Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo cambiali scadute dopo la data di fallimento

  • Francesca Ziliani

    Milano
    05/09/2017 17:57

    ammissione al passivo cambiali scadute dopo la data di fallimento

    Buonasera,

    è corretto ammettere al passivo l'importo di una cambiale emessa dalla fallita in data precedente al fallimento ma scaduta in data successiva?

    Nella domanda di insinuazione vengono richieste al chirografo anche le spese per il protesto. Anche questo avvenuto in data successiva. Tali spese sono invece da esludere?

    In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2017 20:17

      RE: ammissione al passivo cambiali scadute dopo la data di fallimento

      A norma del secondo comma dell'art. 55 l.f. i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento, per cui anche il credito portato dalla cambiale diventa liquido al momento del fallimento del debitore e il creditore non può fare altro che presentare insinuazione al passivo.
      per quanto attiene alle spese bisognerebbe indagare caso per caso se il titolo, all'atto del fallimento, era stato già consegnato in banca per l'incasso, nel qual caso i successivi passaggi fino al protesto sono automatici e conseguenza diretta dell'inadempimento, se il protesto era necessario per la tutela di altri giratari, ecc.
      Zucchetti Sg srl