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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
verifica dello stato passivo - causa in corso
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)08/05/2024 16:07verifica dello stato passivo - causa in corso
Buonasera, riassumo brevemente i termini della questione.
Nel corso della verifica dello stato passivo si palesa un creditore avverso il quale la società in bonis aveva ottenuto la emissione di un decreto ingiuntivo (per un credito) che è stato opposto dalla debitrice con tanto di domanda riconvenzionale per risarcimento danni a seguito di lavori mal eseguiti.
Il fallimento è stato autorizzato a riassumere la causa costituendosi in giudizio.
In sede di verifica il credito è stato escluso perché pendente giudizio.
Alla esclusione il creditore ha fatto opposizione ed ora è fissata la udienza per la discussione della opposizione.
Il sottoscritto intenderebbe costituirsi anche in questo giudizio per far valere le proprie ragioni.
Credo che in ogni caso la prima delle ragioni da produrre al giudice chiamato a decidere sulla opposizione sia quella di attendere l' esito della causa per la quale il Curatore è stato autorizzato alla riassunzione e successiva costituzione. Successivamente solo nel caso in cui il giudice di primo grado emettesse una sentenza – passata in giudicato perché il fallimento magari non si è opposto – il creditore avrà titolo per insinuarsi, tardivamente, nel fallimento.
Chiedo, cortesemente, un vostro commento.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2024 09:02RE: verifica dello stato passivo - causa in corso
La costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo è opportuna ma non per la sospensione in attesa della causa ordinaria riassunta, ma per decidere nel merito, in quanto quella fallimentare è diventata la sede unica per la decisione sul credito del creditore in bonis azionato con l'insinuazione.
Cerchiamo di riassumere i termini della questione, indicando come Tizio il terzo creditore e come Caio il fallito e ora il curatore del suo fallimento. Caio ha ottenuto un decreto ingiuntivo in danno di Tizio per un credito di natura non precisata cui si è opposto l'ingiunto negando il credito vantato e formulando domanda riconvenzionale per danni seguenti a lavori male eseguiti da Caio. Questo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sospeso a seguito del fallimento di Caio, è stato riassunto dal curatore di Caio, proseguendo nelle pretese già avanzate in causa ed è ancora pendente. Nel frattempo Tizio ha insinuato al passivo un suo credito, probabilmente lo stesso già fatto valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per lavori male eseguiti da Caio.
Orbene, la domanda di accertamento del credito di Tizio- prospettata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in via di eccezione per escludere il credito di Caio e in via riconvenzione per vantare un credito verso Caio- in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall., non può più essere oggetto di esame da parte del giudice ordinario, per cui giustamente Tizio ha presentato domanda di insinuazione al passivo, ed è in questo giudizio di verifica del passivo prima e di opposizione allo stato passivo poi, che il curatore del fallimento di Caio può proporre tutte le eccezioni modificative o estintive del credito insinuato, anche quindi quella compensativa di un proprio credito, ossia tutte le eccezioni possibili per paralizzare e d escludere il credito insinuato, con l'unico limite di non poter ottenere, in sede di giudizio di verifica, un condanna a proprio favore.
In tal senso è la costante giurisprudenza della Cassazione. Ci limitiamo a riportare tra le tante, Cass. 15/04/2019, n.10528, per la quale "Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso", e, con riferimento ad una fattispecie più precisa, Cass. 07/02/2022, n.3804, per la quale "La contemporanea pendenza di un'azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un amministratore o di un sindaco della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l'attività svolta, non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall., né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore".
Alla luce di tanto sarà il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo a dover eventualmente essere sospeso ex art. 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, e riassunto qualora rimanga un credito della curatela da far valere nei confronti di Tizio.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)14/05/2024 07:05RE: RE: verifica dello stato passivo - causa in corso
Mi ricollego alla puntuale e sollecita risposta per fare questa ulteriore considerazione.
Nel caso quindi in cui il giudizio odinario non si interrompesse, l' eventuale sentenza che dovesse dare ragione a Tizio non avrebbe alcun riflesso in ambito fallimentare ma costituirebbe titolo per agire nel confronti di Caio una volta tornato in bonis.
Dovrebbe essere questa la conclusione ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2024 19:32RE: RE: RE: verifica dello stato passivo - causa in corso
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dovrà essere sospeso per pregiudizialità ex art. 295 cpc se, come abbiamo capito dalla descrizione dei fatti, le argomentazioni portate dall'opponente sono le stesse che sono alla base dell'insinuazione del credito al passivo e le eccezioni che in questa sede può fare il fallimento si sostanziano nella compensazione con il credito portato dal decreto ingiuntivo. La continuazione del giudizio di opposizione, in queste condizioni, potrebbe portare ad un conflitto di giudicato con le decisioni in sede di stato passivo, che è quanto la sospensione tende ad evitare, per cui crediamo che il giudice ordinario non possa non sospendere il processo di opposizione a decreto ingiuntivo.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)17/05/2024 10:51RE: RE: RE: RE: verifica dello stato passivo - causa in corso
Grazie per il prezioso contributo.
Alessandro Bartoli
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