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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione tardiva al passivo
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Giampiero Favalli
lovere (BG)17/10/2016 10:04Insinuazione tardiva al passivo
Buongiorno.Mi si presenta ammissione al passivo,da parte del Fasi( fondo assistenza sanitaria integrativa-per dirigenti)di importo comprensivo di interessi di mora e spese liquidate in decreto ingiuntivo.La richiesta presentata è l'ammissione al privilegio(senza precisazioni).
Io opterei per l'ammissione di tutto l'importo in privilegio al grado 8 generale.
Volevo conoscere Vostro importante parere in merito.Grazie.dr. Giampiero Favalli.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2016 17:10RE: Insinuazione tardiva al passivo
Il privilegio da lei indicato va bene per il credito per capitale, sempre che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento o comunque sia diversamente dimostrato.
Quanto agli interessi di mora liquidati nel decreto ingiuntivo, abbiamo già altre volte ricordato cass. n. 8979 del 2016, che ha statuito in primo luogo, che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; ed ha aggiunto che, in mancanza di una sentenza passata in giudicato (o nel suo caso di un decreto definitivo) che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale. Il che comporta che, ferma la quantificazione- da parte del giudice delegato o dal titolo giudiziario- degli interessi moratori fino alla data del fallimento, per il resto, e in particolare per la collocazione, trova applicazione l'art. 2749 c.c., che regola il trattamento degli interessi generati da crediti privilegiati nell'esecuzione individuale e in quella collettiva.
Quanto, infine, alle spese del decreto ingiuntivo, queste non sono proprio dovute se il decreto non è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647cpc prima del fallimento; nel caso ciò sia avvenuto, le spese sono dovute ma in chirografo trattandosi di spese relative al giudizio di cognizione, che non sono assistite da alcun privilegio.
Zucchetti SG srl
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Giampiero Favalli
lovere (BG)15/12/2016 17:53RE: RE: Insinuazione tardiva al passivo
Buona sera,chiedo ancora la Vostra fondamentale consulenza in merito a sviluppi sul quesito in origine.
Avendo verificato io che il decreto ingiuntivo emesso è diventato esecutivo dopo la data di fallimento,il credito per capitale l'ho indicato al chirografo,come gli interessi.Le spese escluse.
A seguito dell'invio del progetto di stato passivo, Fasi,per il suo ufficio legale,osserva che ai sensi degli artt. 2753 ed in particolare 2754 c.c.il Credito del FASI è assistito dal privilegio generale su beni mobili,rifacendosi "all'interesse che tale fondo ha nella conservazione dei mezzi di finanziamento degli istituti previdenziali ed assistenziali,anche di natura privata,ma di rilievo sociale".Parrebbe irrilevante la tempistica di decretazione od altro.
Mi vengono allegate ammissioni di tenore simile in ben 11 procedure fallimentari di diversi Tribunali(non le ho lette nemmeno tutte),tutte al privilegio grado 8.
Francamente mi sorprendo un po' anche se non conosco i singoli dettagli temporali(ingiunzioni,ecc.).
Certamente parlerò anche con il GD,ma volevo ,se possibile, ulteriori chiarimenti da parte Vostra.
Ringrazio moltissimo;rappresentate una bussola indispensabile.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2016 20:23RE: RE: RE: Insinuazione tardiva al passivo
Rileggendo la risposta che abbiamo dato in precedenza notiamo che la stessapuò aver tratto in inganno, lì dove, all'inizio si dice che il "privilegio da lei indicato va bene per il credito per capitale, sempre che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento o comunque sia diversamente dimostrato". Potrebbe sembrare che se il decreto ingiuntivo non è dichiarato esecutivo definitivamente ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, non competa il privilegio; in realtà non volevamo dire affatto questo, ma semplicemente che se il credito per capitale esiste lo stesso è assistito da privilegio e, poiché lei faceva riferimento all'esistenza di un decreto ingiuntivo, abbiamo articolato la risposta nel modo richiamato, dando per scontato che comunque il privilegio va determinato in base alla causa del credito.
Preso atto che la citata risposta poteva suscitare una ambigua interpretazione, precisiamo che il privilegio del credito per capitale non ha nulla a che fare con il decreto ingiuntivo, che nel fallimento assume il valore soltanto di un titolo giudiziario probatorio del credito vantato e non della sua colloocazione; nel senso che se questo è dichiarato definitivamente esecutivo ante fallimento, è un titolo giudiziario col valore di una sentenza passata in giudicato che non può essere rimesso in discussione in sede di verifica, nel mentre, se manca il provvedimento ex art. 647 cpc ante fallimento, il decreto, anche provvisoriamente esecutivo, perde ogni valore ed è come se non fosse stato mai emesso, per cui il creditore deve fornire la prova del suo credito con altri mezzi senza poter utilizzare il titolo monitorio e non sono dovute le spese giudiziarie liquidate. Tutto questo non ha nulla a che vedere con la natura privilegiata o meno del credito in quanto, a norma dell'art. 2745 c.c., il privilegio è dato dalla legge in ragione della causa del credito, sicchè, che ci sia o meno una sentenza o un decreto ingiuntivo passati o non passati in giudicato, per stabilire se il credito per capitale portato da questi titoli o provato con altri documenti sia o non privilegiato bisogna controllare la fonte del credito e verificare se esso rientri in una previsione normativa che attribuisce il privilegio a quella tipologia di credito.
Orbene, tanto chiarito, il creditore, nel suo caso, deve fornire in primo luogo la prova del suo credito documentalmente (visto che non può servirsi del decreto ingiuntivo) ed indicare la causa del suo credito per valutare se possa godere di un privilegio.
In proposito noi, almeno da marzo del 2015 abbiamo ritenuto che il credito in questione sia assistito dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c.. Scrivevamo infatti in quell'epoca che "pur non essendo contestabile che l'art. 2754 c.c. si riferisca ai contributi assistenziali obbligatori previsti per legge, le norme vanno anche interpretate alla luce dell'evoluzione che interviene, per cui ora che è prevista la previdenza complementare, inesistente all'epoca della scrittura dell'art. 2754 c.c., si potrebbe anche pervenire ad una interpretazione estensiva (non analogica) di tale norma (possibile anche per le norme di carattere eccezionale, come sono quelle che concedono privilegi); pensiamo cioè che si possa ritenere che l'art. 2754 c.c. sia applicabile anche a questo nuovo tipo di previdenza, che altrimenti rimarrebbe discriminata".
Zucchetti SG srl
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