Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Fallimento in estensione del socio occulto - regole processuali di insinuazione per i creditori sociali

  • Marzio Marconi

    Castel Goffredo (MN)
    28/12/2012 13:11

    Fallimento in estensione del socio occulto - regole processuali di insinuazione per i creditori sociali

    Dopo il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili è intervenuto, in un momento successivo, anche il fallimento in estensione di un socio occulto. Il Tribunale ha aperto una nuova procedura e fissato nuove udienze di verifica dei crediti. Ai creditori sociali già insinuati è stato comunicato di presentare ulteriori domande di insinuazione per l'ammissione anche nello stato passivo del socio occulto.
    Ora, nonostante l'avviso trasmesso , un creditore sociale presenta la propria istanza decorsi dodici mesi dal decreto di esecutività con domanda ultratardiva. Mi chiedo se il curatore possa legittimamente opporsi all'ammissione. Il creditore infatti potrebbe avvalersi dell' art. 148 , 3^ comma l.f. che sancisce il cosiddetto principio di automaticità: "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci."
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/12/2012 13:45

      RE: Fallimento in estensione del socio occulto - regole processuali di insinuazione per i creditori sociali

      Non vi è dubbio che il credito dichiarato nel fallimento della società si intende dichiarato anche nel fallimento dei singoli soci, ma questa disposizione è stata dettata per l'ipotesi di fallimento contestuale tra società e soci allo scopo di evitare al creditore di dover fare tante domande quanti sono i fallimenti e i relativi stati passivi. La automaticità della domanda non equivale infatti ad automaticità dell'ammissione nel senso che il giudice è tenuto comunque a vagliare quell'unica domanda con riferimento a ciascuno stato passivo dei singoli soci, che sono contemporaneamente in formazione.
      Quando il fallimento viene esteso ad un socio occulto in un momento successivo al fallimento della società (e degli altri soci noti) non vi è una norma regolatrice e si possono seguire due criteri per la formazione del nuovo stato passivo. O si comunica ai creditori sociali che saranno esaminare d'ufficio le domande già presentate nel fallimento sociale per valutarne l'ammissione nel fallimento del socio occulto, per cui essi sono tenuti a presentare una nuova domanda al passivo personale solo nel caso chiedano una somma diversa (ad esempio per la decorrenza degli interessi maturati nel frattempo) o per la collocazione (si pensi ad un pegno o una ipoteca data dal questo socio); oppure si può comunicare ai creditori sociali che sono tenuti comunque a presentare nuova domanda nel passivo personale, che è la strada seguita nel caso.
      Noi, per motivi di economia processuale, preferiamo la prima via, ma una volta seguita la seconda, i creditori sociali che volevano partecipare al passivo del nuovo socio avrebbero dovuto presentare una nuova domanda nel termine comunicato, per cui quelle tardive o super tardive vanno considerate e trattate come tali.
      Zucchetti Sg Srl