Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

  • Lorena Galuzzi

    Urbino (PU)
    21/09/2013 17:40

    Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

    In una procedura fallimentare ho proceduto a nominare un legale per due distinti giudizi inerenti due cause relative a recupero crediti. Sulla base della vostra risposta in data 07.02.2013 al quesito del collega Dott. Martellucci e anche di altre risposte, vorrei avvere conferma che il compenso dell'avvocato non rappresenta una spesa di giustizia come il compenso al curatore (non essendo egli stato nominato come coadiutore bensì come professionista incaricato di funzioni specifiche alla sua professione) e che pertanto, nell'ambito della graduazione delle spese prededucibili, il compenso del curatore gode del privilegio per spese di giustizia che prevale sul privilegio ex art. 2751 bis 2 c.c. di cui gode il compenso dell'avvocato.
    Oltre a ciò, poichè l'Avvocato era stato ammesso al gratuito patrocinio in un momento in cui la procedura era totalmente priva di attivo, si chiede come deve essere pagato il compenso del medesimo in presenza di un attivo successivamente realizzato ma comunque insufficiente a corrisponderne l'intero importo. Cioè, essendo intervenuta l'ammissione al gratuito patrocinio, il compenso relativo rimane comunque a carico dello Stato indipendentemente dal successivo realizzo di fondi? Integralmente o parzialmente (per la parte eccedente l'attivo disponibile)?
    Grazie per la preziosa collaborazione.






    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2013 11:43

      RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

      Sul primo punto confermiamo che la nostra opinione è proprio quella da lei riassunta.
      Sulla seconda questione pensiamo che l'attivo ricavato debba essere distribuito secondo le regole fallimentare (nel caso attribuendolo ai creditori prededucibili graduati al loro interno in ragione delle cause di prelazione che li assistono) e se, dopo tale divisone, il legale della procedura non è stato soddisfatto o le è stato in parte sarà pagato dall'Erario, per intero o per la parte residua non corrisposta in sede fallimentare.
      Zucchetti SG Srl
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        05/10/2013 18:00

        RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

        Ringrazio per la celere e soddisfacente risposta. A questo punto tuttavia, il compenso del legale è da calcolare secondo la tariffa "ordinaria" o secondo le regole (ben più penalizzanti) del gratuito patrocinio? In effetti, nell'ipotetico caso che, dopo aver chiesto il gratuito patrocinio, la procedura diventasse improvvisamente "ricca" riterrei che il legale avrebbe diritto a "ricalcolare" il compenso a tariffa piena (ovviamente sempre se vi fosse capienza). Ma in ipotesi "ibrida", quale il caso da me esposto, come comportarsi per calcolare il compenso?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/10/2013 20:54

          RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

          Il compenso del legale, una volta che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio e questo si è protratto nel corso della causa, va liquidato secondo i criteri dettati per il gratuito patrocinio che fanno riferimento ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82 DPR n. 115 del 2002) ridotto della metà (art. 130 detto DPR).
          Zucchetti Sg srl
          • Lorena Galuzzi

            Urbino (PU)
            30/10/2015 19:08

            RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

            Nell'ipotesi in cui il pagamento da parte dell'Erario sia già stato effettuato al legale in virtù del gratuito patrocinio (dietro presentazione di regolare fattura direttamente al Tribunale) e solo successivamente pervenisse attivo alla procedura sufficiente a pagare tale compenso, qual'è l'iter da seguire, tenuto conto che il pagamento è già avvenuto?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/11/2015 19:16

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

              E' difficile dire cosa debba fare il curatore in un caso del genere perché non previsto dalla legge né conosciamo precedenti giurisprudenziali. A nostro avviso dovrebbe comunicare all'Ufficio che ha erogato il pagamento al legale la sopravvenienza di disponibilità per consentire allo stesso di chiedere il rimborso di quanto versato.
              Zucchetti SG srl
              • Donatella Perna

                Foggia
                10/11/2016 21:32

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                Buonasera,
                mi ricollego ai precedenti interventi per chiederVi un consiglio.
                In qualità di Curatore di un fallimento, ho conferito, previa autorizzazione del GD, incarico a un legale affinchè costituisse la mia curatela in un procedimento giudiziario, conclusosi con sentenza ad essa favorevole.
                Preciso che il GD ha autorizzato, su mia istanza, il suddetto legale a poter beneficiare del patrocinio a spese dello stato attestando l'attuale mancanza di fondi della procedura.
                Quindi il legale da me incaricato mi ha trasmesso copia della sentenza con allegata nota spese, chiedendomi di sottoporre il tutto al GD, unitamente a un mio parere, al fine di ottenere il pagamento dall'erario.
                Il compenso è stato dal predetto legale calcolato secondo il DM 55/2014 ed è inferiore ai valori medi in esso previsti ridotti della metà. Lo ritengo pertanto congruo.
                Giunti a questo punto, ai sensi dell'art. 25 co 1 n. 6 LF, dovrei quindi fare un'istanza al GD contenente una proposta di liquidazione del compenso corredata da un mio parere?
                Vi risultano altri adempimenti a mio carico?
                Grazie.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  14/11/2016 18:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                  La sua domanda presuppone che il giudice della causa, vittoriosa per il fallimento, non abbia liquidato le spese in favore della curatela, ponendole a carico della parte soccombente; probabilmente ha compensato le spese di causa, per cui ciascuna parte paga le spese sostenute e il proprio legale.
                  Normalmente la liquidazione del compenso del legale è compito del giudice delegato, giusto il disposto del n. 6 del primo comma dell'art. 25, per il quale il giudice delegato, su proposta del curatore liquida i compensi …". A nostro avviso, questa norma si applica anche nel caso di ammissione della procedura al gratuito patrocinio giacchè, in quanto specifica al fallimento, prevale sulla norma generale che attribuisce al giudice della causa il compito di liquidare il compenso ai legali nelle cause pe le quali si è avuta ammissione al gratuito patrocinio.
                  affermata la competenza del giudice delegato, questi, però, deve attenbersi nella liquidazione del compenso a DPR n. 115 del 2002 che tratta del gratuito patrocinio e non al d.m. n. 55 del 20014, che "disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, ….".Il giudice deve quindi attenersi alle aliquote medie e poi dimezzare onorari e diritti, a meno che, nel frattempo il fallimento non abbia acquisito liquidità e non ricorrono più le condizioni per il gratuito patrocinio, nel qual caso si applicherà la normativa ordinaria del 2014 citata.
                  In tutto questo il suo compito è solo quello di esprimere un parere sulla richiesta del legale che viene trasmessa al giudice delegato per la liquidazione.
                  Zucchetti SG srl

                • Donatella Perna

                  Foggia
                  16/11/2016 20:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                  Buonasera,
                  vorrei un Vs. consiglio.
                  Sono stata nominata legale di una curatela per un instaurando giudizio esecutivo nei confronti di un debitore, essendo la curatela munita di decreto ingiuntivo esecutivo a suo tempo ottenuto dal precedente legale, che ha poi rinunciato all'incarico, essendo stata appunto nominata in sua sostituzione.
                  Si tratterebbe di procedere con precetto e pignoramento.
                  Il GD ha attestato la attuale mancanza di fondi ex art. 144 DPR n. 115/2002.
                  Da informazioni acquisite, poiché per poter essere iscritta nell'elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio occorre aver maturato almeno due anni di iscrizione all'albo, tale requisito nel mio caso maturerà a febbraio 2017.
                  Vorrei sapere se il fatto di non poter attualmente essere iscritta nel suddetto elenco, possa costituire motivo ostativo all'assunzione dell'incarico.
                  Nel caso di un giudizio esecutivo, fino a quale momento potrei, tramite il Curatore, presentare istanza di autorizzazione a beneficiare del gratuito patrocinio prima di decadere da tale beneficio?
                  Preciso che in realtà per vari motivi ho delle difficoltà ad accettare questo incarico.
                  Se decidessi di rifiutarlo dovrei fare una comunicazione solo al curatore?
                  Grazie.

                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  17/11/2016 18:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                  L'art. 80 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo".
                  Benchè questa norma dica che chi è ammesso al gratuito patrocinio "può" nominare un difensore iscritto nell'elenco, è chiaro che può nominare soltanto un avvocato iscritto nello speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ossia deve nominare uno di tali avvocati. L'iscrizione, infatti non è automatica, ma viene vagliata dal Consiglio dell'ordine, che deve tra l'altro verificare la ricorrenza dei requisiti indicati dall'art. 81 che, nella versione dovuta all'intervento della legge 24/02/2005, n.25, sono i seguenti:
                  "a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
                  b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
                  c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni";
                  sicchè l'iscrizione nell'elenco ex art 81 costituisce condicio sine qua non per poter assistere e difendere una persona ammessa al beneficio, per ogni tipo di processo.
                  Che accade nel caso venga nominato un legale che, all'atto della nomina non sia iscritto nell'elenco speciale indicato? La legge non lo dice espressamente, ma riteniamo che la conseguenza inevitabile di tale scelta sia la perdita del beneficio del gratuito patrocinio, nel senso che lo Stato non sosterrà le anticipazioni né pagherà le spese che sono collegate al gratuito patrocinio.
                  Pertanto lei, non essendo iscritta nell'elenco speciale dei difensori a spese dello Stato, ha, a nostro avviso, l'obbligo di comunicare a chi l'ha nominata, ossia nel caso al curatore, che non è iscritta nell'elenco citato perché non ha ancora maturato il requisito temporale per chiedere l'iscrizione, e, di conseguenza non può accettare l'incarico.
                  Zucchetti SG srl
                • Daniele Zavagnin

                  Somma Lombardo (VA)
                  12/06/2021 11:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                  Buongiorno,
                  non avendo rinvenuto, salvo sviste, altri interventi più recenti, desidererei chiedere se, stante il tempo trascorso, ritenete ancora valida ed applicabile l'indicazione contenuta nella risposta 14/11/16 (i.e. "..A nostro avviso, questa norma si applica anche nel caso di ammissione della procedura al gratuito patrocinio giacchè, in quanto specifica al fallimento, prevale sulla norma generale che attribuisce al giudice della causa il compito di liquidare il compenso ai legali nelle cause pe le quali si è avuta ammissione al gratuito patrocinio") in merito appunto alla liquidabilità esclusiva da parte del G.D. dei compensi del difensore in caso di ammissione della procedura al gratuto patrocinio?
                  Ringrazio per l'attenzione.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  14/06/2021 21:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                  Confermiamo quanto detto e da lei richiamato, sempre che ricorrano le condizioni cui si riferiva la risposta richiamata, ossia compensazione delle spese di causa nel giudizio in cui il fallimento godeva del gratuito patrocinio, per cui il legale del fallimento ne chiede la liquidazione alla parte che lo ha incaricato, con conseguente applicazione dell'art. 25 l. fall. citato.
                  Neanche noi abbiamo trovato interventi in materia.
                  Zucchetti Sg srl
                • Francesca Caccia

                  L'Aquila
                  02/01/2024 20:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                  Buonasera,
                  mi ricollego alle discussioni precedenti per avere un Vostro parere nel caso in cui, invece, in presenza di decreto emesso dal GD ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002, il Giudice della causa di merito abbia accolto la domanda della Curatela ed abbia condannato la controparte ex art. 133 TUSG alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Erario, liquidandole in euro ..... oltre accessori di legge.

                  In questo caso:
                  1) la richiesta di liquidazione del compenso del legale che ha assistito la Curatela dovrà essere rivolta al G.D. o al Giudice della causa? e
                  2) l'importo che potrà essere liquidato, può legittimamente ritenersi lo stesso già liquidato dal Giudice di merito (atteso che è già stato disposto che quella somma dovrà essere rifusa dal soccombente in favore dell'Erario)?

                  Vi ringrazio.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  03/01/2024 19:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso ad avvocato con ammissione al gratuito patrocinio

                  Il meccanismo posto dal legislatore in caso di ammissione di una parte al gratuito patrocinio che sia risultata vincitore va in direzione diversa da quella che è alla base delle domande poste. Invero il giudice della causa ha correttamente applicato , come anche lei ricorda, l'art. 133 del DPR n. 115 del 2002, secondo il quale, "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato". Questo significa che il legale della procedura vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio deve rivolgersi per il pagamento non al giudice delegato alla procedura né al giudice della causa, bensì deve chiedere all'Erario il pagamento della somma liquidata dal giudice (e nulla di più) dato che la condanna è avvenuta in favore dell'Erario al quale la controparte soccombente (non ammessa al gratuito patrocinio) deve versare le spese cui è stata condannata proprio perché l'Erario, a sua volta, anticipa al legale della parte vittoriosa dette spese. Ed invero, l'articolo successivo dello stesso DPR tratta del recupero delle spese da parte dell'Erario qualora la controparte soccombente non provveda a dare esecuzione al provvedimento del giudice, stabilendo in linea generale al primo comma che " Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa", per poi dettagliare le varie situazioni a seconda del modo con cui si è chiusa la controversia.
                  In conclusione, nel caso da lei prospettato, lo Stato paga al legale quanto disposto nel provvedimento del giudice e poi si rifà sulla parte soccombente condannata al pagamento; qualora non riesca in tale intento può rivalersi sulla parte ammessa al gratuito patrocinio qualora dalla causa in questione questa abbia tratto liquidità tali da poter restituire le spese erogate in suo favore.
                  Zucchetti SG srl