Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

TFR maturato su ratei di 13 e 14 mensilità

  • Alessandro Civati

    Milano
    12/10/2018 14:34

    TFR maturato su ratei di 13 e 14 mensilità

    Buongiorno.
    Un lavoratore dipendente chiede l'ammissione al passivo del TFR maturato sui ratei di 13^a e 14^a mensilità, oltre che sulle somme dovute per ferie e permessi non goduti.
    Ho due perplessità:
    1) il TFR matura anche sulle ferie e sui permessi non goduti (ovvero, la relativa somma, da ammettere al passivo, deve essere divisa per 13,5 e l'importo così derivante va ad incrementare il TFR)?
    2) nel caso di specie il lavoratore aveva optato per il totale conferimento del TFR in un fondo previdenziale. Ora però, chiede l'ammissione al passivo del TFR di cui si sta parlando. Sarebbe corretta tale ammissione?
    Ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/10/2018 12:57

      RE: TFR maturato su ratei di 13 e 14 mensilità

      "L'indennità di mancato preavviso e l'indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l'effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto, mentre, quanto alla seconda, perché esclusa dal calcolo del t.f.r. alla luce della disciplina contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, che prevedono un'autonoma e diversa nozione di retribuzione a tali fini". tanto ha stabilito la S. Corte con la sentenza 27/08/2015, n. 17248 svolgendo una approfondita analisi di entrambi le indennità proprio ai fini della loro computabilità nel calcolo del TFR.
      Per quanto riguarda la ricomprensione negli elementi retributivi del T.F.R. dell'indennità per ferie (cui possono assimilarsi i permessi) non godute, cui la domanda sub 1) si riferisce, la Corte ha giustamente richiamato il secondo comma dell'art. 2120 c.c., che pone il principio della omnicomprensività della retribuzione ai fini del computo nel T.F.R., salva derogabilità ad opera dei CCNL. Di conseguenza, in forza di tale omnicomprensività sussisterebbe la ricomprensione della voce retributiva per ferie non godute, ma poiché la stessa norma fa salve diverse disposizioni del CCNL, è necessario nel caso concreto verificare le le disposizioni dei CCNL per acclarare l'esclusione di qualche voce retributiva. La Corte ha ulteriormente precisato che la possibilità di deroga, ad opera dei CCNL ed Accordi Collettivi, al principio di omnicomprensività deve essere intesa in modo chiaro, univoco e non indiretto ( cfr. Cass.15/03/2010, n. 6204; Cass. 06/02/2008, n. 2781).
      Questa verifica va svolta nel caso concreto e, riteniamo che sia a carico del curatore che può eccepire al lavoratore che si appella al principio della okmnicomprensività, l'esitenza di accordi collettivi derogatori.
      Quanto alla domanda sub 2) regna ancora una qualche incertezza circa il soggetto legittimato a presentare domanda di ammissione allo stato passivo delle somme dirette al fondo di previdenza complementare. A noi pare che la ricostruzione più completa sia stata fatta da Trib. Napoli Nord, 15 luglio 2015 che ha rinviato la soluzione al tipo di contratto di finanziamento con il quale il lavoratore ha inteso conferire le quote di TFR al fondo stesso.
      "L'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, al comma 2,- spiega il Tribunale napoletano- nel prevedere le forme di finanziamento del fondo di previdenza complementare, utilizza l'espressione conferimento di somme da parte del lavoratore, per cui la dizione atecnica di conferimento e la mancata previsione dello strumento tecnico-giuridico tramite il quale deve essere eseguito il finanziamento, inducono a ritenere che il legislatore abbia riservato alla volontà del lavoratore e del fondo di previdenza stabilire se utilizzare, quale strumento tecnico-giuridico per il finanziamento, la delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al fondo ovvero prevedere la cessione del credito futuro alle quote di TFR direttamente al fondo".
      Se, seguendo questa impostazione, si accerta che vi è stata una cessione del credito, deve ritenersi che la legittimazione sia stata trasferita al Fondo, nel mentre se, come avviene nella maggior parte dei casi, il contratto di finanziamento utilizzato dal lavoratore è stata una delegazione di pagamento con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR i contributi previsti dagli accordi contrattuali e a provvedere al versamento, la legittimazione rimane ain capo al lavoratore, posto che la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro determina, ai sensi dell'art. 78, comma 2, legge fall., lo scioglimento del contratto di delegazione per fallimento del mandatario, con la conseguenza che l'opponente consegue il diritto alla restituzione delle quote di TFR trattenute dal datore di lavoro non versate al fondo di previdenza complementare.
      Zucchetti SG srl