Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compenso comitato dei creditori

  • Leonardo Viciani

    COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
    19/11/2015 18:12

    Compenso comitato dei creditori

    L'art. 37 bis della legge fallimentare al 3° comma recista:
    "Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore."
    E' chiaro che all'adunanza difficilmente si raggiunge la maggioranza richiesta, quindi Vi chiedo se è possibile agire in tal modo:
    a)Inviare mediante pec, la nomina del comitato dei creditori, a tutti i credtori ammessi in occasione dell'udienza;
    b)richiedere, in tale comunicazione, il voto contrario o favorevole al compenso, da esprimere entro 15 giorni. In caso di mancata espressione del voto nel tempo predetto, si considera favorevole.

    Vorrei un vostro parere, se tale procedura, può sostituire quanto previsto dall'articolo in questione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/11/2015 20:52

      RE: Compenso comitato dei creditori

      Pensiamo proprio di no. La norma richiamata pone dei limiti molto stretti entro i quali i creditori possono deliberare il compenso per i i membri del comitato dei creditori, che sono dati dal richiamo nel terzo comma alla stessa adunanza, di cui evidentemente al primo comma, per cui la delibera deve essere presa "conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso", dai creditori presenti, personalmente o per delega (per la delibera in questione parte della dottrina esclude anche la possibilità della delega). Si tratta di un ambito procedimentale molto angusto (e probabilmente proprio a causa di tanto la norma è rimasta sostanzialmente disapplicata), ma questo prevede la legge e pensiamo consapevolmente, se si pensa al dibattito e al travaglio che la stessa ha avuto (specie con riferimento alla possibilità di sostituzione degli organi), per cui pensiamo che non possa essere sostituita con una procedura diversa. Quello ce il curatore può fare è invitare all'udienza indicata i creditori a decidere sul compenso per i componenti del comitato, può anche scrivere nella comunicazione di cui all'art. 92 di vagliare tale possibilità, ma oltre questo non può andare e la delibera deve essere presa all'adunanza alla chiusura dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività.