Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione credito conto corrente
-
Mario Tappino
genova02/05/2019 12:37insinuazione credito conto corrente
Buongiorno
in relazione all'insinuazione di una banca per un saldo di conto corrente si pone questa questione: il conto corrente risale al 1989, quando non era ancora in vigore la normativa sulla trasparenza bancaria che ha imposto l'obbligo di forma scritta per tutte le commissioni . Dopo il 92 però sono state introdotte, modificate o comunque applicate nel corso del rapporto molte commissioni, competenze e spese senza che vi fosse alcuna pattuizione scritta.
Allora mi chiedo: queste commissioni devono essere riconosciute perché il rapporto è sorto quando non vi era obbligo di forma scritta, oppure, visto che sono state applicate dopo la legge n. 152/92 (che ha introdotto l'obbligo di forma scritta) , non vanno riconosciute se non è provata l'esistenza di pattuizione scritta?
Vi sarei grate se avete qualche precedente sentenza specifica sulla questione.
Grazie
MT-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2019 20:03RE: insinuazione credito conto corrente
La normativa sulla trasparenza bancaria si applica a tutti i rapporti in corso, che dovevano essere adeguati alle nuove previsione e poi a quelle del TUB, il cui art. 117 stanilisce che "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti" (co. 19 e che "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" (co. 4). Normativa non di carattere interpretativo, ma applicabile per il futuro anche ai contratti in corso.
Quanto alle commissioni, va ricordato che fino al 2008 non vi erano disposizioni di legge che disciplinassero le commissioni di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, il che ha consentito alle banche di applicare commissioni che, a vario titolo, remuneravano l'impegno della banca a mettere a disposizione del cliente una determinata somma, o anche l'utilizzo delle stessa.
A seguito dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/2009, la commissione di massimo scoperto, seppur non definita, è valida quale onere calcolato sulla maggiore somma utilizzata nel periodo, applicabile soltanto in caso di saldo negativo massimo continuato per almeno trenta giorni, in presenza di un conto affidato, nel mentre è invalida se il saldo negativo non aveva la suddetta durata oppure se riguardava un conto non affidato o uno scoperto eccedente l'affidamento concesso. Le clausole relative alla remunerazione degli affidamenti, comunque denominate, sono quindi valide se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme viene:
– predeterminato unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente,
– in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento;
– specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.
– l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, e questo a pena di nullità del patto di remunerazione;
– con facoltà del cliente di recesso in ogni momento.
Con il c.d. "decreto SalvaItalia"( d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214), viene nuovamente messa mano alla disciplina delle commissioni bancarie, introducendo in seno al T.U.B. una nuova disposizione (l'art. 117-bis) con un duplice scopo. Il primo scopo è di pervenire ad una decisa semplificazione della struttura commissionale dei contratti di apertura di credito (stabilendo che essi possano prevedere, «quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva» e un interesse debitore sulle somme prelevate). Il secondo scopo è di intervenire sui c.d. sconfinamenti (ossia sulle somme messe a disposizione del cliente da parte della banca in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido) sancendo che la banca possa prevedere, per essi, anche qui «quali unici oneri a carico del cliente», una commissione di istruttoria e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. La stessa norma ha previsto l'adozione, da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), della disciplina attuativa.
Con il successivo d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 2 viene dichiarata la nullità di tutte "le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido".
A seguito delle reazioni del mondo bancario e della stessa Banca d'Italia, contestualmente all'approvazione della legge di conversione di cui in precedenza veniva emanato un nuovo decreto legge, il quale, tra le altre cose, limitava la sanzione della nullità alle sole clausole "stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili".
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in funzione vicaria rispetto al CICR ha poi emanato il decreto 30 giugno 2012, n. 644 contenente le disposizioni applicative previste dall'art. 117-bis T.U.B., per cui l'attuale disciplina prevede per i "contratti di apertura di credito" l'applicazione, "quali unici oneri a carico del cliente", di una "commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", e di "un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate".
L'esame delle disposizioni di questa nuoiva norma e del coordinamento con le precedenti è molto complesso. Qui interessa dire che dall'1.7.2012, "le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle".
Zucchetti SG srl-
Mario Tappino
genova06/05/2019 09:18RE: RE: insinuazione credito conto corrente
Buongiorno,
grazie per la risposta, ma mi servirebbe ancora una precisazione.
Il mio riferimento alle "commissioni" era generico, inteso come qualsiasi "condizione economica" applicata al rapporto di conto corrente.
In questo senso, mi interessava sapere soltanto se, per i contratti sorti prima del '92 e poi proseguiti , possono considerarsi nulle (e quindi non dovute) tutte le "condizioni economiche" per le quali non sussista una pattuizione scritta, come imposto dall'art. 117 TUB: la prima parte della vostra riposta mi sembra che sostenga di sì, laddove afferma che tale normativa "si applica a tutti i rapporti in corso, che dovevano essere adeguati alle nuove previsioni".
Vi chiedo, però, se potete darmene conferma e inoltre se potete indicarmi il fondamento giuridico/normativo di questa conclusione, oppure qualche sentenza che ha affrontato e risolto tale questione.
Vorrei essere in grado di motivare e argomentare questa soluzione davanti al GD e/o nello stato passivo.
Grazie ancora.
MT
-
-