Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

  • Norberto Paronuzzi

    Pordenone
    23/03/2012 12:46

    Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

    In conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, la cessazione del rapporto di lavoro rappresenta fatto costitutivo del diritto al trattamento di fine rapporto (ed all'indennità per mancato preavviso) e di conseguenza la domanda di ammissione al passivo per il tfr presentata dal lavoratore che si trovi ancora in CIGS sarà dichiarata inammissibile.
    Quando un lavoratore andrà ad insinuarsi nel passivo, cessato il rapporto di lavoro, gli verrà riconosciuta anche la rivalutazione del tfr per tutto il periodo di CIGS?
    Io sono senz'altro di quest'avviso, ma taluni non riconoscono la rivalutazione in tale periodo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2012 20:14

      RE: Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

      Noi pensiamo che non competa la rivalutazione sul TFR perché non si tratta di credito scaduto, ma di un credito che matura via via, come se il lavoratore fosse occupato. A norma infatti del terzo comma dell'art. 2120, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) del codice civile, nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
      Zucchetti SG Srl
      • Norberto Paronuzzi

        Pordenone
        27/03/2012 16:12

        RE: RE: Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

        Sulla rivalutazione monetaria concordo, ma il quesito riguardava la rivalutazione del TFR di cui all'art. 2120 c.c. 4° e 5° comma, secondo cui «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall 'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente».

        Tale rivalutazione spetta (io sono senz'altro di questo avviso) anche a quei lavoratori in CIGS (per fallimento) e che al termine vengono licenziati.
        Spetta il TFR rivalutato:
        1- al 31/12 dell'anno precedente la cessazione
        2- il tfr al 31-12 viene rivalutato con gli indici ISTAT nel mese di cessazione.

        Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/03/2012 19:50

          RE: RE: RE: Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

          Premesso che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l'intervento della cassa integrazione guadagni, continua a maturare a favore del lavoratore il trattamento di fine rapporto, come è desumibile dalla esplicita previsione in tal senso dell'art. 2120, comma 3, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 297 del 1982, siamo anche noi d'accordo che la rivalutazione di cui ai commi quarto e quinto di detto articolo competa. A noi pare- ma come ripetiamo sempre in questi casi non siamo esperti di diritto del lavoro- che alla luce dei citati comma il trattamento di fine rapporto deve essere incrementato a norma del quarto comma fino al 31.12 dell'anno precedente alla cessazione e poi rivalutato per la frazione di anno successivo fino alla effettiva cessazione, a norma del comma quinto, utilizzando l'indice Istat riferito al mese di cessazione, come giustamente lei propone.
          Zucchetti SG Srl

          • Roberto Angeli

            Riccione (RN)
            15/09/2014 09:56

            RE: RE: RE: RE: Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

            Vorrei integrare la questione con un'ulteriore quesito:
            in presenza di Cigo Ministeriale ai lavoratori, per un periodo di 8 mesi successivi al fallimento a zero ore lavorative, i lavoratori durante il periodo di cigo poco prima della cessazione del rapporto per licenziamento e messa in mobilità per fine Cigo chiedeno l'ammissione al passivo per le somme ante fallimento oltre accessori ossia interessi e rivalutazione per le ultime mensilità tfr;
            la richiesta è formulata con interessi e svalutazione monetaria fino alla formazione dello stato passivo. Il provvedimento comprende interessi fino alla data di fallimento e nulla dice in tema di interessi e rivalutazioni post fallimentare che essendo riferiti ad un credito privlegiato a mio parere devono sempre essere liquidati e conteggiati in sede di riparto.
            A distanza di un anno, dopo mesi dal licenziamento e la messa in mobilità,
            mi pervengono nuove istanze di insinuazioni, con richiesta in prededuzione e subordinatamente in privilegio, nuovamente per la rivalutazione del Tfr questa volta conteggiata dall'istante per il periodo compreso tra la data del fallimento fino alla data del licenziamente pe rfine Gigo ministeriale.

            Le questioni ulteiori rispetto al quesito precedente e che mi vengono da sollevare considerato che il il Tfr e la sua rivalutazione sono già stati richiesti ed ammessi al passivo del fallimento della procedura, sono di quest'ordine:
            - tema della cristallizzazione della domanda nello stato passivo circa il credito e gli accessori. Infatti il credito principale per tfr oltre accessori alla data del fallimento è già stato ammesso e ritengo che nulla valga richiedere ulteriori accessori con domanda ad hoc; forse avrebbero dovuto attendere la cessazione del rapporto per fare un unica domanda, oppure presentare opposizione a stato passivo alla precedente domanda.
            - i modelli sr52, forniti dagli istanti, sono già stati da me sottoscritti ed inoltrati all'iNPS che ha già iniziato a pagare i lavoratori per il credito ammesso a stato passivo.
            La questione è al quanto coplessa, ma penso che meriti attenzione!!!
            • Roberto Angeli

              Riccione (RN)
              15/09/2014 10:00

              RE: RE: RE: RE: RE: Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

              Occorre considerare che la prima formazione di stato passivo è precedente (circa tre mesi) alla cessazione del rapporto di lavoro.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/09/2014 18:52

              RE: RE: RE: RE: RE: Rivalutazione trattamento di fine rapporto a seguito di CIGS

              Effettivamente, poiché l'ammissione alla Cigo non fa cessare ilo rapporto di lavoro, il credito per TFR dovrebbe essere richiesto alla fine del periodo di integrazione, ma, se si muove dalla premessa che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto, se ne può dedurre che il credito per TFR diventa esigibile a causa del fallimento del datore di lavoro, anche se il rapporto di lavoro continua con altri, come bel caso di cessione di azienda o, comunque, deve ritenersi ancora in corso, come nel caso di utilizzo della cassa integrazione, dovendosi configurare la cessazione del rapporto di lavoro come un termine e non come una condizione. Questa impostazione consente al lavoratore in cassa integrazione di insinuare al passivo il credito per il TFR maturato fino alla data del fallimento, che peraltro può essere anticipato dal Fondo di Garanzia gestito dall'INPS.
              La rivalutazione e gli interessi sui crediti di lavoro debbono essere liquidati d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di una specifica domanda, sicchè l'eventuale omessa pronuncia equivale a rigetto, presuppone il silenzio un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno. Di conseguenza, in difetto di impugnazione sul punto mediante opposizione allo stato passivo, si forma al riguardo il giudicato interno che preclude l'esame della relativa questione nelle successive fasi processuali e impedisce il riconoscimento di queste voci in sede di riparto. Ricordiamo che Cass. 7.8.2009, n. 18105 ha testualmente statuito che "nel caso in cui il giudice delegato non abbia provveduto d'ufficio al riconoscimento in privilegio della rivalutazione monetaria e degli interessi postfallimentari sui crediti di lavoro (dovuti, ai sensi dell'art. 54 l. fall., a seguito della sentenza della Corte cost. 28 maggio 2001 n. 162), e tale vizio non sia stato fatto valere con l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., il creditore non può più far valere tali pretese in sede di reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto, predisposto in conformità alle risultanze del predetto stato passivo".
              Questo non esclude che il lavoratore, scaduta la Cassa integrazione, possa insinuare al passivo- ove non sia stato già soddisfatto dall'Inps- il credito per il TFR maturato nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo credito non è un accessorio del precedente, ma un credito "nuovo" che il lavoratore non aveva potuto far valere con la domanda tempestiva.
              Zucchetti SG Srl
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