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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Modello sr 52
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Sara Santarelli
Cesena (FC)04/04/2016 17:43Modello sr 52
Buongiorno,
mi accingo a compilare il mod sr53 per alcuni ex dipendenti della società.
Siccome è la prima volta che procedo alla compilazione di tali moduli vorrei chiedere qualche informazione, magari a chi ha già avuto esperienza in merito.
Premetto che il fallimento è stato dichiarato in data 21/12/2015.
Nel modulo relativamente al riconoscimento delle ultime tre mensilità viene specificato che il relativo periodo deve essere compreso nei 12 mesi precedenti:
a) la sentenza di fallimento (21/12/2015), oppure
b) la domanda/istanza di fallimento (1/11/2015) avanzata da uno dei creditori che ha dato origine al procedimento oppure;
c) dalla data del deposito in Tribunale del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali il lavoratore chiede l'intervento al fondo.
Quello che non mi è chiaro è:
Il termine di un anno indicato al punto b) è valido solo per il creditore/dipendente che ha effettuato l'istanza di fallimento, oppure è valido in riferimento a tutti gli ex dipendenti?
Per quanto riguarda il punto c) non capisco il "ricorso per il riconoscimento del credito " a cosa si riferisca esattamente: ad istanza per l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo? oppure della richiesta di diffida accertativa dei crediti patrimoniali poi riconosiuta?
Mi pongo la questione poichè ho tra i vari ex dipendenti uno che ha richiesto l'intervento del fondo garanzia prima che venisse dichiarato il fallimento e successivamente al fallimento ha ricevuto l'anticipo delle tre mensilità e del tfr, nonostante abbia cessato il rapporto di lavoro ad agosto 2014. Lo stesso aveva tuttavia presentato istanza per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a cui era seguito precetto e atto di pignoramento negativo.
Per quanto riguarda invece il TFR non mi è chiaro se lo stesso possa essere riconosciuto a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro sia cessato oltre i 12 mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento.
Ringrazio vivamente chi mi chiarirà questi dubbi.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/04/2016 19:23RE: Modello sr 52
Le riportiamo le indicazioni fornite dall'Inps a proposito del calcolo dei dodici mesi:
Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale. Questo termine generale vale per tutti. Tuttavia:
se il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro prima dell'apertura della procedura concorsuale, la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali.
se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, il dies a quo è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.
Pertanto:
La possibilità di anticipare il "dies a quo" ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.
La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria
se il lavoratore ha effettivamente continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura di una procedura concorsuale, il dies a quo è la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa.
Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, i dodici mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore.
Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l'apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l'intero periodo successivo, sia stato sospeso.
se il Fondo interviene a seguito di esecuzione individuale, il dies a quo è la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.
Ci sembra che in questo schema ci siano le risposte a tutte le sue domande. Per il TFR non opera il limite dell'anno.
Zucchetti Sg srl
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