Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Estensione garanzia su autoveicolo - contratto in corso di esecuzione e richiesta privilegio ex art. 2756 c.c.

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    21/04/2021 19:16

    Estensione garanzia su autoveicolo - contratto in corso di esecuzione e richiesta privilegio ex art. 2756 c.c.

    Buonasera,
    un creditore della società fallita di cui sono Curatore chiede l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2778 n. 4 c.c. a fronte di una prestazione inerente un'estensione di garanzia e di manutenzione ordinaria comprensiva della sostituzione dei pezzi in usura in relazione ad un autoveicolo nella disponibilità della Ditta poi fallita (preciso che il veicolo è in leasing).
    Il creditore ritiene che tale estensione di garanzia corrisponda ad una miglioria del veicolo e in quanto tale chiede il riconoscimento del privilegio come sopra richiamato. Ritengo che tale richiesta possa essere confermata in sede di predisposizione del progetto di stato passivo ma volevo avere Vostro gentile riscontro.
    Infine tale estensione di garanzia è iniziata prima della dichiarazione di fallimento e si esaurisce in data successiva alla dichiarazione di fallimento. E' quindi un contratto in corso di esecuzione su cui lo scrivente dovrebbe procedere ai sensi dell'art. 72 lf e quindi dovrebbe procedere a chiedere lo scioglimento da tale contratto. In tal caso essendo una prestazione eseguita in parte dal creditore il credito va ammesso per la parte eseguita e quindi per l'estensione di garanzia fino alla data delle sentenza dichiarativa di fallimento? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2021 19:45

      RE: Estensione garanzia su autoveicolo - contratto in corso di esecuzione e richiesta privilegio ex art. 2756 c.c.

      Il privilegio di cui all'art. 2756 c.c. assiste i crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione ed il miglioramento dei beni mobili e anche mobili registrati; stabilire poi se nel singolo caso la prestazione eseguita abbia portato ad un miglioramento dell'autovettura, o meglio se era idonea ad apportare un miglioramento, è questione di fatto, su cui non siamo in grado di esprimerci. La sostituzione di pezzi usurati dovrebbe avere questa funzione migliorativa, anche se la prestazione è effettuata in garanzia, giacchè la garanzia opera sulla gratuità della prestazione, ma se per essa è comunque previsto un compenso, questo sottostà alla regola di cui all'art. 2756 c.c.
      Norma che, va sottolineato, condiziona l'esercizio del privilegio alla ritenzione del bene, per cui se l'auto è stata riconsegnata al fallito dopo la prestazione o comunque al momento del fallimento non è nella disponibilità del creditore retentore, il privilegio di cui si discute, al di là di ogni altra questione, non può essere riconosciuto.
      Zucchetti SG srl