50%, il creditore finirebbe per ricevere complessivamente 75 (le 50 corrisposte dal fideiussore e le 25 percepite nel riparto fallimentare), mentre il fideiussore percepirebbe 25, recuperando la metà dell'esborso subito, prima ancora che il creditore riesca ad ottenere l'intero. Con l'assegnazione di cui al terzo comma dell'art. 62, il creditore principale può chiedere che le 25 che spetterebbero al fideiussore siano a lui assegnate.
Zucchetti Sg Srl
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