Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio Ente accreditato dalla Regione per la formazione obbligatoria - URGENTE

  • Daniela Pagani

    Piacenza
    10/01/2014 17:59

    Privilegio Ente accreditato dalla Regione per la formazione obbligatoria - URGENTE

    Buonasera,
    sto esaminando una domanda di ammissione al passivo presentata da una Soc. Scarl - qualificatasi come "Ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna in ordine alla formazione obbligatoria" -, la quale chiede l'ammissione al passivo del proprio credito maturato in virtù di contratto stipulato con la società fallita nel 2011 ed avente ad oggetto la "progettazione e gestione del percorso formativo dell'allora apprendista della società fallita".
    La domanda di ammissione è in via "privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c.", per capitale, Iva (maggiorata rispetto a quella indicata in fattura per l'aumento della percentuale di legge), interessi e spese legali.

    Secondo Voi è corretto?

    Chiedo scusa per l'urgenza prospettata, ma la scadenza per il deposito dello stato passivo è fra solo un giorno ...
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e disponibilità accordata ed invio i miei cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/01/2014 20:07

      RE: Privilegio Ente accreditato dalla Regione per la formazione obbligatoria - URGENTE

      Ci sono molte obiezioni da opporre alla domanda in questione il cui ricorrente fa probabilmente riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2751bis n. 5ter, aggiunto nel 2000, che accorda il privilegio generale "ai crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla l. 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici".
      Per riconoscere detto privilegio, quindi, la ricorrente deve, in primo luogo, dimostrare che è una agenzia fornitrice di lavoro temporaneo e che abbia svolto appunto le funzioni che la legge a queste agenzie attribuisce.
      Il lavoro temporaneo procurato tramite agenzie si realizza, infatti, mediante due distinti contratti: quello tra impresa utilizzatrice finale e impresa fornitrice delle prestazioni (ossia l'agenzia temporanea) e quello tra quest'ultima e il lavoratore. Sulla base di questi due contratti il lavoratore viene assunto e retribuito dall'agenzia, ma svolge la prestazione di lavoro all'interno e nell'interesse dell'organizzazione produttiva sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice, cliente dell'agenzia. La peculiarità del lavoro temporaneo sta dunque nel fatto che tra il lavoratore e il suo utilizzatore non si instaura alcun vincolo contrattuale. Comportando la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo una scissione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzazione del lavoratore, in linea di massima, i lavoratori devono essere pagati dall'agenzia fornitrice e verso questa godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.. L'utilizzatore paga, a sua volta, all'agenzia l'importo dovuto per le prestazioni dei propri dipendenti, e più in generale per la più complessa attività di selezione del personale e di amministrazione del rapporto di lavoro, per cui le agenzie non godono del privilegio dei lavoratori nei confronti degli utilizzatori né si surrogano nella posizione di questi dal momento che esse, pagando le retribuzioni ai dipendenti, adempiono ad una propria obbligazione.
      In considerazione di tanto, il legislatore ha concesso alle agenzie il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 5ter che, attenzione, non è dettato a garanzia di tutti i crediti dell'agenzia verso l'utilizzatore, ma soltanto dei crediti relativi agli oneri retributivi e previdenziali, nei quali si ritiene non rientrino le somme corrisposte ai lavoratori per la loro retribuzione, che andrebbero collocate in chirografo (Trib. Torino 23.3.2004 in Giur. it. 2004, 1441; Commentario cod. civ. a cura di P.Cendon, vol. 39, pag. 244).
      Anche ammesso che il credito per capitale goda del privilegio, un discorso a parte va fatto per Iva, interessi e spese legali.
      Il credito per Iva di rivalsa godrebbe del privilegio speciale di cui al secondo comma dell'art. 2758 c.c., e mancando i beni oggetto del privilegio va collocata in chirografo; gli interessi, se i credito è chirografario, sono sospesi alla data del fallimento a norma dell'art. 55, e se privilegiato trova applicazione l'art. 2749 c.c.; le spese legali assistite da privilegio sono soltanto quelle dei giudizi esecutivi e cautelari a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., nel mentre quelle dei giudizi dui cognizioni vanno collocate in chirografo.
      Zucchetti Sg srl
      • Daniela Pagani

        Piacenza
        11/01/2014 12:40

        RE: RE: Privilegio Ente accreditato dalla Regione per la formazione obbligatoria - URGENTE

        Buongiorno.
        Vi ringrazio per la tempestiva ed esaustiva risposta.
        Ritengo tuttavia che - dal tenore della domanda di ammissione al passivo, dal contratto allegato e dalla dicitura indicata nella fattura prodotta - il creditore abbia proprio inteso fare riferimento all'art. 2751 bis n. 5, probabilmente ritenendo di rientrare tra le "società o enti cooperativi di produzione e di lavoro".
        La società creditrice ha esposto di essere ente accreditato presso la Regione per la formazione professionale secondo le norme UNI EN ISO 9001-2008 e di aver stipulato apposito contratto con la società fallita avente ad oggetto la formazione obbligatoria ex lege dell'apprendista allora assunto dalla società fallita.
        Il suo compito sarebbe pertanto stato quello di curare la formazione professionale dell'apprendista, ma il contratto di lavoro sarebbe intercorso direttamente tra la società fallita e l'apprendista medesimo.
        Se così fosse, il Creditore avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti ex artt. 2511 ss. c.c.?
        In tal caso, secondo Voi potrebbe essere corretto escludere il privilegio motivando "assenti i presupposti per il privilegio richiesto", non avendo il creditore fornito la relativa prova?
        Ringrazio nuovamente per l'attenzione accordata e Vi rinnovo i miei più cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/01/2014 20:18

          RE: RE: RE: Privilegio Ente accreditato dalla Regione per la formazione obbligatoria - URGENTE

          In tal caso è ancora più semplice escludere il privilegio, non avendo l'istante dato prova di possedere le caratteristiche di una cooperativa di produzione e lavoro. Va bene pertanto al sua indicazione, integrata con la precisazione di cui sopra.
          Zucchetti Sg Srl