Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione tardiva Liquidazione coatta amministrativa

  • Carlo Corinaldesi

    ASCOLI PICENO
    11/03/2014 15:10

    Insinuazione tardiva Liquidazione coatta amministrativa

    Classificazione:
    Si chiede come procedere in caso di domanda di ammissione tardiva presentata al sottoscritto commissario liquidatore dall'ente Equitalia. E' necessario predisporre un progetto di stato passivo da sottoporre all'esame del giudice istruttore per l'emissione del decreto di ammissione? Tale giudice istruttore coincide con il giudice delegato ai fallimenti?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2014 20:20

      RE: Insinuazione tardiva Liquidazione coatta amministrativa

      Lei tocca uno il punto più controverso in tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa. Come è noto, il secondo comma dell'art. 209 stabilisce che "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore", da cui si deduce che per le tardive dovrebbe trovare applicazione l'art. 101 (richiamato, così come gli altri, senza neanche la riserva di compatibilità), che si ricollega alla procedura dettata per le domande tempestive, per cui il curatore forma il progetto di stato passivo anche delle rivendiche e il giudice delegato decide. Tutto ciò, però, ha una logica nel fallimento in cui, appunto, anche l'esame delle domande tempestive è affidato al duo curatore giudice, nel mentre nella l.c.a. l'esame delle domande tempestive viene svolto esclusivamente dal commissario, senza l'intervento del giudice, per cui si sostiene da parte della dottrina (non ci risultano precedenti giurisprudenziali) che nella procedura amministrativa anche le tardive dovrebbero essere decise dal commissario, altrimenti si avrebbe una disparità di trattamento tra le modalità di esame delle domande tempestive e di quelle tardive. Si obietta a tale non peregrina considerazione che, anche in passato, le tardive seguivano una via diversa dalle tempestive e, principalmente, che se così fosse non si piegherebbe il richiamo del giudice istruttore al posto del giudice delegato, il che è vero.
      Ci sembra che la dottrina si stia prevalentemente orientando nel riprodurre nella l.c.a. lo stesso meccanismo del fallimento, fermo restando che nella procedura amministrativa non vi è il giudice delegato che fissa le udienze ogni quattro mesi per l'esame delle domande tardive, di modo che bisogna ritenere che il commissario, ricevuta la domanda tardiva, o immediatamente o dopo che ne ha raggruppate alcune, chiede la nomina di un giudice istruttore (che può essere e normalmente è uno dei giudici delegati della sezione fallimentare che ha provveduto sulla insolvenza) per l'esame delle tardive, poi chiede al giudice nominato la fissazione di una udienza per la verifica che comunica ai creditori tradivi, deposita il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima di detta udienza e così via come nel fallimento.
      Zucchetti SG Srl
      • Carlo Corinaldesi

        ASCOLI PICENO
        12/03/2014 09:22

        Insinuazione tardiva Liquidazione coatta amministrativa

        Approfitto della discussione per precisare che la domanda tardiva del creditore Equitalia è stata presentata ben oltre il termine di 12 mesi dall'esecutività dello stato passivo...si applica anche in questo caso la disposizione dell'art. 101 L.F. relativa alla presentazione della domanda tardiva entro il termine di 12 mesi dall'esecutività dello Stato passivo, considerando il fatto che il creditore aveva già presentato una insinuazione tempestiva?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/03/2014 19:50

          RE: Insinuazione tardiva Liquidazione coatta amministrativa

          Come detto nella precedente risposta, l'art. 209 richiama integralmente l'art. 101, per cui trova applicazione anche nell'ambito della liquidazione coatta l'ult. comma dell'art. 101, che tratta delle domande presentate oltre l'anno dalla chiusura dello stato passivo, o più correttamente dal deposito dell'elenco dei creditori presso la cancelleria del tribunale competente di cui alla fine del primo comma dell'art. 209. Di conseguenza il creditore ultratardivo deve superare preliminarmente il vaglio della ammissibilità della domanda fornendo la prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e il fatto che lo stesso creditore abbia già in qualche modo partecipato alla procedura o risulti che sia stato informato della stessa, ha la sola rilevanza di rendere abbastanza difficile per lui fornire detta prova.
          Zucchetti SG Srl