Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio dell'inventore

  • Massimiliano Rossi

    Bolzano (BZ)
    05/12/2013 17:02

    Privilegio dell'inventore

    L'inventore che, in base ad apposito contratto, matura royalties per la concessione di propri brevetti gode di privilegio quale lavoratore autonomo o ad altro titolo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2013 19:24

      RE: Privilegio dell'inventore

      Non ci risultano precedenti. L'unico privilegio applicabile potrebbe essere, come lei dice, quello di cui all'art-. 2751 bis n. 2 c.c., ma dubitiamo che tale norma sia richiamabile nella fattispecie in cui sia fallito un imprenditore tenuto a pagare royalites in quanto, seppur il brevetto è frutto dell'ingegno, non viene in considerazione, nel caso, una prestazione professionale effettuata nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera tra l'inventore e il fallito sfruttatore del brevetto, bensì si discute del ricavato dallo sfruttamento di tale brevetto nei confronti di uno dei tanti soggetti che lo utilizzano.
      Diverso potrebbe essere il caso in cui un soggetto sviluppa un brevetto nell'ambito di un rapporto con un altro, che poi lo sfrutta, nel qual caso si tratta di valuatre, ai fini del privilegio, il tipo di rapporto intercorso.
      Zucchetti SG Srl
      • Gian Piero Bellinato

        Forli (FC)
        17/01/2024 18:21

        RE: RE: Privilegio royalties

        buonasera,
        avendo notato che la discussione originaria è particolarmente "datata", ripropongo lo stesso argomento:
        alcuni designers che fatturavano alla società fallita delle royalties relative a componenti d'arredamento (divani, poltrone, ecc.) da loro creati; tutti invocano, al momento della domanda di ammissione allo s.p., il priv. di cui al art 2751 bis n. 2.
        Volevo avere il vs parere al riguardo.
        grazie
        g.piero bellinato
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/01/2024 20:21

          RE: RE: RE: Privilegio royalties

          Semplificando al massimo, la royalty è la forma di compenso in virtù della quale l'opera del designer è retribuita sulla base di una percentuale sul fatturato annuo relativo al prodotto, con le particolarità descritte nel contratto che le parti stipulano. Pertanto l'attività che dà origine al pagamento delle royalties può essere ricondotta ad una prestazione d'opera intellettuale convenuta contrattualmente che, non essendo compresa in altre ipotesi di privilegio, può rientrare nella previsione di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
          Zucchetti SG srl