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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Debiti contributivi e responsabilità solidale
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Giovanni Guidolin
Rossano Veneto (VI)21/09/2016 14:55Debiti contributivi e responsabilità solidale
Buongiorno,
l'azienda, fallita nel 2011, aveva in precedenza eseguito lavori per la Regione Veneto.
Gli enti previdenziali e assistenziali, nonchè Equitalia anche per contributi su infortuni sul lavoro, sono stati ammessi al passivo con diversi gradi di privilegio.
Ora la Regione, prima di predisporre il pagamento alla procedura, ci chiede a chi competa il pagamento dei crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile relativi ai dipendenti occupati nel cantiere e per le opere ivi eseguite.
Il dubbio dello scrivente è il seguente:
a) la procedura deve introitare direttamente il credito per le opere eseguite e poi pagare gli Enti sulla base dello Stato Passivo già approvato
oppure
b) deve comunicare alla Regione di procedere direttamente al pagamento dei contributi in considerazione della responsabilità solidale tra l'appaltante e l'appaltatore ?
Guidolin Giovanni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/09/2016 19:52RE: Debiti contributivi e responsabilità solidale
La questione da lei prospettata è stata oggetto di vari interventi su questo Forum. Il fatto è che il comma secondo dell'art. 4 del DPR 05/10/2010 n. 207, prevede un intervento sostituivo nei contratti pubblici che si concretizza nel pagamento, da parte della stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali (Inail, Inps e Casse Edili), dell'importo corrispondente alla inadempienza contributiva segnalata nel durc. In sostanza, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse, somme che poi trattengono sul corrispettivo dovuto all'all'appaltatore per i lavori effettuati.
L'applicazione di detta disposizione è neutra tra imprenditori in bonis in quanto viene estinto il debito verso gli enti previdenziali e non viene riscosso il credito, per la parte corrispondente, verso la stazione appaltante, ma quando l'appaltatore è dichiarato fallito, il meccanismo della norma sugli appalti pubblici realizza una alterazione del principio della par condicio in quanto i crediti contributivi vengono sottratti al concorso fallimentare, essendo pagati direttamente dalla stazione appaltante e indipendentemente dalla capienza secondo l'ordine dei privilegi, e il credito dovuto da quest'ultima viene decurtato dell'importo corrisposto a detti enti.
Si tratta, allora, di stabilire se, in caso di fallimento dell'appaltatore, si debba dare prevalenza all'esigenza di garantire, in ogni caso, il soddisfacimento del credito previdenziale anche a fronte dell'insolvenza dell'appaltatore/debitore per le finalità pubblicistiche di tutela sociale perseguite dalla norma citata, tese ad assicurare al lavoratore il versamento del credito previdenziale ed assicurativo, ovvero ai principi che reggono la procedura fallimentare, che ricomprende nel compendio fallimentare qualsiasi credito vantato dal fallito/appaltatore nei confronti del debitore/committente, somma sulla quale si apre poi il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito stesso".
In questo secondo senso si è orientata la giurisprudenza di merito (Trib. Bergamo 23/04/2015; Trib. Cosenza 1.7.2015; Trib. Siracusa 23.10.20139, che ora trova una conferma nella circolare INPS n. 126 del 26/6/2015. Questa, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale 30/1/2015 (emanato in attuazione dell'art. 4, del d.l. 20/3/2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16/5/2014 n. 78 e che ha regolamentato la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili), preso atto che il comma 2 dell'art. 5 del citato decreto prevede che in caso di fallimento con esercizio provvisorio dell'impresa, va rilasciata l'attestazione della regolarità contributiva a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati, ne ha dedotto la "possibilità di attestazione della regolarità anche in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento (pur in mancanza di esercizio provvisorio), purché i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.F., risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di Durc".
A seguito di tale circolare le sedi Inps dovrebbero stabilire (e varie sedi lo hanno già fatto) che la liquidazione del credito maturato da un'impresa fallita nel corso dell'appalto deve essere disposta dalla stazione appaltante a favore del curatore fallimentare, e, di conseguenza, gli istituti previdenziali creditori troveranno soddisfazione dei loro crediti in sede concorsuale, come previsto dalla legge fallimentare.
Zucchetti Sg srl
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Olga Guglielmucci
Roma19/09/2017 16:03RE: RE: Debiti contributivi e responsabilità solidale
Buongiorno.
Vorrei chiedere se la soluzione prospettata (prevedente la possibilità di ottenere l'attestazione della regolarità contributiva laddove il credito contributivo sia insinuato al passivo) è applicabile anche ad appalti che non sono pubblici.
Nel mio caso, infatti, la committente rifiuta di saldare all'appaltante (fallita nel 2015) quanto dovuto a titolo di corrispettivo per lavori conclusi nel 2012, in assenza di dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione delle posizioni contributive ed assicurative dei dipendenti.
La committente invoca, a fondamento del suo rifiuto, le norme sulla solidarietà contributiva e fiscale di cui agli artt. 29 D.Lgs 276/2003 e 35, comma 28 del D.L. 223/2006.
La ringrazio e La saluto.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/09/2017 20:15RE: RE: RE: Debiti contributivi e responsabilità solidale
In realtà il comma che interessa del d.l.04/07/2006 n. 223 è il 28bis il quale prevede che "Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore".
Tale comma, così come anche il 28- inseriti dall'articolo 13-bis, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134- sono stati abrogati dall' art. 28, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Il comma secondo di detto articolo ha però aggiunto quanto segue "All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti: «e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
L'art. 29, comma 2 del dlgd n. 276 del 2003- richiamato anche dal committente nel suo caso-, recita pertanto, a seguito delle numerose modifiche (l'ultima nel marzo del 2017) che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del DPR 29/09/1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".
Precisa il comma 3ter dello stesso articolo, che "Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale".
Crediamo di averle dato un quadro completo- nei limiti in cui la completezza può essere assicurata in una materia in continua evoluzione- della situazione in base alla quale regolarsi.
Zucchetti SG srl
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