Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

valutazione compenso del liquidatore

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    08/10/2019 11:31

    valutazione compenso del liquidatore

    Nell'ambito di una procedura fallimentare si insinua il liquidatore della srl nominato dalla società prima del fallimento della stessa richiesto in proprio. Il verbale di nomina non stabilisce nulla circa il compenso del liquidatore. Il liquidatore è un libero professionista facente parte di uno studio associato iscritto all'albo dei commercialisti sezione b.
    Come faccio a valutare la congruità del compenso richiesto? mi rifaccio alle tariffe professionali, che documentazione richiedere? Vista la richiesta (a mio parere eccessiva) sarei propenso a escluderla ma vorrei valutare bene prima di farlo. Inoltre, Chi deve presentare il 770 di imminente scadenza per l'anno 2018? A mio parere è sua competenza, mentre il curatore deve solo controllare che lo presenti. Cosa ne pensate?
    grazie per l'eventuale risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/10/2019 18:55

      RE: valutazione compenso del liquidatore

      Trib. Roma 4.2.2015 n. 2575 ha così statuito: "L'autorità giudiziaria investita della domanda del liquidatore volta ad ottenere la liquidazione del compenso, ben può assumere, quale parametro di riferimento per la relativa quantificazione, le voci e previsioni dettate, nella tariffa professionale dei dottori commercialisti, con riferimento all'attività di "liquidazione di azienda"; e ciò anche nel caso in cui la carica di liquidatore sia stata rivestita da professionista o soggetto non appartenente a detto ordine. Resta, tuttavia, fermo che le previsioni della tariffa professionale menzionata rappresentano un mero parametro di riferimento, mai vincolante in termini assoluti, posto che, tra l'altro, l'attività del liquidatore non può ricondursi, sic et simpliciter, ad una prestazione d'opera intellettuale; men che mai, poi, possono considerarsi vincolanti, per il giudice, le valutazioni di congruità espresse dall'ordine professionale di appartenenza del liquidatore. Anche nel caso in cui la quantificazione del compenso dovuto al liquidatore venga effettuata assumendo come parametro di riferimento la tariffa professionale dei dottori commercialisti, non può prescindersi dall'apprezzamento, in concreto, dell'importanza e del rilievo delle attività in concreto svolte, del risultato conseguito dalla società nonché della durata dell'incarico (in particolare nel caso in cui detto incarico non venga portato a compimento)."
      Questa sentenza è pubblicata su www.ilcaso.it per cui è facilmente reperibile e si consiglia di leggerla perché su questo aspetto è molto elaborata e particolareggiata.
      Per la parte fiscale trasmettiamo il suo quesito alla apposita sezione.
      Zucchetti SG srl
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/10/2019 08:03

      RE: valutazione compenso del liquidatore

      Per quanto riguarda la presentazione del Mod. 770 relativo all'anno anteriore a quello del fallimento la questione non è pacifica.

      Il punto di partenza è l'art. 4 del D.P.R. 322/98, il quale al primo comma stabilisce che "i soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/73, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi ..... soggetti a ritenute alla fonte ... presentano annualmente una dichiarazione ... relativa a tutti i percipienti".

      E' vero che l'obbligo di presentare tale dichiarazione grava su chi "corrisponde compensi" (tant'è vero che se non vi sono compensi corrisposti il 770 non si presenta), e quindi secondo una possibile interpretazione il Curatore che non corrisponda compensi (o comunque per i compensi non corrisposti da lui) non è tenuto a presentare il 770.

      E' però possibile una diversa interpretazione, che porta a ritenere invece il Curatore obbligato a presentarlo, sulla base delle seguenti considerazioni:

      a) il Curatore fa certamente parte dei "soggetti indicati al titoli III del D.P.R. 600/73"

      b) in nessuna parte tale disposizione pone l'obbligo di presentare la dichiarazione a carico del medesimo soggetto che ha effettuato le ritenute

      c) la stessa modulistica è formulata in modo ben diverso da quella sulla dichiarazione dei redditi; il punto 4.2 delle istruzioni alla compilazione del Mod. 770 semplificato 2010, a cui rinviamo anche per la motivazione di tale obbligo (che personalmente ci sentiamo di condividere), stabilisce chiaramente che in caso di fallimento "la dichiarazione deve essere presentata dal ... curatore fallimentare ... in nome e per conto del soggetto estinto" (dove per "estinto" si intende soggetto che non prosegue l'attività).

      Riteniamo quindi che la soluzione migliore sia assicurarsi che provveda il legale rappresentante della società, ma qualora egli non lo faccia a nostro parere, quantomeno per prudenza, sia consigliabile ritenere tale obbligo sussistente anche se, come abbiamo già detto, si possano certamente trovare elementi a sostegno della tesi opposta.

      Per quanto riguarda le spesso insormontabili difficoltà pratiche di reperire i dati da indicare nelle varie dichiarazioni da presentare da parte del Curatore (770, dichiarazione dei redditi per il periodo 1/1 - data del fallimento, dichiarazione IVA per l'anno precedente, dichiarazione IVA mod. 74-bis), riteniamo che:
      - ciò non giustifichi l'omessa presentazione della dichiarazione
      - l'impossibilità di reperire i dati giustifichi tranquillamente la presentazione di una dichiarazione incompleta, o addirittura in bianco
      - in particolare per il 770, se non viene reperito alcun elemento che provi la corresponsione di compensi soggetti a ritenuta, non vigendo l'obbligo di presentazione in caso di assenza di compensi e non essendo quindi prevista la presentazione di un 770 "in bianco", riteniamo sia legittimo non presentarlo.