Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio per consulenza proprietà industriale (brevetti e marchi)

  • Aldo Galeri

    Brescia
    20/11/2012 10:24

    privilegio per consulenza proprietà industriale (brevetti e marchi)

    Si richiede un Vostro parere in merito alla collocazione al privilegio del credito vantato da una Società di consulenza e assistenza nell'ambito dei diritti di brevetto e marchio.
    La suddetta società, adducendo l'iscrizione dei propri membri in apposito Albo Professionale (Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale Abilitati), riconduce la propria prestazione nel novero delle prestazioni professionali di consulenza ed assistenza, richiedendo, di conseguenza, il privilegio ex art. 2751 bis n° 2.
    A mio modo di vedere le prestazioni d'opera svolte in forma associata (siano esse Associazioni di professionisti iscritti ad Albi ovvero società commerciali, incluse le società di persone) dovrebbero essere ammesse al chirografo in quanto perdono la connotazione professionale.
    Ringrazio anticipatamente per la Vostra cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2012 19:34

      RE: privilegio per consulenza proprietà industriale (brevetti e marchi)

      Le riportiamo la motivazione integrale di Cass.08/09/2011, n. 18455 che fa riferimento ad uno studio associato di avvocato, ma il discorso vale pari pari per il suo caso:
      "Premessa l'inammissibilità della legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere il pagamento, o come nella specie, l'ammissione al passivo del fallimento del debitore, si osserva come la proposizione della domanda da parte dello studio associato lasci presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale: e dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2. In caso diverso, infatti, titolare del credito sarebbe il professionista, legittimato ad causam, anche se il contratto sia stato stipulato, formalmente, tra cliente e studio associato.
      Ne consegue che appare corretta la decisione del Tribunale di Milano, anche se ne deve correggere la motivazione, dal momento che il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. In assenza di tale presupposto specifico, che dal testo del decreto impugnato del Tribunale di Milano non risulta allegato in sede di edictio actionis, nè si può certo considerare, in astratto, effetto legale o naturale della partecipazione del professionista allo studio associato, quest'ultimo, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all'ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis, n. 2: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare (art. 14 disp. gen.)".
      Questa decisione si pone, per la verità, in leggero contrasto con i precedenti della stessa Corte nel senso che, pur muovendo dagli stessi principi, aggiunge- e questo è il tratto di novità- che la proposizione della domanda da parte dello studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale: e dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2. In caso diverso, infatti, titolare del credito sarebbe il professionista, legittimato ad causam, anche se il contratto sia stato stipulato, formalmente, tra cliente e studio associato.
      In sostanza, secondo questo indirizzo, la presentazione della domanda da parte dell'Associazione farebbe intendere che titolare del credito sia la stessa Associazione e non il professionista, ma a noi sembra una affermazione poco condivisibile e del tutto immotivata (la motivazione si esaurisce nel passo sopra riportato) per cui a fronte del costante indirizzo precedente, riteniamo che, da chiunque presentata la domanda, debba essere svolta una indagine circa i soggetti tra i quali si è svolto il lavoro. In altre parole ci sembra ancora valido l'orientamento secondo cui "Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento".
      Zucchetti SG Srl