Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese procedura esecutiva

  • Andrea Culot

    Gorizia
    10/12/2017 11:49

    Spese procedura esecutiva

    Buongiorno,
    Nell'ambito di una procedura di sfratto coattivo, viene attivata la procedura ex art. 609 c.p.c. per la vendita dei beni ivi rinvenuti (di proprietà della società successivamente fallita).
    I beni vengono venduti ed il pagamento viene effettuato.
    Prima del riparto della somma, la società esecutata viene dichiarata fallita e la somma derivante dalla vendita dei beni viene assegnata alla procedura.
    In fase di insinuazione al passivo, il creditore procedente nella procedura di vendita dei beni ed i creditori intervenuti si insinuano al passivo del fallimento per le spese sostenute nella procedura esecutiva in prededuzione, ovvero con privilegio ex art. 2755 c.c.
    A mio avviso, per quanto attiene al creditore procedente, esclusa la prededuzione, dette spese (previa liquidazione da parte del G.E.) vanno ammesse al chirografo, non essendo applicabile il privilegio speciale ex art. 2755 c.c. in quanto alla data della dichiarazione di fallimento, i beni oggetto del privilegio speciale stesso non sono più nelle disponibilità della procedura fallimentare essendo stati alienati precedentemente.
    Escluse le somme insinuate dai creditori intervenuti in quanto non considerabili quali spese sostenute nell'interesse comune dei creditori.
    Qual'è la Vs. opinione in merito?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/12/2017 18:00

      RE: Spese procedura esecutiva

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. Invero la spesa del creditore procedente gode, a nostro avviso, del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. in quanto è stata fatta nell'interesse della massa dei creditori dato che è stato appreso all'attivo fallimentare il ricavato della vendita, sul quale si è trasferito il privilegio. Lo scopo della norma quando richiede per la concessione del privilegio che la spesa esecutiva sia fatta nell'interesse comune dei creditori è quello, infatti, di evitare che il debitore disperda il bene in danno dei creditori disponendo dello stesso e rendendo il ricavato liquido irraggiungibile, sicchè ove l'attività esecutiva mobiliare abbia permesso che il bene stesso o il ricavo dalla sua vendita sia acquisito all'attivo, la relativa spesa è da considerare utile per la massa e assistita dal privilegio di cui alla norma citata.
      Per lo stesso motivo, a contrario, non può essere concesso il privilegio di cui all'art. 2755 c.c. alle spese di intervento nell'esecuzione, proprio per il fatto che la indisponibilità del bene era già assicurata dal pignoramento del primo creditore procedente; ma questo significa che le spese per l'intervento non godono dl privilegio, non che non debbano essere riconosciute, neanche in chirografo, dato che comunque si tratta di spese effettuate per azionare legittimamente il proprio credito e, a norma dell'art. 95 cpc, le spese dell'esecuzione sono a carico dell'esecutato. Alcune di queste godono del privilegio, quando sono nell'interesse di tuti i creditori, le altre che non hanno questa caratteristica , vanno collocate in chirografo.
      Zucchetti SG srl