Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione e revocatoria - Urgente

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    23/10/2019 17:53

    Compensazione e revocatoria - Urgente

    Gradirei un Vostro cortese parere sul seguente punto.
    Alcuni creditori che hanno proposto domanda di ammissione sono stati destinatari di pagamenti in teoria revocabili (sei mesi precedenti o anomali).
    Mi chiedo se debba allora spiegare effetti la famosa pronuncia della Suprema Corte circa gli effetti della dedotta compensazione, e quindi se:
    - nel caso di specie, possa ritenersi dedotta implicitamente una compensazione nel fatto di avere richiesto il saldo creditorio di plurime forniture;
    - nel caso si reputi dedotta una compensazione, come ci si debba comportare per non pregiudicare la futura azione revocatoria, posto che non ritengo rassicurante la mera riserva esplicita dell'azione, ma che appare quanto meno singolare ammettere i creditori per una somma maggiore di quella espressa nella domanda, di fatto sommando a questa l'importo revocabile.
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2019 20:30

      RE: Compensazione e revocatoria - Urgente

      Probabilmente lei si riferisce alla sentenza della S. Corte a sez. unite 14 ottobre 2010, n. 16508 (ripetutamente confermata in seguito, cfr. Cass. 22.08.2011, n.17448; Cass. 1.10.2016, n. 22044),), che ha affermato il principio secondo cui, "a seguito dell'ammissione al passivo di un credito per il saldo residuo derivante dalla compensazione ex art.56 Legge Fallimentare, dedotta dal creditore, si determina una preclusione endofallimentare in relazione al titolo negoziale da cui deriva il credito del fallito, per cui il Curatore non può più agire per la revoca delle operazioni che hanno dato origine a detto credito, neanche deducendo la natura anormale del pagamento effettuato dal fallito, avendo l'onere di sollevare detta questione in sede di verifica dei crediti". Questo principio, tuttavia si riferisce all'ipotesi in cui un creditore si insinua compensando in parte il proprio credito con un proprio debito verso il fallito; ossia il creditore A vanta un credito di 100 ma contestualmente ha anche un debito di 40 verso il fallito , per cui compensa il suo credito con il suo debito, fino all'importo di questo, e insinua il residuo pari a 60; nel caso da lei prospettato, invece, si parla di un creditore che è stato parzialmente pagato, per cui non entra in ballo la compensazione, ma la parziale estinzione di un credito per pagamento, tale che il creditore A che vantava un credito per 100, avendo ricevuto in pagamento 40 si insinua per la differenza di 60.
      Il risultato è apparentemente lo stesso, ma notevoli sono le differenza proprio sotto il profilo che lei prospetta come hanno spiegato le Sez. unite nella citata sentenza. Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione- dice la Corte-, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione proprio perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Qualora, invece, il creditore sia stato ammesso allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto (detratti gli acconti ricevuti), il provvedimento di ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilità o meno alla massa di pagamenti antecedenti. In sostanza, in questo ultimo caso, non si è formata alcuna preclusione endofallimentare, tale da impedire l'esperibilità dell'azione revocatoria, con riguardo agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore giacchè il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta in conformità della richiesta non presupponeva, neppure implicitamente, alcuna valutazione sulla validità ed efficacia della parte soddisfatta.
      Il curatore, quindi, in caso di pagamenti revocabili, potrebbe limitarsi a proporre l'ammissione del credito insinuato e poi agire in revocatoria dei pagamenti rientranti nel periodo sospetto. Ma può fare di più, può, cioè già in sede di verifica eccepire la revocabilità dei pagamenti considerandoli, quindi, come se non fossero stati fatti e, di conseguenza ammettere (come nel caso non venga riconosciuta una compensazione) il creditore per un importo maggiore. In passato si è discusso se ciò fosse possibile, ma ormai è abbastanza pacifico che l'ammissione dell'intero credito non va ultra petitum in quanto è il credito esposto dal ricorrente, che poi lo decurta perché parzialmente estinto (per compensazione non riconosciuta o per pagamenti revocabili), e, quindi negata questa estinzione, riprende la domanda originaria. L'eccezione di di revocabilità ha il solo scopo di paralizzare, come tutte le eccezioni, la domanda avversa, ma poi se vuole ottenere l'effettiva restituzione delle somme pagate nel periodo sospetto deve promuovere la relativa azione.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanni Bertani

        Parma
        13/11/2019 17:50

        RE: RE: Compensazione e revocatoria - Urgente

        Mi inserisco in questa discussione per un caso con alcune analogie ma diverso.
        Il creditore, che ha ricevuto la comunicazione del curatore e quindi risulta nella contabilità della ditta fallita, ha fatto insinuazione per il credito X.
        La curatela tra la domanda di ammissione e il termine per il deposito del progetto dello stato passivo ha chiesto con pec inviata al creditore ma anche alla pec del legale ove il creditore era domiciliato la richiesta di somma maggiore Z, senza citare la domanda di ammissione.
        Risponde il legale del creditore dicendo che la somma Z richiesta dalla curatela è da diminuire per pagamenti effettuati (con accordo con la ditta fallita) nei confronti di un terzo.
        In pratica a fronte di questi pagamenti si respinge la richiesta della curatela e si dichiara di ridurre la propria domanda di ammissione da X a X-Y intendendo con Y la differenza tra il mastro cliente e il pagamento fatto in favore di un terzo.
        La scrittura non ha data certa ma i pagamenti che si chiedono in diminuzione sono stati fatti con bonifico e quindi la loro data non è opponibile.
        Il terzo rilascia e viene allegata alle osservazione una quietanza per la somma Y da imputare in pagamento delle fatture emesse nei confronti della ditta fallita.
        La curatela esclude l'intero credito, eccepisce in sede di udienza il proprio intero credito, eccepisce che la riduzione della domanda sia un allargamento del petitum e si riserva di agire per la differenza tra il credito originario richiesto dalla curatela e la somma originaria chiesta dal curatore.
        I pagamenti fatti al terzo a detta della curatela e nonostante il terzo li imputi al pagamento dei propri crediti nei confronti della ditta fallita non rilevano e non vengono presi in considerazione.
        Il provvedimento poi conclude con
        escluso per X (originario credito)
        escluso per X-Y credito ridotto che chissà perché e per come diviene un allargamento del petitum
        con riserva di agire per la differenza emergente da Z-X dichiarando di voler eccepire la compensazione.
        Il creditore intende fare opposizione ritenendo che:
        1 non vi sia stato un allargamento del petitum in quanto si è eccepito un credito per paralizzare una eccezione della curatela.
        2 non è chiaro come si possa escludere un credito e al tempo stesso operarne la compensazione
        3 ignorare pagamenti con data certa e con quietanza liberatoria
        Grazie per la vostra attenzione.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/11/2019 19:50

          RE: RE: RE: Compensazione e revocatoria - Urgente

          Lei è evidentemente il creditore che non è stato ammesso al passivo e ci chiede se è corretto il provvedimento preso. Ci dispiace, ma preferiamo non rispondere a domande di questo tipo perché, come abbiamo tante volte detto, non facciamo consulenza giuridica, ma tentiamo di dibattere problemi giuridici fallimentari. A questo fine sono sufficienti i dadi che si possono esporre in un quesito perché si affrontano problemi che trascendono il caso concreto, nel mentre una domanda che richiede una consulenza implica una conoscenza degli atti completa e precisa. Ad esempio, nel suo caso, si tratta di capire se esistono gli estremi per proporre una opposizione allo stato passivo, il che evidentemente richiede uno studio delle carte di causa per capire se vi sono e quali sono gli spazi impugnabili.
          Zucchetti Sg srl
          • Giovanni Bertani

            Parma
            14/11/2019 09:13

            RE: RE: RE: RE: Compensazione e revocatoria - Urgente

            No, non sono il creditore.
            Non stavo chiedendo se ci fossero estremi per impugnare, che giustamente spetta allo studio valutare e non a voi.
            Si, chiedevo la correttezza del provvedimento senza entrare nel merito.
            Ringrazio comunque.