Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo credito per CFA - c/c ipotecario

  • Laura Vitali

    Sondrio
    21/11/2014 16:11

    Ammissione al passivo credito per CFA - c/c ipotecario

    CASO: c/c ipotecario aperto dalla fallita nel 2006, quando ancora non era prevista la Commissione sul Fido Accordato; fallimento dichiarato nell'anno 2014. La banca richiede di essere ammessa al passivo del fallimento in via ipotecaria anche per tali commissioni (CFA), che sono state introdotte ed applicate solo da fine 2009. Io riterrei di non estendere il privilegio ipotecario a tali spese. Voi come trattereste il caso?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2014 10:20

      RE: Ammissione al passivo credito per CFA - c/c ipotecario

      Riteniamo che la banca non possa applicare la commissione per fido accordato per il periodo antecedente alla sua introduzione, altrimenti ripristina la commissione di massimo scoperto abolita.
      Per il periodo per il quale è dovuta, ricordi che la commissione sull'accordato è valida se:
      (a) l'accordo sia stato formalizzato in forma scritta;
      (b) la somma di denaro prevista a favore della banca sia stata:
      - fissata in misura omnicomprensiva;
      - determinata in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento
      richiesto dal cliente;
      - fissata in misura pari o inferiore allo 0,5%, per trimestre, dell'importo
      dell'affidamento
      Il ministro dell'Economia, su proposta della Banca d'Italia, ha cercato di mettere ordine nella struttura delle commissioni stabilendo che, oltre agli interessi passivi, cioè sullo scoperto di conto, la banca può chiedere al cliente (che non sia un privato, per il quale sono dettati dei limiti) per i fidi bancari (o affidamenti) - cioè la quota di "rosso" consentita, in pratica un finanziamento accordato dalla banca - una commissione onnicomprensiva che non può superare lo 0,5% dell'importo accordato per trimestre.
      Zucchetti SG srl