Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Contratto di conto corrento senza firma della Banca

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    18/10/2015 20:57

    Contratto di conto corrento senza firma della Banca

    La banca X presenta domanda di insinuazione per Euro 100.
    Dall'analisi della documentazione prodotta risulta che il contratto di conto corrente è privo della firma della banca, mentre, è presente la firma del correntista fallito.
    Premesso che la mancanza della firma da parte della banca dovrebbe determinare per effetto dell'art. 117 Tub la nullità del contratto e la non debenza di interessi moratori, extralegali, commissioni, spese ecc per la mancata previsione per iscritto delle condizioni applicate al rapporto.
    Considerato che la Suprema corte con sentenza n.2826 del 11.03.2000 ha statuito che la produzione in giudizio ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata costituisce equipollente della mancata sottoscrizone contestuale è perciò perfeziona il contratto sul piano probatorio e sostanziale, purchè la controparte non abbia revocato prima della presentazione il consenso prestato.
    Si chiede:
    1) se la presentazione della domanda di insinuazione, con contratto bancario allegato senza firma, costituisce produzione in giudizio e pertanto il contratto si perfeziona sul piano probatorio e sostanziale, con conseguente impossibilità da parte del curatore di escludere i costi non dovuti (interessi extralegali, di mora, commissioni, spese, ecc).
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/10/2015 20:21

      RE: Contratto di conto corrento senza firma della Banca

      È principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam occorre la sottoscrizione di tutte le parti che hanno stipulato il contratto e, in tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, solo se il contraente che non lo abbia sottoscritto produca il documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore o manifesti comunque a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto (cfr. Cass. n. 22223/2006; Cass. n. 13548/2006, oltre quella da lei richiamata). Principio esteso anche nell'ipotesi di forma scritta richiesta per la validità dei contratti bancari e di intermediazione finanziaria (cfr. Trib. Monza 04/07/2012; Trib. Roma 21.3.2011; Trib. Torino 5.2.2010; Trib Alba 29.10.2010; Trib. Mondovì 9.11.2010;ecc.).
      Non vi è dubbio che la produzione del documento nel procedimento di verifica del passivo costituisce una produzione in giudizio perché tale è quello di accertamento del passivo, seppur segue un rito particolare, ma c'è un creditore che fa una domanda che, a norma dell'art. 94, produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, e un giudice che decide con un provvedimento impugnabile.
      Il problema non è tanto questo, quanto capire se la produzione nel giudizio di verifica, ove è parte il curatore, intervenga in un giudizio proposto nei confronti dell'altra parte del contratto, che lo ha già sottoscritto e che mantenga ferma la volontà di contrarre, che è condizione insopprimibile per equiparare la produzione alla volontà di adesione; probabilmente si perché, anche se il curatore è terzo rispetto ai rapporti contrattuali intercorsi con il fallito, è anche vero che è passata a lui la disponibilità dei beni 8e non ha effettuato la revoca) e la legittimazione processuale.
      Zucchetti SG srl