Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

  • Massimo Premoli

    Como
    10/09/2013 15:37

    PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

    Buongiorno,
    per quanto riguarda il privilegio del locatore per canoni insoluti ex art. 2764 del Codice Civile, che cosa si intende per "anno precedente"?
    Grazie
    Dott. Massimo Premoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/09/2013 20:08

      RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

      L'estensione della prelazione che assiste i crediti indicati nel primo comma dell'art. 2764 c.c., che comprende le "pigioni" ed "i fitti" di immobili, e, cioè, i corrispettivi dovuti dal conduttore per il godimento di immobili urbani e rustici, è diversa l'estensione della prelazione, a seconda che il contratto abbia o meno data certa (art. 2704 c.c.); nella prima ipotesi il privilegio sussiste per il credito per fitti e pigioni maturati nell'anno in corso alla dichiarazione di fallimento, in quello anteriore a tale dichiarazione e nei successivi e, nella seconda, solo ai fitti e pigioni per l'anno in corso e del susseguente.
      Problemi si sono posti per la determinazione degli anni successivi, o meglio per stabilire quali sonio i fitti e le pigioni successive che godono del privilegio per l'interferenza dell'art. 80, ma non ci risultano controversie per quanto riguarda l'anno antecedente.
      Zucchetti Sg Srl
      • Maurizio Orlando

        Milano
        05/05/2014 11:50

        RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

        Sempre con riferimento all'"anno precedente ed anno in corso", vorrei sapere se il biennio in questione si intende come "solare" oppure viene determinato con parametri contrattuali (se del caso, quali).
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/05/2014 19:39

          RE: RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

          Non ci risultano precedenti in proposito e qualunque soluzione potrebbe essere accolta. Noi riteniamo che si debba fare riferimento, per l'identificazione "dell'anno in corso", alla data del fallimento per il fatto che con il fallimento del conduttore il contratto continua, a norma dell'art. 80 l.f., salvo recesso del curatore, ed i relativi canoni rientrano nei debiti assunti per l'amministrazione del fallimento e, come tali, vanno soddisfatti in prededuzione.
          Zucchetti Sg Srl
          • Maurizio Orlando

            Milano
            10/05/2014 08:35

            RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

            Ringrazio per la risposta ma forse mi sono espresso male: volevo sapere se i crediti per "l'anno precedente" (rispetto al fallimento, concordo) sono quelli maturati dal 01 gennaio al 31 dicembre, ovvero con riferimento all'anno solare, oppure se il bienni in questione vada calcolato su parametri contrattuali (con analogia, ad esempio, dei criteri di cui al biennio di cui all'art. 2855 c.c.).
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              11/05/2014 11:53

              RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

              Ritenevamo di aver dato risposta al suo quesito quando abbiamo detto che noi riteniamo "che si debba fare riferimento, per l'identificazione "dell'anno in corso", alla data del fallimento per il fatto che…". Se, infatti, l'anno in corso viene fatto corrispondere con quello della data del fallimento, quello precedente non può che essere quello solare; comunque è meglio specificarlo.
              Zucchetti Sg Srl
              • Ornella Oropallo

                Battipaglia (SA)
                11/05/2014 19:32

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

                Il privilegio ex art. 2764 va riconosciuto al locatore nel caso in cui al momento del fallimento i beni (attrezzature-mobili-merci ecc.) erano ancora custoditi all'interno dell'immobile locato. Nel caso che invece mi occupa, l'immobile era detenuto in sublocazione, ed alla data del fallimento (dic/2013) i beni risultavano da oltre un anno trasferiti altrove; nella domanda di insinuazione al passivo, depositata dalla società sublocante - in persona del Curatore essendo a sua volta fallita nel giu 2012 - i canoni scaduti fino alla data di occupazione sono richiesti al privilegio ma ho proposto ammissione al chirografo, avendo considerato il privilegio di natura " possessuale in quanto è condizionato dalla particolare situazione locale,
                costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile locato, una volta
                modificata la situazione locale richiesta come presupposto per l'esercizio del
                privilegio, quest'ultimo si estingue". IL Curatore della fallita sublocante ha depositato osservazioni contestando l'esclusione del privilegio ex art. 2764 , specificando che " è il privilegio relativo all'IVA di rivalsa ex art. 2758 comma 2 c.c., che viene comunque riconosciuto in sede di ammissione al passivo fallimentare ed eventualmente degrada in chirografo in sede di riparto una volta verificata l'assenza dei beni sui quali esercitare la suddetta prelazione". Vorrei conoscere la Vs posizione in merito, non avendo trovato molto a sostegno della mia tesi da opporre in caso di opposizione allo S.P.(molto probabile).Grazie

                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  12/05/2014 20:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

                  Classificazione: PRIVILEGI / LOCAZIONI
                  Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. si esercita - con riferimento alle locazioni sia urbane che rustiche- su "tutto ciò che serve a fornire l'immobile", cioè sulle cose destinate all'uso ed al godimento dell'immobile sulla base di un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile medesimo e, quindi, di un loro vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico-sociali (ed anche di comodo) dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione (invecta et illata). In sostanza, l'ambito delle cose gravate dal privilegio muta a seconda della destinazione assegnata all'immobile, talchè, se questi è locato ad uso abitativo, formano oggetto del privilegio la mobilia, le stoviglie, gli utensili etc. (sempre che siano pignorabili in base alla legge); se, invece, è locato per uso diverso, occorre aver riguardo alle cose concretamente destinate all'attività da svolgere, comprese, le scorte, i semilavorati ecc., e, nel caso di immobile destinato ad uso commerciale, le merci destinate alla vendita, che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è fatto valere.
                  Trattasi, quindi, di un privilegio più che possessuale, quasi possessuale. Sono, infatti, chiamati possessuali quei privilegi la cui efficacia è subordinata alla condizione che la cosa si trovi in una determinata relazione con la persona del creditore, come, ad es. il privilegio che assiste i crediti per prestazioni e spese afferenti alla conservazione o al miglioramento dei beni mobili, ai sensi dell'art. 2756 c.c., che insiste su questi beni "purchè... si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese"; come il privilegio per i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario che, ai sensi dell'art. 2761, si esercitano solo sulle cose da quei soggetti detenute. Sono chiamati quasi possessuali quelli la cui efficacia è subordinata alla condizione che la cosa si trovi in un determinato luogo, come, ad es. il privilegio per i crediti relativi alle imposte sul reddito che, tra l'altro, grava "sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio (dell'impresa) o nell'abitazione dell'imprenditore; il privilegio dell'albergatore che, ai sensi dell'art. 2759, si esercita sulle cose portate in albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi; il privilegio del venditore di macchine ai sensi dell'art. 2762, quello che assiste i canoni enfiteutici ai sensi dell'art. 2763, nonché quello che assiste i crediti del locatore di immobili ai sensi dell'art. 2764, ecc..
                  Quest'ultimo, pertanto, è condizionato dalla particolare situazione locale, costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile locato, per cui, come lei giustamente dice, tale permanenza diventa elemento costitutivo del privilegio stesso, che non esiste o viene meno qualora questa situazione di fatto non si verifichi o, pur ricorrendo in un dato momento, sia cessata, sicchè al momento della dichiarazione i beni gravati non si trovano più nella condizione indicata. E questa è la differenza tra un privilegio speciale, quale quello dell'Iva di rivalsa, e quelli speciali possessuali o quasi possessuali, peraltro ben evidenziata dalla Cassazione S.U. 20.12.2001 n. 16060, che stabilì il principio richiamato dal suo contraddittore, secondo cui "l'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare, con la conseguenza che deve demandarsi alla fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale". La Corte nell'occasione ha infatti chiarito che mentre nei privilegi speciali la presenza del bene incide nè sulla causa del credito nè sulla qualificazione della prelazione, ma unicamente rileva nella fase dell'esecuzione, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio, nei privilegi possessuali e quasi possessuali la situazione del bene è essenziale alla nascita del privilegio dato che la legge ne prevede l'operatività (solo) se il bene gravato si trova "in particolari situazioni" fattuali, per cui, se il bene non è più presente nel patrimonio del debitore, il privilegio è estinto.
                  Insista, quindi, nella sua posizione.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Michele Giorgiutti

                  Venezia
                  06/07/2023 12:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

                  Qualora all'interno dell'immobile locato (un capannone) la curatela abbia inventariato solo un autoveicolo lì parcheggiato temporaneamente, anche se di proprietà dell'impresa fallita, può ritenersi comunque soddisfatto il requisito previsto dall'art. 2764 c.c. per riconoscere il privilegio speciale e cioè che esista il "vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico-sociali (ed anche di comodo) dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione"? grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  06/07/2023 18:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRIVILEGIO DEL LOCATORE EX ART. 2764 C.C. - INTERPRETAZIONE ANNO PRECEDENTE

                  Certamente no per il motivo esposto nel primo periodo della risposta che precede del 2014 e che qui richiamiamo. Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. si esercita - con riferimento alle locazioni sia urbane che rustiche- su "tutto ciò che serve a fornire l'immobile", il che significa che può gravare sulle cose destinate all'uso ed al godimento dell'immobile sulla base di un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile medesimo e, quindi, di un loro vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico-sociali (ed anche di comodo) dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione. Non è necessario che tale rapporto strumentale di destinazione sia permanente e derivi da un atto formale ed intenzionale del conduttore, ma occorre che esso non sia del tutto precario od occasionale ed è sufficiente un'immissione di fatto, tale da determinare in concreto l'assoggettamento della cosa al servizio dell'immobile locato.
                  In sostanza, l'ambito delle cose gravate dal privilegio muta a seconda della destinazione assegnata all'immobile, talchè, se questi è locato ad uso abitativo, formano oggetto del privilegio la mobilia, le stoviglie, gli utensili etc. (sempre che siano pignorabili in base alla legge); se, invece, è locato per uso diverso, occorre aver riguardo alle cose concretamente destinate all'attività da svolgere, comprese, le scorte, i semilavorati ecc., e, nel caso di immobile destinato ad uso commerciale, le merci destinate alla vendita, che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è fatto valere. Una autovettura che per caso si trova nell'immobile locato non ha certo le caratteristiche indicate.
                  Zucchetti SG srl