Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Imposta di registro decreto ingiuntivo e credito per spese di giustizia

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    05/09/2017 11:56

    Imposta di registro decreto ingiuntivo e credito per spese di giustizia

    Buongiorno,
    in merito ad una procedura fallimentare che seguo come Curatore, avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito alle seguenti questioni.

    1) Un creditore aveva presentato domanda d'insinuazione al passivo fallimentare per crediti privilegiati relativi ad alcune spese sostenute nell'ambito di un pignoramento di beni mobili di proprietà della società fallita, eseguito nel 2012, qualche anno prima della dichiarazione di fallimento, successivamente a un decreto ingiuntivo; in particolare:
    - spese e onorari per esecuzione forzata (nota spese dell'avvocato che aveva assistito il creditore pignorante);
    - spese per l'asporto beni pignorati.
    Il decreto ingiuntivo è stato successivamente sospeso, unitamente alla procedura esecutiva, per opposizione della società poi fallita e in pendenza di sospensione è intervenuta la dichiarazione di fallimento. I beni si trovano tuttora nel luogo in cui sono stati asportati in seguito al pignoramento e sono stati inventariati e posti in vendita (vendita ancora in corso).
    In sede di udienza di stato passivo, il Giudice Delegato ha ritenuto di accogliere la domanda del creditore, contrariamente alla mia indicazione, e ha ammesso in privilegio le spese.
    Tuttavia, nella predisposizione del verbale, il Giudice Delegato ha previsto un'unica voce complessiva, senza indicazione del grado di privilegio (il grado di privilegio non era stato nemmeno indicato dal creditore nella domanda d'insinuazione).
    In vista di un possibile riparto, a questo punto vorrei modificare tale situazione.
    Posso procedere autonomamente o devo richiedere autorizzazione al Giudice Delegato per eseguire tale modifica?
    Io propenderei per una distinzione delle due tipologie di spese in termini di grado di privilegio, in questo modo:
    - spese e onorari per esecuzione forzata - privilegio speciale crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili ex art. 2755 c.c. A.1.1.;
    - spese asporto beni pignorati - privilegio speciale crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili ex art. 2756 c.c. G.4.1.
    E' corretto secondo Voi?

    2) Equitalia si era insinuata nello stato passivo richiedendo, tra le altre, l'imposta di registro e le relative sanzioni inerenti il decreto ingiuntivo sopra descritto.
    In sede di udienza il credito è stato ammesso con collocazione grado 7, speciale, crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c..
    Dato che si tratta di un'imposta indiretta su un decreto ingiuntivo, vorrei chiederVi, in vista di un possibile riparto:
    - come si esplica in questo caso il privilegio speciale, ovvero su quali beni sussiste tale privilegio (ad esempio, sui beni pignorati in seguito all'ottenimento del decreto ingiuntivo)?
    - in caso contrario, in mancanza di beni su cui far valere il privilegio speciale, tali somme degradano a crediti chirografari?

    Vi ringrazio e, scusandomi per essermi dilungato, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2017 20:15

      RE: Imposta di registro decreto ingiuntivo e credito per spese di giustizia

      Quesito sub 1).
      Né lei né il giudice delegato può modificare lo stato passivo, posto che questo può essere rivisto solo a seguito delle azioni di cui all'art. 98, né ricorre una ipotesi di errore materiale da correggere. Il fatto che il giudice abbia accumunato in una unica voce entrambi i crediti qualificandoli come privilegiati, non le consente di differenziare i privilegi al momento del riparto. Per fare questo, dato che era stato dissenziente all'atto della formazione del passivo, avrebbe dovuto proporre impugnazione del credito come ammesso, ora consentita anche al curatore.
      Questa considerazione è dirimente, ma entrando nel merito, a nostro avviso il giudice delegato ha ben deciso in quanto, anche secondo noi, le spese di asporto dei beni pignorati rientrano tra le spese dell'esecuzione e godono dello stesso privilegio attribuibile agli onorari e competenze del legale, ossia del privilegio ex art. 2755 c.c., anche se non indicato espressamente nel provvedimento di stato passivo.
      Il fatto che l'esecuzione sia stata sospesa non esclude il riconoscimento di detto privilegio in quanto lo scopo della norma citata è quella di tutelare il creditore che ha impedito la dispersione dei beni del debitore e ciò è avvenuto nella specie, dato che i beni mobili pignorati sono stati ritrovati esattamente nel posto ove erano stati asportati. In sostanza ci sembra che si possa dire che sia le spese legali che quelle di asporto, entrambi finalizzate allo svolgimento dell'esecuzione, sono state fatte anche nell'interesse comune dei creditori, che è il requisito che giustifica il privilegio di cui all'art. 2755 c.c.
      Quesito sub 2).
      La Cassazione, anche di recente, ha ribadito che all'atto dell'accertamento del passivo dei crediti assistiti da una garanzia specifica (pegno, ipoteca o privilegio speciale) bisogna guardare alla situazione astratta rimandando al momento del riparto la constatazione della esistenza o meno del bene gravato; una specie di ammissione con riserva atecnica condizionata all'accertamento che al momento del riparto esista il bene su cui esercitare il privilegio. Il giudice si è quindi allineato all'indirizzo della Corte, anche se in un caso come il suo- ove si parla di privilegio speciale sull'atto costituente il decreto ingiuntivo è sicuro fin dal momento dello stato passivo che non esiste, né può essere ricuperato il bene oggetto del privilegio- si sarebbe anche potuto escludere il privilegio già al momento della verifica del passivo. Ad ogni modo, nulla cambia perché comunque lei è tenuto a effettuare tale controllo all'atto del riparto e, constato che manca il bene su cui il privilegio speciale dovrebbe esercitarsi, tratta il creditore in questione come chirografario.
      Zucchetti SG srl
      • Davide Grasselli

        Reggio Emilia (RE)
        09/10/2018 17:18

        RE: RE: Imposta di registro decreto ingiuntivo e credito per spese di giustizia

        E' possibile avere i riferimenti della sentenza di Cassazione richiamata? Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/10/2018 17:59

          RE: RE: RE: Imposta di registro decreto ingiuntivo e credito per spese di giustizia

          Quando facciamo riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale senza citare i dati è perché si tratta di un indirizzo consolidato e generalizzato.
          La questione riguarda il momento in cui va accertata l'esistenza dei beni oggetto di garanzia specifica, in particolar di un privilegio speciale, se al momento dell'accertamento del passivo, con la conseguenza di escludere il privilegio ove in quel momento i beni gravati non siano presenti nell'attivo fallimentare, oppure al momento del riparto, nel qual caso il credito va egualmente ammesso in via privilegiata, salvo a degradarlo in chirografo al momento del riparto ove, a quella data, i beni gravati non siano ancora stati acquisiti al fallimento.
          Questa problematica è sorta e si è imposta all'attenzione con particolare riferimento al privilegio speciale del credito Iva di rivalsa, ed ha portato all'affermazione del principio, di valenza generale, secondo cui "in tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza, l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo nè sulla causa del credito nè sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso; sicchè la verifica dell'esistenza del bene oggetto del privilegio non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto". Così, in termini Cass. 21/06/2012, n. 10387 e Cass. 24/03/2011, n. 6849, ma, si ripete il concetto si trova in quasi tutte le sentenze che hanno trattato del privilegio Iva, da ult. Cass. 14/03/2018, n. 6245.
          Zucchetti SG srl