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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
pignoramento presso terzi e insinuazione
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Alessandro Civati
Milano19/11/2014 17:53pignoramento presso terzi e insinuazione
un creditore effettua un pignoramento presso terzi.
il terzo fallisce.
per quanto è dato di comprendere era stato notificato unicamente l'atto di pignoramento al terzo fallito e la procedura non è andata avanti.
ora il creditore vorrebbe insinuarsi nel fallimento del terzo fallito, per far valere il proprio credito vantato nei confronti del debitore esecutato.
ammettendo che venga fornita prova del debito della terza fallita verso il debitore esecutato è possibile una simile ammissione al passivo?
ringrazio per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/11/2014 19:46RE: pignoramento presso terzi e insinuazione
Classificazione: EFFETTI CREDITORI / DIVIETO AZIONI ESECUTIVERiteniamo proprio di no e ricorrendo ad un esempio si chiarisce meglio il concetto.
A, essendo creditore di B di € 1.000, ha agito in via esecutiva nei confronti del suo debitore e ciò ha fatto pignorando il credito di € 1.200 che B vanta nei confronti di C, che ora è fallito. A, quindi, non è creditore verso C, per cui non può far valere il suo credito di 1.000 nel fallimento di C insinuando detto credito al passivo del fallimento di C e se lo fa la domanda va respinta. In realtà, essendo il debitore esecutato B, che non è fallito (per cui nei suoi confronti non opera il divieto di cui all'art. 51 l.f.), A può continuare la sua esecuzione per farsi assegnare il credito che B vanta nei confronti di C, per cui è B che deve insinuare il suo credito di € 1.200 al passivo del fallimento di C e il curatore è tenuto a fare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e al momento del riparto deve pagare A fino a concorrenza del suo credito, se a questi il giudice dell'esecuzione ha assegnato il credito.
Se B non insinua al passivo del fallimento di C il suo credito di € 1.200, può farlo A in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (ritenuto applicabile anche al fallimento e alle domande di insinuazione) con cui A fa valere nel fallimento di C non il suo credito di 1.000 verso B, ma agisce al posto di B per conseguire l'ammissione al passivo del credito di € 1.2100 di B verso C, sperando che il giudice dell'esecuzione gli assegni detto credito.
Zucchetti SG srl
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Maurizio Ferlazzo
ALESSANDRIA16/09/2015 17:31RE: RE: pignoramento presso terzi e insinuazione
Buon giorno,
mi è capitato il caso in cui A (avvocato) si insinua nel fallimento di C (terzo pignorato) per un credito vantato originariamente su B, senza specificare nella domanda che si tratta di insinuazione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.,
in questo caso si può accogliere questa insinuazione? Se si, segue il privilegio del Professionista?
Ringraziando anticipatamente
Distinti saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/09/2015 20:17RE: RE: RE: pignoramento presso terzi e insinuazione
La dottrina e anche una risalente giurisprudenza ammettono che la domanda di insinuazione possa essere presentata, in via surrogatoria, da chi vanti un credito nei confronti del creditore del fallito, qualora ricorrano i presupposti dell'art. 2900 c.c., posto che il giudizio di verifica ha natura contenziosa e costituisce l'unico mezzo attraverso cui far valere pretese sul patrimonio del fallito. Tuttavia è necessario, per un verso, che ci sia inattività del proprio debitore (creditore verso il fallito) che possa procurare un pregiudizio, e, dall'altro, poichè l'art. 2900 c.c. impone l'estensione del contraddittorio al debitore surrogato, bisogna che il surrogante assicuri tale contraddittorio nei modi in cui questo si esplica in sede fallimentare, sicchè è necessario che notifichi la domanda di insinuazione tempestiva al debitore surrogato con indicazione dell'adunanza di verifica, in modo che questi possa parteciparvi.
Nel caso, posto che l'avvocato- creditore verso il suo cliente, a sua volta creditore verso il fallito- non ha neanche specificato di agire in via surrogatoria e di chi, oltre che probabilmente a non aver chiamato in causa il surrogato (ammesso che questo sia rimasto inerte) non agisce in via surrogatoria ma quale creditore in proprio; di conseguenza, non vantando egli un credito nei confronti del fallito, la sua domanda va respinta.
Zucchetti SG srl
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Paolo Rosa
roma04/11/2016 17:40RE: RE: RE: RE: pignoramento presso terzi e insinuazione
mi inserisco nella discussione per rappresnetare un caso particolare.
A è creditore di B, a sua volta creditore della fallita.
A notifica p.ignoramemto presso terzi al fallimento, che rende la dichiarazione di terzo previa autorizzazione del GD.
il giudice dell'esecuzione assegna le somme ad A "nei limiti e secondo le modalità imposte dalla disciplina del fallimento".
A chiede di essere ammesso al passivo del fallimento mediante il provvedimento di assegnazione; è corretto ??
ci sono pronunce in materia ?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/11/2016 20:26RE: RE: RE: RE: RE: pignoramento presso terzi e insinuazione
Come detto nella prima delle risposte che precedono, A non può partecipare al passivo del fallimento di C in quanto non è creditore di questi. Il creditore è B e l'assegnazione fatta dal giudice dell'esecuzione sta a significare che il debito che C dovrebbe pagare nel fallimento a B lo versa, per la quota assegnata, ad A. Il fatto che il curatore abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc presuppone che B si sia già insinuato al fallimento, per cui A deve solo comunicare al curatore che è assegnatario del credito di B, di modo che quando si fa il riparto la quota che sarebbe andata a B viene data ad A .
Zucchetti Sg srl
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