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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Rivendica bene in leasing ceduto con atto cesione azienda
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Andrea Mingiardi
La Spezia07/10/2013 15:48Rivendica bene in leasing ceduto con atto cesione azienda
Buonasera,
il creditore (società di leasing) chiede l'ammissione al passivo per canoni non pagati dalla società in bonis ed istanza di restituzione del bene per non esercizio dell'opzione di acquisto. La società fallita era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo (non omologato) ed in tale procedura era stata posta in essere una cessione di un ramo di azienda comprensiva del contratto di leasing in questione (atto autorizzato dagli organi della procedura concordataria). Il bene alla data di fallimento non risulta quindi più nella disponibilità del fallimento (almeno nel senso che il contratto è stato ceduto ad un soggetto terzo ed individuato dall'assuntore del concordato). In sede di progetto di SP l'istanza di restituzione è stata respinta in considerazione dell'avvenuta cessione d'azienda. La società di leasign ha presentato osservazioni ex art.95 LF dalle quali si rileva che "....il bene rivendicato è di proprietà della società di Leasing che lo ha concesso (solo) in locazione finanziaria alla società fallita; il rapporto inter partes è giunto a scadenza e, dunque, la società di Leasing ha diritto alla restituzione della res, non essendo la richiamata cessione d'azienda certamente opponibile alla società di Leasing che, peraltro, non ha mai autorizzato la fallita a dare in locazione, comodato o in uso i cespiti a terzi (ipotesi queste espressamente escluse dall'art. 4 del contratto inter partes senza il previo consenso della concedente)....." Considerato che delle 47 rate solo due sono rimaste da pagare e che il prezzo di riscatto non appare elevatissimo (considerato anche il valore del bene mobile) quali possono essere le soluzioni al caso ? Possibile intraprendere un accordo con la società di leasing, con preventivo impegno della società acquirente il ramo d'azienda, volto a far si che le rate scadute e non pagate nonché il riscatto siano dalla stessa pagate direttamente e manlevare la massa di ulteriori oneri? In alternativa il fallimento potrebbe riscattare il bene (di fatto continuando il contratto ex art. 72LF da parte del curatore) e richiedere alla società in possesso del bene (acquirente l'azienda) di rifondere alla procedura quanto pagato alla società di Leasing per il riscatto. Quali altre soluzioni è possibile intraprendere?
Grazie
A.Mingiard
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2013 20:59RE: Rivendica bene in leasing ceduto con atto cesione azienda
Sulla base delle indicazioni fornite riteniamo che nel contratto di leasing in questione sia succeduto l'acquirente del ramo di azienda in forza del disposto dell'art. 2558 c.c, trattandosi di un contratto inerente l'esercizio dell'azienda, per cui non trovano applicazione i divieti contrattuali di cessione del contratto in quanto assorbiti dalla norma; invero, l'art. 2558 c.c. – nel prevedere con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure, obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa.(Cass. 07/12/2005, n. 27011).
Tanto comporta che se è stata data notizia della cessione del ramo di azienda alla società di leasing e questa non ha comunicato alcun recesso, la stessa al più può chiedere al fallimento il pagamento dei canoni non corrisposti fino alla data del trasferimento del ramo di azienda (art. 2560 c.c.), perché al pagamento di quelli successivi era tenuto l'acquirente del ramo di azienda. Di contro, la mancata comunicazione, come dice la Corte, sposta soltanto il termine per il recesso in presenza di giuts causa, per cui la società di leasing, anche se non ha avuto notizia in ritardo della cessione di azienda, avrebbe dovuto, nei tre mesi successivi, eventualmente comunicare il recesso; non avendolo fatto (a quanto è dato capire) si ripresenta la situazione precedente, per cui neanche in tal caso può pretendere la restituzione del bene, che ormai non è più nel patrimonio del fallito né nell'attivo fallimentare.
In questa situazione, in concreto, è sempre opportuno cercare un accordo, che dovrebbe però passare attraverso un impegno del cessionario dell'azienda a far fronte al pagamento dei canoni pregressi ed eventualmente a riscattare il bene.
Zucchetti Sg Srl
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