Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Art. 56 LF.

  • Daniela Falvo

    Cirò Marina (KR)
    10/01/2014 10:17

    Art. 56 LF.

    Una società debitrice nei confronti del fallimento a seguito della richiesta di pagamento del debito da parte del Curatore Fallimentare ha eccepito l'intervenuta fusione per incorporazione con altra società, creditrice del Fallimento, intervenuta a seguito della sentenza dichiarativa di Fallimento, chiedendo pertanto la compensazione fra crediti e debiti in ragione dell'intervenuta confusione. Preciso che si tratta di un credito scaduto prima della dichiarazione di fallimento. Dalle ricerche da me effettuate sembrerebbe che l'art 56 Lf preveda nel caso di crediti scaduti la compensazione, vi chiedo pertanto chiarimenti in merito.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/01/2014 19:58

      RE: Art. 56 LF.

      La fattispecie in esame, se abbiamo ben capito, è la seguente: il curatore del fallimento A agisce nei confronti di debitore di B per il pagamento di un credito del fallito (anteriore, quindi al fallimento); in corso di causa B, debitore di A, viene incorporato da C, che ,a sua volta era creditore di A prima che fallisse, per cui ora A è creditore verso C (per il credito che vantava nei confronti di B) e debitore verso C, per una sua originaria obbligazione verso costui, e debito e credito sono entrambi anteriori al fallimento di A.
      Vi è stato, a seguito della incorporazione per fusione, un trasferimento da B a C della obbligazione verso A? Giuridicamente no, perché è ormai pacifico che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non diversamente da quanto avviene con la trasformazione. In questa ottica il debito di B verso A e il credito di C verso A, pur restando ciascun rapporto in capo alle rispettive società, vanno tuttavia unificati, per cui ricorrono tutti i requisiti per la compensazione.
      Del resto, quand'anche si volesse venbdere una vorma di trasferimento a soggetto diverso, non va dimenticato che si tratterebbe di un credito scaduto, per cui comuneue non potrebbe trovare applicazione il secondo comma dell'art. 56.
      Zucchetti Sg srl