Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio IMU

  • Diana Rizzo

    Modena
    22/02/2013 11:21

    Privilegio IMU

    Chiedo cortesemente Vs. parere in merito al riconoscimento dell'IMU come credito privilegiato. E se dovessi ritenerlo privilegiato potrebbe indicarmi il tipo di privilegio a cui far riferimento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2013 20:51

      RE: Privilegio IMU

      Il terzo comma dell'art. 27582 c.c. stabilisce che "Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni". Con l'art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il legislatore, prendendo atto dell'orientamento della cassazione, ha chiarito che il «riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali».
      In conclusione, il credito per IMU gode del privilegio in questione, che quello mobiliare generale di grado ventesimo.
      Ricordiamo che a queste conclusioni era già pervenuta la Cassazione con riferimento all'ICI, affermando che "Il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, comma ultimo, c.c. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.lg. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio".
      Così in termini Cass. sez. un., 17/05/2010, n. 11930; conf. Cass. 05/04/2011, n. 7826.
      Zucchetti SG Srl