Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Opposizione stato passivo

  • Luca Michelangeli

    Ancona
    05/11/2020 19:29

    Opposizione stato passivo

    Buon giorno, vorrei da voi una conferma sui tempi per proporre opposizione allo stato passivo.
    Una società A ha presentato domanda di ammissione al passivo reso esecutivo con decreto del 30.01.2019 regolarmente notificato (il 02.02.2019) al domiciliatario, all'indirizzo indicato sull'istanza presentata. La società è stata esclusa. Non ha presentato opposizione entro i 30 gg dal 02.02.2019.
    Successivamente un'altra società B presenta istanza di ammissione al passivo come tardiva. E' l'unica tardiva discussa e viene ammessa al passivo per intero. Il GD ordina di integrare lo stato passivo del 30.01.2019 con l'aggiunta di questo creditore in data 20.09.2020 e notifico ai creditori lo stato passivo aggiornato il 21.09.2020.
    Ora la società A esclusa lo scorso anno presenta opposizione allo stato passivo chiedendo la modifica della decisione presa più di un anno fa calcolando i 30 giorni dalla mia notifica del 21.09.2020 che, però, non la riguardava.
    A mio avviso questa opposizione è tardiva e vorrei eccepirne la tardività perché credo che il creditore A avrebbe dovuto presentare opposizione entro 30 gg dal 02.02.2019 (perché è quella l'udienza che ha valutato la sua posizione) e non sulla base della notifica del 21.09.2020 in cui al massimo poteva eccepire qualcosa sull'ammissione di questo ultimo creditore. Vorrei da voi la conferma, o meno, di questa interpretazione. Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2020 19:59

      RE: Opposizione stato passivo

      Non esiste alcun dubbio che l'opposizione del creditore A sia tardiva. Invero, il primo comma dell'art. 98 l.fall. stabilisce che "Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione" e il primo comma dell'art. 99 dispone che " Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento". Questo è il termine per l'impugnazione delle decisioni contenute nello stato passivo delle domande tempestive.
      Le domande tardive sono regolate dall'art. 101 l.fall. che richiama, nel secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99, per dire che l'esame delle domande tardive e le relative impugnazioni si svolgono secondo le stesse regole delle tempestive, per cui anche i creditori tardivi eventualmente non ammessi possono proporre opposizione nei trenta giorni dalla esecutività dello stato passivo delle tardive, ma certo che tale richiamo riapre i termini per le opposizioni dei creditori tempestivi non ammessi nello stato passivo iniziale.
      Zucchetti SG srl