Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

istanza ultratardiva

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    28/01/2015 17:50

    istanza ultratardiva

    In una procedura fallimentare del 2013, l'udienza per la verifica delle domande tempestive è stata tenuta in data 19/06/2013 e quindi lo stato passivo reso esecutivo in pari data; in seguito è stata tenuta una seconda udienza per l'esame di alcune domande tardive in data 18/06/2014, inoltre è stata fissata una nuova udienza di domande tardive per 20/05/2015. Tra le altre istanze ve ne sono due, dello stesso creditore, nella fattispecie una banca, una per l'insinuazione di un mutuo fondiario ipotecario e l'altra per un credito chirografario, presentate entrambe in data 16/01/2015, quindi oltre l'anno di esecutività dello stato passivo. Nelle domande è fatto un generico riferimento all'art. 101 L.F., senza fornire alcun onere della prova circa la non conoscenza dello stato di fallimento del debitore. In realtà il sottoscritto non ha inviato la comunicazione ai sensi dell'art. 92 in quanto il credito non risultava dalle scritture contabili, in quanto credito particolare del socio fallito, né da alcun elenco dei creditori, però è stata fatta regolarmente comunicazione alla Camera di Commercio del fallimento e della data dell'udienza di verifica dei crediti. Il sottoscritto è del parere che il credito vada ammesso in quanto al momento non vi è stata alcuna ripartizione dell'attivo.
    Cosa ne pensano i Vs esperti?
    Grazie in anticipo per l'eventuale risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/01/2015 18:19

      RE: istanza ultratardiva

      Classificazione: TARDIVE / SUPERTARDIVE
      Decorso il termine di un anno dalla esecutività dello stato passivo- dispone l'ult. comma dell'art. 101- "e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile". Il richiamo della ripartizione finale è, come si vede, effettuato al solo fine di indicare il termine finale entro cui possono essere presentate domande di insinuazione, ma rispettato questo termine, il creditore deve fornire preliminarmente la prova della non imputabilità del ritardo, a pena di inammissibilità.
      Nel caso, il mancato accenno nella domanda alle cause del ritardo e al ritardo stesso, potrebbe anche determinare il rigetto della domanda per mancanza della prova indicata; però lei sa già la causa del ritardo, costituita dalla mancata comunicazione al creditore in questione dell'avviso ex art. 92 l.fall. , per cui il rigetto sarebbe solo una perdita di tempo e di danaro in quanto il creditore farebbe opposizione e la vincerebbe. Invero la comunicazione di cui all'art. 92 è elemento essenziale e non superabile con la pubblicità della sentenza di fallimento, visto che il legislatore, ben sapendo della pubblicità della sentenza, ha richiesto questo mezzo ulteriori di avvertimento dei creditori. La mancata comunicazione, quindi, anche se non espressamente sanzionata, comporta che il creditore non avvisato possa giustificare il proprio ritardo nella insinuazione adducendo tale fatto, sicchè, in casi del genere in cui, per una causa qualsiasi non sia stato mandato l'avviso di cui all'art. 92, la curatela può vincere questa presunzione di non conoscenza solo dimostrando che quel creditore era comunque a conoscenza del fallimento (ad esempio per aver già presentato altra domanda di insinuazione, per aver fatto riferimento al fallimento in una comunicazione, per aver chiesto la riassunzione di una causa interrotta per il fallimento, ecc.). Se la curatela non è in grado di offrire questa prova, può dare per giustificato il ritardo e passare così all'esame dnel merito della domanda.
      Zucchetti SG srl