Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio interessi su credito lavoro dipendente.

  • Alessio Bonacchi

    AGLIANA (PT)
    17/02/2020 12:28

    Privilegio interessi su credito lavoro dipendente.

    Il Tribunale dichiara il fallimento di una società il 13/11/2019.
    Un ex-dipendente, non più in forza dal 28/02/2015, presenta domanda di ammissione al passivo, richiedendo di essere ammesso in privilegio per un importo pari al somma del "netto in busta" degli importi netti evidenziati dalle buste paga non riscosse (stipendio lordo, decurtato dai contributi previdenziali e dalle ritenute fiscali) + rivalutazione ed interessi.
    In linea generale, ritengo che l'ex dipendente debba fare domanda per un importo pari alla differenza tra retribuzione lorda e contributi inps a suo carico, senza sottrarre le ulteriori ritenute fiscali. Ciò detto, visto che l'ex dipendente richiede una somma minore (che deriva sottraendo le ulteriori ritenute fiscali evidenziate in busta paga), credo che, per la parte in linea capitale, vada ammesso allo Stato Passivo per quanto da lui richiesto (senza alcuna modifica). E' corretto?
    Per la parte interessi, invece, occorre distinguere quelli maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente (da ammettere in privilegio) da quelli precedenti (da ammettere in chirografo).
    Nel caso concreto gli interessi in privilegio sono quelli maturati dal 1/1/2018 in poi, oppure dal 13/11/2017? In sostanza il riferimento per il calcolo degli interessi all'"anno in corso" deve intendersi come inteso come 12 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento oppure come anno solare in corso alla data della dichiarazione di fallimento?
    Grazie in anticipo per l'attenzione prestata.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/02/2020 12:55

      RE: Privilegio interessi su credito lavoro dipendente.

      Condividiamo la sua impostazione. Il privilegio si estende, ai sensi dell'art. 2749 c.c., richiamato dall'art. 54 l. fall, anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente, in misura legale, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia soddisfatto sia pure parzialmente.
      Il problema che lei pone è molto dibattito, ma con riferimento prevalentemente all'art. 2855 c.c., che parla di annata in corso e non di anno come l'art. 2749 c.c.; pertanto alla luce di questo, è da ritenere, pur con qualche dubbio, che gli interessi prefallimentari siano quelli decorsi per l'anno 2019 fino alla data del fallimento e per l'intero anno 2018.
      Zucchetti SG srl